Ordinanza n. 9810/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per asserito uso di sostanze psicoattive, con conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 17 novembre 2025, gli atti medici e i verbali della commissione che l'avevano giudicata non idonea per asserito uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM, la graduatoria dei candidati idonei vincitori nella parte in cui era stata esclusa, nonché, ove occorrente, il bando e gli ulteriori atti della procedura concorsuale. Ha inoltre chiesto l'accertamento della propria idoneità psico-fisica, l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali e l'assunzione quale allievo agente. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione sul campione di urine sigillato prelevato dall'amministrazione il 7 novembre 2025, finalizzata alla ricerca dei metaboliti urinari di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Policlinico militare Celio, incaricato della verificazione, ha comunicato di non disporre dei laboratori necessari per i test di secondo livello e ha chiesto di potersi avvalere delle strutture della Polizia di Stato.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure contro il giudizio di non idoneità e gli atti concorsuali, ma ha disposto nuovi incombenti istruttori. Ha respinto la richiesta del Policlinico militare Celio di avvalersi dei laboratori della Polizia di Stato, poiché la Polizia di Stato è parte resistente nel giudizio e non può svolgere funzioni ausiliarie nell'accertamento della legittimità di provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione; la verificazione deve infatti essere affidata a un soggetto terzo. Il Collegio ha quindi sostituito il verificatore, affidando l'incarico al Collegio medico legale della Difesa di Roma, che dovrà operare mediante propri laboratori e una commissione composta da almeno due esperti, eventualmente integrata da specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza e dovrà comprendere il ritiro del campione sigillato presso il Centro di ricerche di laboratorio e tossicologia forense della Polizia di Stato, il trasporto secondo i protocolli di conservazione, nonché la ricerca dei metaboliti urinari di sostanze stupefacenti o psicotrope, tra cui la benzoilecgonina. Il verificatore dovrà depositare una relazione motivata entro i successivi 10 giorni. Il Ministero dovrà comunicare al difensore della ricorrente, almeno cinque giorni prima, data, ora e luogo del ritiro del campione, consentire l'assistenza alle operazioni, redigere il verbale di consegna e curare il successivo ritiro del campione. La ricorrente dovrà notificare l'ordinanza al nuovo verificatore entro cinque giorni. Il seguito del giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione e per disciplinare la sostituzione del verificatore e gli adempimenti dell'organo incaricato.
art. 3, comma 2, riferimento tab. 1, punto 9, D.M. n. 198 del 30 giugno 2003
uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM
È la disposizione richiamata nel verbale di non idoneità psico-fisica impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo deve essere affidata a un soggetto dotato di effettiva terzietà rispetto alle parti e non può essere eseguita, neppure mediante strutture ausiliarie, dall'amministrazione resistente quando l'accertamento è diretto a verificare la legittimità di provvedimenti da essa adottati.
- Quando il verificatore originariamente incaricato non dispone delle strutture tecniche necessarie, il giudice può sostituirlo e affidare l'incarico a un diverso organo pubblico dotato di laboratori e professionalità adeguati, stabilendo puntualmente oggetto, modalità, tempi e composizione dell'organo tecnico.
- Nell'esecuzione di una verificazione su un campione biologico sigillato, devono essere assicurati la tracciabilità della consegna e della presa in carico, il rispetto dei protocolli di conservazione e trasporto e la possibilità per la parte interessata di assistere alle operazioni di consegna mediante il proprio difensore.
- La relazione del verificatore deve essere depositata entro il termine assegnato dal giudice e corredata dalla documentazione idonea a chiarire il punto controverso, nonché dalla motivazione delle conclusioni tecniche.
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