Ordinanza n. 4321/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2025 predisposto dalla VIII Sottocommissione per gli esami per l'abilitazione forense, Sessione Anno 2024, istituita presso la Corte d'Appello di Napoli, relativo all'attività di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato svolte presso la Corte di Milano, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 16/30) per l'elaborato del ricorrente, contrassegnato con il n. 1581, nonché nella parte in cui, recependo i criteri di correzione ministeriali, ha deliberato di procedere “all'assegnazione dei voti numerici”; - del provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la Sessione 2024 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di Milano, appreso dal ricorrente in data 9 aprile 2025 a seguito di accesso all' “apposita area riservata sul sito internet del Ministero”; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione di 16/30 all'elaborato del ricorrente, e conseguente non ammissione alle prove orali della sessione 2024
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato la valutazione insufficiente (16/30) attribuita all'elaborato scritto dalla VIII Sottocommissione presso la Corte d'Appello di Napoli, nonché la decisione di procedere all'assegnazione di voti numerici recependo i criteri ministeriali, e il conseguente provvedimento di non ammissione alle prove orali. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti: rileva che la controversia pone una questione di diritto analoga a quella di altro giudizio, relativa all'applicazione dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. 215/2023 e dell'art. 1 della l. 18/2024, che differiscono l'entrata in vigore della disciplina dell'art. 46 della legge 247/2012 anche per la sessione 2024.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso se sospendere impropriamente il giudizio. Ha assegnato alle parti 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per presentare memorie sulla prospettata sospensione e sulla possibilità di interloquire nel giudizio costituzionale pendente, riservando la decisione alla scadenza del termine. Ha richiamato il principio per cui la sospensione impropria in senso lato richiede il previo contraddittorio e deve consentire alle parti di manifestare l'eventuale volontà di intervenire davanti alla Corte costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 215/2023
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025
La disposizione è applicabile anche al giudizio in esame e pone la medesima questione di diritto già sottoposta alla Corte costituzionale in altro giudizio.
art. 1 l. 18/2024
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025
La disposizione di conversione, insieme alla norma convertita, deve essere applicata nella controversia, che presenta questione analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale.
art. 295 c.p.c.
delle medesime norme deve farsi applicazione nel presente giudizio, vertente su questione di diritto analoga a quella oggetto del giudizio avente R.G. n. 1509/2025 e il Tribunale deve quindi valutare di procedere alla sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
La pendenza di un giudizio nel quale è stata sollevata una questione costituzionale analoga induce il giudice a valutare la sospensione impropria del processo, ma non determina in questa fase una sospensione immediata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
secondo i principi declinati dalla pronuncia del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e solo se le parti o almeno una di esse non chiedano di poter interloquire davanti la Corte costituzionale
La sospensione impropria in senso lato deve essere preceduta dal contraddittorio; prima di disporla il giudice deve consentire alle parti di esprimersi e verificare se almeno una chieda di interloquire nel giudizio costituzionale.
Massime di principio
- Quando un giudizio presenta una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale in un altro processo, il giudice può valutare la sospensione impropria del nuovo giudizio, ma deve prima instaurare il contraddittorio con le parti.
- Prima di disporre la sospensione impropria in senso lato in pendenza di un incidente di costituzionalità, il giudice deve consentire alle parti di manifestare se intendano interloquire davanti alla Corte costituzionale.
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