Sentenza del 16/03/2017 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Iva - Fatturazione - Obbligo - Consorzio - Rapporti con le consorziate - Obbligo di rifatturazione dei costi sostenuti per la commessa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformato integralmente la sentenza di primo grado e respinto il ricorso del contribuente. È stata confermata la legittimità del recupero fiscale, con condanna della società al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’obbligo del consorzio di ribaltare sulle società consorziate i costi e la relativa IVA sostenuti per l’esecuzione di una commessa edilizia. Il consorzio aveva ricevuto fatture da fornitori terzi, detratto l’IVA e fatturato i lavori soltanto al committente finale, senza rifatturare alle consorziate i costi sostenuti pro quota. La CTR ha ritenuto che il consorzio avesse operato nell’interesse delle consorziate mediante un mandato senza rappresentanza ex art. 1704 c.c.; pertanto, ai sensi degli artt. 3, comma 3, e 13, comma 2, del DPR 633/1972, avrebbe dovuto ribaltare integralmente i costi e l’IVA sulle mandanti.
Norme richiamate
DPR 633/1972, art. 3, comma 3
Vertendosi in materia di IVA, ne consegue ... l’inammissibilità di alcuna differenza tra importo fatturato dal mandatario al terzo e dal mandante al mandatario.
Nel mandato senza rappresentanza, il mandatario deve riaddebitare al mandante le prestazioni acquistate da terzi per suo conto, senza alterare la base imponibile IVA.
DPR 633/1972, art. 13, comma 2
La base imponibile deve riflettere l’intero valore dell’operazione rilevante ai fini IVA; nel rapporto di mandato senza rappresentanza, il riaddebito al mandante deve corrispondere all’importo dell’acquisto effettuato dal mandatario.
Codice civile, art. 1704
Il mandato senza rappresentanza ricorre quando il mandatario agisce in nome proprio ma nell’interesse del mandante. Gli effetti contrattuali si producono direttamente nei confronti del mandatario, che deve poi trasferire economicamente e fiscalmente l’operazione al mandante.
Codice civile, artt. 2602 e seguenti
La disciplina consortile richiede di verificare concretamente la funzione del consorzio, distinguendo tra attività autonoma svolta per proprio conto e attività mutualistica eseguita nell’interesse delle consorziate.
Codice civile, art. 2615-ter
Una società di capitali può perseguire finalità consortili; tuttavia, la qualificazione formale non è sufficiente e occorre esaminare statuto, contratti e attività concretamente svolta.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016
L’obbligo di ribaltamento integrale o parziale di costi e ricavi dipende dalla natura concreta dei rapporti tra consorzio e consorziate. Se il consorzio opera come mandatario senza rappresentanza, il ribaltamento IVA deve essere effettuato integralmente.
Massime di principio
- Per stabilire se un consorzio debba rifatturare costi e ricavi alle consorziate non è sufficiente guardare alla forma societaria: occorre analizzare statuto, contratti, assegnazione delle commesse, fatture e modalità effettive di esecuzione.
- Quando il consorzio acquisisce una commessa nell’interesse delle consorziate e queste eseguono i lavori, il rapporto può essere qualificato come mandato senza rappresentanza; in tal caso il consorzio deve ribaltare alle consorziate i costi sostenuti per loro conto, inclusa la relativa IVA.
- Il ribaltamento può essere escluso solo se il consorzio dimostra di avere eseguito autonomamente la commessa, senza agire nell’interesse o per conto delle consorziate.
- L’assenza di un danno finanziario complessivo derivante dalla neutralità dell’IVA non elimina l’obbligo di fatturazione: la mancata rifatturazione può alterare la maturazione e il rimborso del credito IVA.
- L’onere di provare che l’attività consortile non comportava il ribaltamento dei costi grava sulla consorziata o sul soggetto che invoca tale esclusione, sulla base dei rapporti concretamente intercorsi.
- La mancata fatturazione dei costi alle consorziate può legittimare il recupero fiscale, soprattutto quando determina un indebito accumulo o rimborso accelerato del credito IVA in capo al consorzio.
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