Cassazione Civile, Sentenza n. 10295/2022 del 31/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava quattro avvisi di mora e due intimazioni di pagamento per tributi comunali contestando la nullità delle notifiche e sostenendo che le somme richieste non erano dovute perché si trattava di riproposizione di atti identici già annullati da precedenti sentenze (ne bis in idem). In subordine chiedeva la non applicazione di sanzioni e interessi; deduceva inoltre vizi processuali relativi alla mancata riunione di giudizi e a un'errata integrazione del contraddittorio (individuazione del Comune imputato). In Cassazione ha dedotto omesso esame di fatto decisivo e violazioni di norme processuali e civili (art. 360 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., artt. 57, 58 e 29 d.lgs. n. 546/1992, art. 102 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la CTR aveva considerato che le sentenze richiamate erano già state depositate in primo grado e quindi non erano nuove eccezioni inammissibili in appello; inoltre parte delle sentenze invocate non erano state effettivamente prodotte con la certificazione del passaggio in giudicato, necessaria per far valere il giudicato esterno. Il terzo motivo (richiesta di riunione ex art. 29 d.lgs. 546/1992) è stato dichiarato inammissibile o infondato in quanto le pronunce favorevoli invocate erano già definitive e anteriori; la decisione sulla riunione è discrezionale e insindacabile in gravame. Il quarto motivo (presunta inesatta integrazione del contraddittorio indicando il Comune di Genova anziché il Comune titolare del credito) è stato anch'esso respinto: l'indicazione errata del soggetto passivo non determina nullità quando si tratta di agente della riscossione, il quale è vincolato alla decisione e ha l'onere di chiamare l'ente creditore se vuole difendersi. Sono state compensate le spese a favore dell'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord con importi liquidati; condanna della ricorrente al rimborso delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Ha retto la struttura dei motivi di cassazione dedotti dalla ricorrente (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme processuali) ma i profili contestati non sono stati ritenuti sussistenti dalla Corte
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Preclude l'introduzione in appello di eccezioni nuove rispetto al primo grado; la Corte ha ritenuto che le sentenze invocate erano già state depositate in primo grado, pertanto il divieto non operava rispetto a quelle documentazioni
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Riferito insieme all'art. 57 circa i limiti delle deduzioni in appello; la CTR ha applicato tali limiti correttamente secondo la Cassazione
art. 29 d.lgs. n. 546/1992
Disciplina la riunione dei procedimenti per economia e coerenza giurisprudenziale; la decisione sulla riunione è discrezionale e insindacabile in sede di gravame, specie se i procedimenti richiamati sono già conclusi con giudicato
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che per far valere il giudicato esterno occorre la documentazione probatoria adeguata (sentenza con certificazione del passaggio in giudicato)
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. in tema di efficacia vincolante dei giudicati e delle relative conseguenze; la Corte ha evidenziato l'onere di produrre copia autentica con attestazione del passaggio in giudicato
art. 102 c.p.c.
Norma sul contraddittorio: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'errata indicazione del legittimato passivo non rende inammissibile la domanda tributaria quando è coinvolto il concessionario della riscossione; l'onere di chiamare l'ente creditore grava sul concessionario
art. 124 disp. att. c.p.c. (richiamato per analogia)
Applicato per analogia al processo tributario (art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992) per richiedere la certificazione del passaggio in giudicato da parte del segretario della commissione tributaria sulla copia della sentenza prodotta
art. 273 e 274 c.p.c.
Riferiti in tema di contrasto tra giudicati e ragioni di economia processuale che giustificano la riunione o la separazione delle cause
Cass. Sez. U., n. 16412/2007
Giurisprudenza consolidata secondo cui l'azione contro il concessionario non rende necessario il litisconsorzio necessario con l'ente creditore; il concessionario è adiectus solutionis causa e deve chiamare l'ente se vuole sottrarsi agli effetti della decisione
Cass. n. 16675/2011 e Cass. n. 24067/2006 (citate)
Richiami giurisprudenziali usati per precisare l'ammissibilità del giudicato esterno e l'onere di produrre copia autentica con attestazione del passaggio in giudicato
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
Richiamato in ordine al contributo unificato dovuto dalla ricorrente; la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento addizionale
Massime di principio
- Per far valere l'efficacia di un precedente giudicato (ne bis in idem) è necessario produrre copia autentica della sentenza con certificazione del passaggio in giudicato; senza tale documentazione il giudicato non può essere dato per esistente.
- Le eccezioni e i documenti introdotti per la prima volta in appello possono essere preclusi ex artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992; se le prove erano già depositate in primo grado la CTR può valutarle, altrimenti la loro ammissione è limitata.
- La decisione di riunire o separare procedimenti (art. 29 d.lgs. 546/1992) è discrezionale e difficilmente sindacabile in sede di gravame; la richiesta di riunione è meno efficace se i procedimenti richiamati sono già definiti con giudicato.
- In contestazioni relative a cartelle/avvisi di mora l'errata individuazione del soggetto passivo (es.: indicazione dell'agente della riscossione invece dell'ente creditore) non determina automaticamente nullità: il concessionario è vincolato alla decisione e ha l'onere di chiamare l'ente creditore se vuole difendersi.
- In sede di impugnazione è essenziale curare la completezza del fascicolo probatorio sin dal primo grado (inclusa la certificazione del passaggio in giudicato) e, se si agisce contro il concessionario, considerare l'opportunità di chiamare l'ente impositore o di chiedere l'integrazione del contraddittorio tempestivamente.
- I motivi di cassazione devono essere formulati con riferimento agli specifici vizî di diritto e di fatto previsti dall'art. 360 c.p.c.; la semplice contestazione di valutazioni di merito della CTR difficilmente supera il filtro della Suprema Corte senza errori di diritto chiaramente individuabili.
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