Sentenza del 17/07/2015 n. 15024 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro l'avviso di accertamento ICI, sostenendo che l'atto notificato il 28 aprile 2005 fosse un nuovo avviso di accertamento, modificato in autotutela dopo la prima istanza di accertamento con adesione, e non un semplice rigetto dell'istanza. Di conseguenza, riteneva che il termine di sessanta giorni per impugnare dovesse decorrere da tale atto e che il ricorso fosse tempestivo. In cassazione la censura è stata formulata come vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza riguardava in realtà l'errata applicazione di norme processuali, in particolare il termine d'impugnazione previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e la sua sospensione per effetto dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 218/1997. Tale questione avrebbe dovuto essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non come vizio motivazionale. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare al Comune di Bernalda le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Il ricorso deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
La tempestività del ricorso tributario deve essere verificata con riferimento alla corretta individuazione dell'atto impugnabile e alla relativa data di notificazione.
D.Lgs. n. 218/1997, art. 12
L'istanza di accertamento con adesione produce la sospensione del termine per impugnare l'atto impositivo secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Le violazioni delle norme processuali devono essere denunciate come error in procedendo; la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti per verificare la corretta applicazione della norma processuale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione non è lo strumento appropriato per censurare l'applicazione di una norma processuale quando la doglianza riguarda direttamente la correttezza del procedimento.
Massime di principio
- Quando si contesta la decorrenza o il rispetto di un termine processuale, la censura deve essere formulata come violazione o falsa applicazione della norma processuale, oppure come error in procedendo, non come semplice vizio di motivazione.
- In materia tributaria occorre individuare con precisione quale sia l'atto effettivamente impugnabile: un nuovo avviso di accertamento può far decorrere un nuovo termine, mentre un mero atto di rigetto o conferma dell'istanza può non sostituire l'atto originario.
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione può sospendere il termine per impugnare, ma non elimina la necessità di calcolare correttamente il termine residuo e di rispettarlo.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato e indicare la specifica norma processuale violata; una formulazione non coerente può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- La parte soccombente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità.
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