Sentenza n. 5130/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1) dell'ordinanza n. 28/2025 del 22.9.2025, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale il Comune di Mugnano di Napoli ha ingiunto la demolizione di pretese opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo presso l'immobile sito in Mugnano di Napoli (NA) alla via Magellano n.8; 2) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi i seguenti provvedimenti richiamati dall'ordinanza impugnata sub 1, e segnatamente: 2.a. il diniego di sanatoria prot. n. 10639 del 29.5.2009 che sarebbe stato notificato alla precedente proprietaria Sig.ra Pipolo Luisa in data 15.6.2009 ex art. 140 c.p.c., se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente; 2.b. l'ordinanza dirigenziale di “ingiunzione demolizione ed acquisizione opere abusive” n.25/2010 prot. 4842 del 9.3.2010, che sarebbe stata notificata sempre a tale Sig.ra Luisa Pipolo ex art. 140 c.p.c. in data 7.4.2007;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione n. 28/2025 relativa alla chiusura abusiva di un porticato e al connesso mutamento di destinazione d’uso, nonché diniego di sanatoria e precedente ordinanza di demolizione e acquisizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, divenuto proprietario dell’immobile mediante decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione del 20 dicembre 2024, ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 28/2025 e, con motivi aggiunti, gli atti presupposti acquisiti mediante accesso. Ha dedotto: la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di istruttoria e l’indeterminatezza delle opere da demolire; l’omessa considerazione dei precedenti trasferimenti di proprietà e della mancata notificazione degli atti ai proprietari effettivi; l’irritualità e l’inefficacia delle notifiche eseguite nei confronti della precedente proprietaria ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; l’illegittimità dell’eventuale sanzione pecuniaria preannunciata per asserita retroattività. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l’assenza di prova della disponibilità, da parte del Comune, dei titoli edilizi e della domanda di sanatoria; la mancata prova della ricezione del preavviso di diniego e del diniego di sanatoria; l’erronea collocazione temporale delle opere, che avrebbero potuto essere realizzate dalla società costruttrice prima del termine del 31 marzo 2003; nonché l’incompletezza dell’istruttoria sul momento di realizzazione degli abusi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione dell’ordinanza n. 25/2010, rilevando che essa era stata adottata nei confronti della precedente proprietaria e che il Comune ne aveva riconosciuto l’inefficacia per mancata corretta notificazione agli effettivi proprietari; inoltre, la successiva ordinanza n. 28/2025 aveva reso priva di autonoma utilità l’impugnazione del precedente ordine demolitorio. Ha invece ritenuto che l’irregolare notificazione del diniego di sanatoria non ne determinasse l’illegittimità, ma comportasse soltanto lo spostamento in avanti del termine per impugnarlo. Nel merito, ha respinto le censure contro il diniego: l’onere di provare il rispetto del termine per la realizzazione delle opere condonabili grava sul richiedente e richiede elementi oggettivi, rigorosi e univoci. Nel caso concreto, la relazione istruttoria del 2008, l’atto di compravendita del 2004, nel quale l’area risultava ancora scoperta, e la prima contestazione comunale del 2004 dimostravano che le opere erano state realizzate dopo il 31 marzo 2003. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede la partecipazione procedimentale. In ogni caso, la partecipazione sarebbe stata ininfluente: il ricorrente conosceva l’esistenza e la consistenza dell’abuso, risultanti dagli atti di acquisto e dalla perizia estimativa, e non aveva indicato elementi idonei a superare l’accertamento dell’abusività e della non condonabilità. È stata respinta anche la censura di indeterminatezza, poiché l’ordinanza individuava la muratura di chiusura del porticato all’estremità est del fabbricato e l’immobile era identificabile senza incertezze sostanziali. Il motivo relativo alla futura sanzione pecuniaria è stato ritenuto privo di interesse, trattandosi di misura soltanto preannunciata. Ricorso e motivi aggiunti sono stati quindi in parte dichiarati inammissibili e nel resto respinti; spese compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base del permesso di costruire in sanatoria relativo al complesso edilizio.
art. 140 c.p.c.
Richiamato con riferimento alle notificazioni degli atti edilizi e del diniego di sanatoria alla precedente proprietaria; l’irregolarità della notificazione del diniego incide sulla decorrenza del termine d’impugnazione, non sulla validità sostanziale dell’atto.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Applicato in relazione all’ordine di demolizione quale misura repressiva vincolata dell’abuso edilizio, non preceduta necessariamente dalla comunicazione di avvio.
Massime di principio
- Nel procedimento di repressione degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione è un atto vincolato e dovuto; di regola, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non può incidere sulla necessaria conseguenza ripristinatoria dell’abuso accertato.
- L’omessa o irregolare notificazione di un diniego di sanatoria non determina, di per sé, l’illegittimità sostanziale del diniego, ma incide sulla conoscenza dell’atto e comporta lo spostamento in avanti del termine per la sua impugnazione.
- L’onere di provare la sussistenza dei presupposti temporali per il condono edilizio grava sul richiedente; la prova dell’ultimazione delle opere entro il termine di legge deve essere rigorosa, oggettiva, certa e univoca, non potendo fondarsi su mere dichiarazioni sostitutive o dichiarazioni di terzi non verificabili.
- L’impugnazione di un precedente ordine di demolizione è priva di interesse quando l’amministrazione ne abbia riconosciuto l’inefficacia per mancata notificazione agli effettivi destinatari e abbia successivamente adottato un nuovo ordine di ripristino nei confronti dell’attuale proprietario.
- La conoscenza dell’abuso da parte dell’acquirente, desumibile dagli atti di trasferimento e dalla perizia estimativa, esclude che l’omessa comunicazione di avvio possa assumere concreta rilevanza quando il ricorrente non indichi elementi utili a mettere in discussione l’abusività o la non condonabilità delle opere.
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