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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6689/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Revocazione della sentenza della C.T.R. Abruzzo n. 46/03/2013 (24/06/2013) che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di rimborso. Coticchia sosteneva che l'importo di € 5.353,02 richiesto in restituzione non era ricompreso nell'importo già rimborsato di € 7.013,00 e quindi avrebbe diritto a un ulteriore rimborso. Richiamava inoltre la deducibilità della somma restituita all'INPS ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis) TUIR e denunciava omesso esame di un fatto decisivo a norma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il motivo infondato: il ricorrente ha semplicemente reiterato le doglianze già proposte in sede di revocazione, senza indicare un errore di fatto emergente dagli atti idoneo a giustificare la revocazione. La C.T.R. aveva correttamente qualificato le censure come error in iudicando (valutazione delle risultanze), non come errore di fatto, perciò la richiesta di revocazione era inammissibile. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in € 1.600,00 oltre spese prenotate a debito) e applicazione, se dovuto, del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per le modalità di svolgimento dell'udienza pubblica e delle conclusioni; indicata come riferimento procedurale per la trattazione in pubblica udienza

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Richiamato per la procura speciale a difesa del ricorrente

  • art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

    Previsione normativa sulla revocazione delle sentenze; la revocazione è ammissibile solo in presenza dei presupposti indicati (es. errore di fatto emergente dagli atti) e non per riequilibrare valutazioni di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Ground di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; il Collegio richiede che il fatto decisivo sia indicato specificamente e dimostrato, non sia mera ripetizione di censura in merito

  • art. 64 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma del processo tributario citata in relazione ai rimedi esperibili e alle modalità di impugnazione nelle controversie tributarie

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato nella ricostruzione fattuale: norma sulla deducibilità di oneri dal reddito; l'Agenzia aveva suggerito di esporre la somma restituita all'INPS come onere deducibile ai fini IRPEF

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiama l'obbligo, se dovuto, del pagamento del contributo unificato per l'impugnazione in Cassazione

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. richiede la prova di un errore di fatto emergente dagli atti: non è il canale per rimesse di valutazioni di merito o per una nuova ricostruzione contabile.
  • Se la censura riguarda un error in iudicando (valutazione delle risultanze o della contabilità), il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria (appello/cassazione se previsto), non la revocazione.
  • Per invocare con successo l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo) è necessario indicare espressamente quale sia il fatto decisivo non valutato e dimostrare che esso risulta dagli atti; mere affermazioni generiche o ripetizioni di argomentazioni già esposte non sono sufficienti.
  • Quando si contestano sovrapposizioni o duplicazioni di rimborsi (es. TFR rimborsato vs ritenute IRPEF), è fondamentale portare documentazione contabile chiara e riconciliabile che dimostri la non coincidenza degli importi.
  • Le spese processuali e il contributo unificato seguono generalmente la soccombenza: chi propone impugnazioni strumentali o infondate è esposto al rischio di condanna alle spese.

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