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Ordinanza

Ordinanza n. 82/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Responsabile del SUAP e Attività Produttive del Comune di Belpasso, emesso in data 01/12/2025 e notificato in pari data, recante “RILASCIO alla ditta “SICEP SPA” Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del Capo II, art. 3, del D.P.R. n. 59/2013”, limitatamente alla parte in cui impone alla società ricorrente il rispetto delle prescrizioni illegittime di seguito censurate richiamate nei pareri resi nel corso della conferenza dei servizi (ALL. A); - nonché ove occorra: della Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Catania n. gen. 1894 del 03/06/2025, recante “D.P.R. N. 59/2013 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA “SICEP SPA”, nella parte in cui recepisce e fa proprie le prescrizioni illegittime contenute nel parere del Comune di Belpasso e ne introduce di ulteriori, anch'esse viziate; - del parere endoprocedimentale del Comune di Belpasso - VII Settore Tecnico, del 15/05/2025, nella parte in cui esprime parere favorevole condizionandolo all'ottemperanza di prescrizioni illegittime, irragionevoli e sproporzionate; - del verbale della Conferenza di Servizi del 20/05/2025, nella parte in cui decide di adottare il provvedimento di AUA recependo acriticamente i pareri e le prescrizioni degli enti coinvolti.

Giustizia amministrativa202600045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata a Sicep S.p.A., limitatamente alle prescrizioni contestate, nonché gli atti endoprocedimentali e la determinazione dirigenziale che le recepiscono

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Responsabile del SUAP e Attività Produttive del Comune di Belpasso, limitatamente alle prescrizioni ritenute illegittime, irragionevoli e sproporzionate. Ha inoltre impugnato, ove occorra, la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Catania, il parere endoprocedimentale del Comune e il verbale della conferenza di servizi, censurandone il recepimento delle prescrizioni. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure, ma rileva che le amministrazioni intimate devono depositare gli atti e i documenti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati, quelli richiamati e ogni altro atto utile alla decisione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle amministrazioni intimate i cui atti sono stati impugnati di depositare, entro il termine di legge e in vista dell'udienza di merito fissata al 28 maggio 2026, i provvedimenti impugnati, gli atti e documenti sui quali essi si fondano, quelli in essi citati e quelli ritenuti utili al giudizio. Il Collegio ha precisato che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto idoneo a influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Non è stata assunta alcuna decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso, né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La norma impone all’amministrazione costituita il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante per la decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione di tali atti.

    In caso di mancato deposito da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione degli atti e documenti necessari o utili al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La documentazione da acquisire comprende anche gli atti utili a valutare l'eventuale rilevanza della disciplina sui vizi formali non invalidanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • L'amministrazione deve depositare nel giudizio amministrativo il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a suo fondamento, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile alla decisione.
  • Quando l'amministrazione non adempie all'obbligo di deposito documentale, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
  • La nozione di documentazione utile al giudizio comprende qualsiasi atto suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, inclusi gli elementi necessari a valutare l'eventuale applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliConferenza di serviziIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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