Cassazione Penale, Sentenza n. 23499/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per sospendere gli effetti dell'interdittiva antimafia emessa il 29/06/2023 dalla Prefettura di Caserta. Ha sostenuto che l'impresa richiedente (F.M. Centro Arredo) è distinta dalla società F.V. richiamata nella motivazione dei giudici di merito e che non sussisterebbero infiltrazioni mafiose né elementi che precludano la bonificabilità dell'azienda. Il ricorrente ha inoltre contestato la mancanza di motivazione 'grafica' e ha richiamato elementi sopravvenuti (riesame favorevole di altra impresa e sentenza della Cassazione del 3/04/2024 su altra vicenda) come rilevanti. I fatti centrali richiamati nell'interdittiva e nella motivazione sono: i rapporti di Ferrara con Albino e Pasquale Vitale (quest'ultimo all'epoca convivente con il padre), la cessione del 90% delle quote della S.r.l.s. F.V. a Ferrara nell'aprile 2022 per Euro 2.700,00 in un contesto temporale anomalo (accessi, commissione di indagine e scioglimento del Consiglio comunale di Sparanise, dove Ferrara era Vicesindaco), e l'esistenza di collegamenti con Giuseppe Papa, indicato come vertice camorristico della zona.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente: il giudice del controllo, in caso di istanza privata ex art. 34-bis, comma 6, deve tenere conto del contenuto dell'informazione interdittiva e operare una prognosi sulla bonificabilità dell'impresa. Nei fatti valutati dai giudici di merito è emersa una permeabilità mafiosa connotata da stabilità, consolidata anche dall'operazione di acquisizione delle quote della società F.V. in circostanze anomale, e dunque la situazione non era emendabile mediante controllo giudiziario volontario. La Corte ha inoltre escluso che potessero essere riesaminate in Cassazione le valutazioni di merito già compiute dall'organo amministrativo (prefettura) e confermate in sede di appello, richiamando limiti di deducibilità; ha ritenuto irrilevanti per il giudizio gli elementi sopravvenuti indicati dal ricorrente in relazione a vicende estranee. Conseguentemente la richiesta di controllo è stata respinta e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 34-bis, comma 6
L'art. 34-bis comma 6 disciplina l'ammissione al controllo giudiziario volontario dell'impresa colpita da informazione interdittiva. Nel caso di istanza proposta dalla parte privata il giudice ordinario deve valutare, anche alla luce dell'informazione interdittiva prefettizia, la prognosi sulla bonificabilità dell'impresa; la mera asserita assenza o occasionalità dell'agevolazione mafiosa non impedisce di valutare la stabilità dell'assoggettamento e l'eventuale cronicità dell'infiltrazione, che ostano al controllo volontario
Sezioni Unite, sentenza 'Ricchiuto' n. 46898 del 26/09/2019
Principio secondo cui, nella richiesta di controllo giudiziario avanzata dalla parte privata, il giudice deve tener conto del contenuto dell'informazione interdittiva come substrato informativo per la valutazione del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e per il bilanciamento tra ordine pubblico e libertà di iniziativa economica
Cass. Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021 (Gruppo Samir Global Service s.r.l.)
Conferma l'orientamento secondo cui il giudice del controllo valuta la possibilità di bonifica aziendale avendo riguardo all'informazione interdittiva
Cass. Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021 (Gandofi)
Richiama l'uso dell'informazione interdittiva quale base dell'esame giudiziale nelle istanze private di controllo
Cass. Sez. 6, n. 22395 del 06/04/2023
Conferma la rilevanza del giudizio prognostico sulla bonificabilità; stabilisce che la cronicità dell'infiltrazione è impedimento all'ammissione al controllo volontario
Cass. Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020 (Biessennme s.r.l.)
Richiama i limiti di deducibilità in Cassazione contro decreti della Corte d'appello che decidono sull'ammissione al controllo giudiziario, ossia la possibilità di impugnazione per violazione di legge e la non riesaminabilità piena del merito amministrativo
Massime di principio
- Nelle istanze private di controllo giudiziario ex art. 34-bis comma 6 il giudice deve prendere in considerazione il contenuto dell'informazione interdittiva prefettizia come base informativa per la valutazione del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose
- La decisione è fondata su una prognosi di bonificabilità: se l'infiltrazione mafiosa appare stabile e cronica, il controllo giudiziario volontario va escluso perché non idoneo a recidere l'agevolazione mafiosa
- La mera affermazione di estraneità o di occasionalità dell'agevolazione da parte del soggetto colpito non impedisce al giudice di valutare la permeabilità aziendale alla criminalità sulla base degli elementi acquisiti (anche da società collegate)
- Trasformazioni societarie o cessioni di quote intervenute in prossimità di interventi amministrativi (accessi, interdittiva, scioglimento) possono essere interpretate come operative atte a eludere la normativa antimafia e rafforzare il sospetto di collegamenti stabili
- In Cassazione contro decreti della Corte d'appello che respingono l'ammissione al controllo giudiziario si possono dedurre solo questioni di diritto (violazione di legge); il riesame di merito dell'informazione interdittiva resta limitato e, se è pendente il ricorso amministrativo, la convocazione di nuovi accertamenti amministrativi è inammissibile in sede di legittimità
- Gli elementi investigativi e le propalazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili dal giudice del merito, possono essere utilizzate per estendere la valutazione di permeabilità mafiosa anche ad altre imprese riconducibili allo stesso soggetto
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