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Ordinanza

Ordinanza n. 363/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della comunicazione -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 18 luglio 2022, notificata in data 27 luglio 2022, con la quale è stata rigettata l''istanza di riammissione in servizio a seguito della sospensione di cui all’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, nonché, in subordine, di trasferimento o di assegnazione temporanea presso altra sede di servizio; di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, antecedente e successivo; nonché per l''accertamento del diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio, a seguito del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito nella legge 19 maggio 2022, n. 52, sin dal mese di aprile 2022 e per la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle relative retribuzioni.

Giustizia amministrativa202201758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riammissione in servizio, nonché di trasferimento o assegnazione temporanea presso altra sede, dopo la sospensione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del 18 luglio 2022 con cui un Generale di Brigata ha respinto l'istanza di riammissione in servizio, proposta a seguito della sospensione disposta ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, nonché, in via subordinata, la richiesta di trasferimento o assegnazione temporanea presso altra sede. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla riammissione in servizio dal mese di aprile 2022 e la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle relative retribuzioni. La decisione sull'impugnazione del provvedimento presupposto di sospensione dal servizio, adottato per il mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, è stata ritenuta pregiudiziale; il relativo giudizio era stato rimesso al TAR Lazio, Roma, per incompetenza territoriale. Con precedente ordinanza del 3 aprile 2024 il presente giudizio è stato sospeso ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione della controversia sul provvedimento di sospensione.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né le domande di accertamento e condanna. Ha disposto incombenti istruttori per verificare se persistano le ragioni che avevano determinato la sospensione del giudizio. In particolare, ha richiesto alle parti di chiarire se il ricorso relativo al provvedimento presupposto di sospensione sia stato riproposto davanti al TAR Lazio, Roma e se sia stato nel frattempo definito. Ha inoltre lasciato salva la facoltà delle parti di comunicare l'eventuale sopravvenuta mancanza di un interesse attuale alla decisione di merito. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con riscontro nelle forme del processo amministrativo telematico.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 1° aprile 2021, convertito nella l. 28 maggio 2021, n. 76

    Base normativa della sospensione dal servizio per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale e della conseguente controversia presupposta.

  • d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito nella l. 19 maggio 2022, n. 52

    Richiamato quale fonte normativa posta dal ricorrente a fondamento della pretesa alla riammissione in servizio.

  • art. 79 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio in presenza della controversia pregiudiziale.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della sospensione necessaria del processo per pregiudizialità.

  • art. 80, comma 3-bis, c.p.a.

    In tutti i casi di sospensione o di interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate.

    Consente al giudice, durante la sospensione o interruzione, di disporre accertamenti istruttori sulla permanenza delle ragioni della sospensione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza, senza una specifica interpretazione esplicitata nel testo.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo è sospeso per la pendenza di una controversia pregiudiziale, il giudice può acquisire chiarimenti dalle parti per verificare se le ragioni della sospensione persistano ancora.
  • La verifica della persistenza della pregiudizialità può riguardare sia la riproposizione del ricorso davanti al giudice indicato come competente sia l'eventuale definizione del giudizio pregiudiziale.
  • In pendenza della sospensione, il giudice può invitare le parti a dichiarare se sussista ancora un interesse attuale alla decisione di merito, senza definire in questa fase la domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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