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Ordinanza

Ordinanza n. 2623/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione dell’odierna ricorrente alla prosecuzione degli studi nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese, o in subordine in una delle Università indicate per l’anno accademico 2025/2026, comunicata con l’atto in allegato n. 1, a causa della esclusione dalla graduatoria nazionale pubblicata l’8 gennaio 2026, previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; - nonché, ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti sia del MUR sia dell’Università dell’Insubria, presupposti, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento richiamato sopra, e segnatamente, in parte qua, → della graduatoria unica pubblicata in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui non risulta inclusa l’odierna ricorrente; → del d.m. (MUR) 30 maggio 2025 con il suo Allegato 2 nella parte in cui non prevedono per gli studenti candidati agli esami di profitto del semestre aperto per la prosecuzione degli studi nei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026, e affetti da DSA, l’utilizzazione degli strumenti compensativi delle mappe concettuali; → del d.m. (MUR) 22 dicembre 2025, n. 1115, che definisce – in corso di esami e con le valutazioni/decisioni ancora aperte – le modalità di formazione e di definizione della selezione degli studenti ammessi al secondo semestre e alla prosecuzione degli studi con la graduatoria (di cui all’all. 2) per l’anno accademico 2025/2026, con la suddivisione in nove fasce di merito; nonché per la condanna delle Amministrazioni chiamate in giudizio al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto allo studio e altresì alla lesione del diritto alla libera scelta educativa e formativa, nonché alla libertà di stabilimento; e altresì alla “perdita di un anno”, e ciò dal momento del verificarsi dell’illegittimo impedimento sino alla data di pronuncia della sentenza da parte di codesto Tribunale, rivalutando il credito risarcitorio al momento della pronuncia, oltre interessi fino al completo soddisfo, secondo la quantificazione che sarà definita in prosieguo del giudizio, ovvero secondo la determinazione equitativa di codesto Tribunale ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.; delle Amministrazioni chiamate in giudizio, oltre al richiesto risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente, al pagamento di tutte le spese di causa, dei relativi compensi professionali con tutti gli accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato (art. 13, comma 6 bis 1, del dpr n. 115/2002 e s.m.i.); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FEDELI BARBARA il 27.3.2026: per l’annullamento dei seguenti atti: → lo sconosciuto atto/provvedimento che viene indicato nell’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato alla pag. 8 come “graduatoria definitiva di merito pubblicata il 28 gennaio 2026”; → l’atto/provvedimento denominato “scorrimento e assegnazione dei posti residui” di cui all’all. 5; → (ove possa occorrere) lo sconosciuto atto/provvedimento datato 28 gennaio 2026 relativo alle c.d. “Facoltà affini”, e ogni altro atto/provvedimento che possa attenere alla formazione della graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami selettivi finali del “semestre” filtro per l’accesso ai CdL in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025/2026.

Giustizia amministrativa202602019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prosecuzione degli studi in Medicina e Chirurgia e atti relativi alla graduatoria nazionale e allo scorrimento dei posti residui per l'anno accademico 2025/2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prosecuzione degli studi nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi dell'Insubria, o in subordine presso una delle altre università indicate, deducendo l'illegittimità della propria esclusione dalla graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026. Ha inoltre impugnato, per quanto di interesse, il decreto ministeriale del 30 maggio 2025 e il relativo Allegato 2, nella parte in cui non prevedono per gli studenti con DSA l'utilizzazione delle mappe concettuali quali strumenti compensativi durante gli esami del semestre aperto, nonché il decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 1115, relativo alla formazione della graduatoria e alla suddivisione dei candidati in nove fasce di merito. Con motivi aggiunti ha contestato la graduatoria definitiva di merito pubblicata il 28 gennaio 2026, l'atto di scorrimento e assegnazione dei posti residui, l'atto relativo alle facoltà affini e ogni ulteriore atto concernente la formazione della graduatoria degli studenti che hanno superato gli esami selettivi finali. È stata altresì proposta domanda risarcitoria per la lesione del diritto allo studio, della libertà di scelta educativa e formativa, della libertà di stabilimento e per la perdita di un anno di studi.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di rinvio presentata dalla ricorrente, motivata dalla pendenza dell'appello cautelare avverso la precedente ordinanza della Sezione del 16 marzo 2026, n. 1652, la cui trattazione era fissata per il 5 maggio 2026. Ha quindi fissato la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 13 maggio 2026, rinviando a tale udienza ogni statuizione sulle spese della fase cautelare. L'ordinanza non decide il merito delle censure, la domanda di annullamento o la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per la trattazione della domanda cautelare, senza che l'ordinanza anticipi una valutazione definitiva sui relativi presupposti.

  • art. 2056 c.c.

    secondo la quantificazione che sarà definita in prosieguo del giudizio, ovvero secondo la determinazione equitativa di codesto Tribunale ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.

    È richiamato dalla domanda risarcitoria della ricorrente, ma non viene esaminato dal TAR in questa ordinanza.

  • art. 1226 c.c.

    secondo la quantificazione che sarà definita in prosieguo del giudizio, ovvero secondo la determinazione equitativa di codesto Tribunale ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.

    È richiamato dalla domanda risarcitoria della ricorrente, ma non viene esaminato dal TAR in questa ordinanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    alla restituzione del contributo unificato (art. 13, comma 6 bis 1, del dpr n. 115/2002 e s.m.i.)

    È richiamato nella domanda sulle spese e sulla restituzione del contributo unificato, senza statuizione in questa fase.

Massime di principio

  • Quando pende un appello cautelare avverso una precedente ordinanza rilevante per la medesima controversia, il giudice di primo grado può accogliere l'istanza di rinvio della trattazione cautelare e fissare una nuova camera di consiglio, rinviando a tale udienza anche la decisione sulle spese della fase.
  • Un'ordinanza che dispone esclusivamente il rinvio della prosecuzione della trattazione cautelare non decide né la fondatezza dei motivi di ricorso né la domanda risarcitoria e non consente di individuare una parte sostanzialmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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