Circolare Inail n. 4 del 1 febbraio 2019
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama il regime di tutela dei lavoratori italiani o comunque assicurati che operano all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, disciplinato dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella legge n. 398/1987. La protezione avviene tramite il pagamento di un premio assicurativo calcolato su retribuzioni convenzionali determinate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della norma richiamata. Il testo evidenzia quindi il meccanismo di base per l’assoggettamento contributivo/assicurativo dei lavoratori all’estero in assenza di convenzioni internazionali.
Tutela assicurativa dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
La circolare richiama il regime di tutela applicabile ai lavoratori che prestano attività all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. In tali ipotesi, la protezione previdenziale/assicurativa è garantita non attraverso il coordinamento internazionale, ma mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato su retribuzioni convenzionali annualmente determinate.
Quadro normativo di riferimento
Il riferimento normativo indicato è il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. La disciplina rileva in particolare ai sensi dell’art. 4, che prevede l’utilizzo di retribuzioni convenzionali fissate con apposito decreto annuale come base per la determinazione del premio assicurativo.
Meccanismo di calcolo del premio
La circolare sottolinea che la tutela dei lavoratori all’estero, nei Paesi interessati, è attuata tramite un premio assicurativo calcolato su valori convenzionali e non sulla sola retribuzione effettiva. Le retribuzioni convenzionali vengono stabilite annualmente, costituendo il parametro di riferimento per l’adempimento assicurativo da parte del datore di lavoro o del soggetto obbligato.
Portata operativa
Il contenuto evidenzia quindi il principio di assoggettamento a una base retributiva convenzionale per i lavoratori operanti in Stati extra-UE privi di accordi di sicurezza sociale, con conseguente obbligo di versamento del premio assicurativo secondo i criteri definiti annualmente dalla normativa.
Punti principali
Ambito della tutela assicurativa
La disciplina riguarda i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. In tali casi non opera il coordinamento previdenziale convenzionale, e la tutela è assicurata mediante un meccanismo specifico previsto dalla normativa richiamata.
Base normativa
Il riferimento è al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. La circolare richiama in particolare l’art. 4, che prevede la determinazione delle retribuzioni convenzionali da assumere a base del premio assicurativo.
Calcolo del premio assicurativo
Il premio assicurativo è calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto. Pertanto, la misura del contributo non dipende dalla retribuzione effettivamente percepita all’estero, ma da valori convenzionali stabiliti ogni anno dall’autorità competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 5 feb 2019Circolare Inail n. 5 del 5 febbraio 2019
- Circolare · 25 gen 2019Circolare Inail n. 3 del 25 gennaio 2019
- Circolare · 22 gen 2019Circolare Inail n. 2 del 22 gennaio 2019
- Circolare · 11 gen 2019Circolare Inail n. 1 dell'11 gennaio 2019
- Circolare · 26 feb 2019Circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019
- Circolare · 6 mar 2019Circolare Inail n. 7 del 6 marzo 2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →