Circolare Inail n. 7 del 6 marzo 2019
Dirigenti medici con funzioni ricomprese nella II fascia funzionale. Criteri per rinnovo/variazione degli incarichi quinquennali di cui all’art. 5 del Ccnl 14 aprile 1997, attuativo dell’art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996, movimentazioni nell’arco del quinquennio e interpelli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina i criteri da applicare ai dirigenti medici di II livello per il rinnovo o la variazione degli incarichi quinquennali, le movimentazioni consentite durante il quinquennio e le specifiche procedure di interpello per alcune strutture sanitarie. Vengono richiamati i riferimenti normativi e i criteri di priorità da seguire, con particolare attenzione all’esito della verifica del Collegio tecnico, alla permanenza minima nella struttura, alle tutele previste dalla legge n. 104 del 1992 e alle modalità di decorrenza dei nuovi incarichi. Sono inoltre indicate le strutture per le quali l’assegnazione avviene tramite interpello e le regole procedurali da osservare.
Criteri per rinnovo e variazione degli incarichi quinquennali dei dirigenti medici di II fascia, movimentazioni nel quinquennio e interpelli
Criteri per rinnovo e variazione degli incarichi quinquennali dei dirigenti medici di II livello, movimentazioni e interpelli
La circolare definisce il quadro applicativo per gli incarichi quinquennali dei dirigenti medici con funzioni ricomprese nella seconda fascia funzionale, aggiornando i criteri già previsti dall’Accordo 14 aprile 1997 e confermati dal Ccnl dell’Area VI del 21 luglio 2010. Il documento disciplina tre ambiti distinti: rinnovo o variazione dell’incarico dopo verifica positiva, movimentazioni nel corso del quinquennio e copertura di alcune strutture attraverso interpello.
Quadro normativo di riferimento
La materia è ricondotta all’art. 5 dell’Accordo 14 aprile 1997, attuativo dell’art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996, e al vigente Ccnl Area VI, separata sezione Area medica, sottoscritto il 21 luglio 2010. Sono richiamati inoltre il Ccnl del personale del comparto degli Enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999, l’art. 39, la deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 novembre 2004, n. 69, la deliberazione del Presidente Commissario straordinario 13 marzo 2009, n. 52, e la determinazione del Presidente Inail 13 febbraio 2019, n. 46, che approva i criteri qui illustrati.
Rinnovo o variazione degli incarichi quinquennali dopo verifica positiva
Per i dirigenti medici di II livello che abbiano conseguito l’idoneità all’esito della verifica del Collegio tecnico, il rinnovo o la variazione dell’incarico quinquennale avviene secondo un ordine di priorità predefinito. I criteri da applicare sono:
- specifica professionalità e competenza del medico in relazione all’incarico da assumere;
- esigenze organizzative e funzionali dell’Istituto;
- maggiore anzianità di servizio nella posizione di dirigente medico di II livello;
- maggiore anzianità di servizio nella posizione di dirigente medico di II livello con incarico ricoperto nella medesima sede;
- maggiore anzianità di servizio;
- maggiore anzianità anagrafica.
In caso di più domande per il medesimo incarico, viene privilegiato il medico già titolare che abbia espresso opzione per la conferma nell’incarico stesso.
Decorrenza dei nuovi incarichi in caso di rinnovo
I nuovi incarichi sono conferiti con provvedimento del Direttore generale. Ai fini della durata quinquennale, la decorrenza è retroattiva e coincide con la data di scadenza del precedente quinquennio valutato. La decorrenza economica, invece, resta collegata alla data di effettiva assunzione del nuovo incarico. La previsione mira a garantire continuità funzionale ed evitare interruzioni nella valutazione legate ai tempi tecnici del procedimento.
Movimentazioni nel quinquennio
La circolare ammette la movimentazione degli incarichi anche prima della scadenza del quinquennio, purché il dirigente abbia permanenza di almeno tre anni nella struttura in cui è localizzato l’incarico. Anche in questo caso, la scelta deve seguire i medesimi criteri di priorità previsti per il rinnovo, ossia professionalità, esigenze organizzative, anzianità di servizio e anzianità anagrafica.
I nuovi incarichi conseguenti a movimentazione decorrono, di regola, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della richiesta, così da assicurare la completezza dei periodi di valutazione annuale nel sistema di misurazione dei risultati. È comunque ammessa una diversa data stabilita dall’amministrazione per esigenze organizzative e funzionali delle strutture sanitarie interessate.
Tutele e movimentazioni ai sensi della legge n. 104 del 1992
Le richieste di movimentazione presentate ai sensi dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 21, commi 1 e 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono considerate sia nel caso del rinnovo/variazione sia nel corso del quinquennio. Nel primo caso, sono valutabili se il posto richiesto è vacante e di pari valenza economica rispetto a quello occupato. Nel secondo caso, possono essere accolte anche prima del decorso del triennio di permanenza, sempre a condizione che il posto sia vacante e di pari valenza economica.
Se più medici aventi titolo chiedono lo stesso incarico, si applica una graduatoria secondo i criteri previsti per il personale in servizio a tempo indeterminato dal vigente regolamento per la disciplina della mobilità territoriale del personale EPNE.
Movimentazioni straordinarie
L’amministrazione può disporre movimentazioni straordinarie in deroga ai vincoli temporali ordinari quando ciò sia richiesto da esigenze organizzative e funzionali, fermo restando il rispetto dei criteri di valutazione indicati per le movimentazioni nell’arco del quinquennio.
Interpelli per specifiche strutture sanitarie
Per la copertura di incarichi ritenuti di rilevante entità e che richiedono specifiche capacità ed esperienza del dirigente medico di II livello, la circolare prevede specifiche procedure di interpello per:
- Sovrintendenza sanitaria centrale;
- Sovrintendenze sanitarie regionali delle Direzioni regionali classificate di tipologia A, B e C;
- Centro protesi di Vigorso di Budrio e sue filiali;
- Centro di riabilitazione motoria di Volterra.
La Direzione centrale risorse umane, d’intesa con la Sovrintendenza sanitaria centrale, attiva il reclutamento tramite interpello. Le procedure devono essere definite entro 30 giorni dalla vacanza della struttura. Gli interpelli sono rivolti al personale medico di II livello in servizio, titolare di incarico quinquennale.
La Direzione centrale risorse umane cura l’istruttoria delle domande pervenute; per i dirigenti che abbiano presentato domanda nei termini viene formato un elenco secondo i criteri del Titolo I, lettera a), da trasmettere alla Sovrintendenza sanitaria centrale. L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico avviene sulla base del parere motivato del Sovrintendente sanitario centrale, che il Direttore centrale risorse umane tiene conto nel formulare la proposta definitiva al Direttore generale per l’adozione del provvedimento.
Decorrenza degli incarichi da interpello e continuità funzionale
I nuovi incarichi conferiti a seguito di interpello decorrono dalla data stabilita dall’amministrazione all’esito della procedura. La variazione dell’incarico nell’arco del quinquennio viene qualificata come continuità nello svolgimento delle funzioni di responsabilità rispetto agli incarichi rivestiti, restando comunque subordinata all’esito favorevole della verifica alla scadenza del quinquennio, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, dell’Accordo 14 aprile 1997.
Diffusione della circolare
La circolare dispone che il contenuto sia notificato ai dirigenti medici secondo le modalità previste dalla circolare Inail 16 gennaio 1973, n. 3.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare aggiorna e coordina la disciplina degli incarichi quinquennali dei dirigenti medici ricompresi nella seconda fascia funzionale, richiamando l’Accordo 14 aprile 1997, il Ccnl 11 ottobre 1996, il Ccnl dell’Area VI del 21 luglio 2010, nonché i precedenti atti Inail in materia. I criteri ora applicati sono quelli approvati con determinazione del Presidente Inail 13 febbraio 2019, n. 46, che superano la precedente delibera del 2004.
Rinnovo o variazione degli incarichi dopo verifica positiva
Per i dirigenti medici che hanno ottenuto l’idoneità all’esito della verifica del Collegio tecnico, il rinnovo o la variazione dell’incarico deve seguire un ordine di priorità fondato su professionalità e competenza specifica, esigenze organizzative dell’Istituto, anzianità di servizio nella qualifica, anzianità nella medesima sede, anzianità di servizio complessiva, anzianità anagrafica e, in caso di più disponibilità per il medesimo incarico, preferenza per il medico già titolare che abbia chiesto la conferma.
Decorrenza dei nuovi incarichi dopo rinnovo
I nuovi incarichi deliberati dal Direttore generale decorrono, ai fini della durata quinquennale, dalla data di scadenza del precedente quinquennio valutato, con valenza economica dalla data effettiva di assunzione del nuovo incarico. La soluzione è finalizzata a garantire continuità nell’esercizio delle funzioni e a evitare vuoti di valutazione dovuti ai tempi della procedura.
Movimentazioni nel quinquennio e tutele ex legge 104/1992
La movimentazione prima della scadenza del quinquennio è consentita dopo almeno tre anni di permanenza nella struttura, sempre nel rispetto degli stessi criteri di priorità previsti per il rinnovo. Le richieste presentate ai sensi dell’art. 3, comma 3, e dell’art. 21, commi 1 e 2, della legge n. 104/1992 sono valutabili se il posto è vacante e di pari valenza economica; in caso di più aspiranti si applica una graduatoria secondo i criteri del regolamento di mobilità del personale EPNE. L’amministrazione può inoltre disporre movimentazioni straordinarie per esigenze organizzative e funzionali.
Interpelli per specifiche strutture sanitarie
Per la copertura dei settori della Sovrintendenza sanitaria centrale, delle Sovrintendenze sanitarie regionali, del Centro protesi di Vigorso di Budrio e delle sue filiali, e del Centro di riabilitazione motoria di Volterra, è prevista una procedura di interpello attivata dalla Direzione centrale risorse umane d’intesa con la Sovrintendenza sanitaria centrale. Le procedure devono essere definite entro 30 giorni dalla vacanza della struttura, sono rivolte ai dirigenti medici di II livello titolari di incarico quinquennale e culminano nella proposta al Direttore generale sulla base di un parere motivato del Sovrintendente sanitario centrale.
Decorrenza e continuità nelle movimentazioni
I nuovi incarichi conseguenti a movimentazione decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo alla richiesta, salvo diversa data fissata per esigenze organizzative e funzionali. La variazione dell’incarico nell’arco del quinquennio è considerata continuità nell’esercizio delle funzioni di responsabilità e resta comunque subordinata alla verifica favorevole alla scadenza del quinquennio.
Diffusione della circolare
La circolare deve essere notificata ai dirigenti medici con le modalità previste dalla circolare Inail 16 gennaio 1973, n. 3.
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