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Circolare

Circolare Inail n. 1 dell'11 gennaio 2019

Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019. Prime indicazioni.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica il rinvio al 16 maggio 2019 dei principali adempimenti e versamenti connessi all’autoliquidazione Inail 2018/2019, per consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi dal 1° gennaio 2019. Indica inoltre gli effetti del differimento su rateazione, contributi associativi, certificato di assicurazione dell’equipaggio e autocertificazione per la riduzione del settore edile, chiarendo quali premi restano esclusi dal rinvio.

Differimento dei termini per l’autoliquidazione Inail 2019 e prime indicazioni operative

Differimento dei termini per l’autoliquidazione Inail 2019

La circolare fornisce le prime indicazioni operative conseguenti alla legge di bilancio 2019, che ha rinviato i termini dell’autoliquidazione per consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi Inail dal 1° gennaio 2019. Vengono chiariti i nuovi termini per gli adempimenti, gli effetti sulle rate, le ricadute sui contributi associativi e alcune fattispecie particolari.

Quadro normativo e finalità del rinvio

La circolare richiama il DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articoli 1, commi 1121-1126. È evidenziato che la legge di bilancio 2019 ha previsto le coperture finanziarie per la revisione delle tariffe Inail oggetto dell’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Sono già in corso le procedure per i provvedimenti relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività, ai premi speciali unitari degli artigiani e alle tariffe del settore marittimo.

Nuovi termini dell’autoliquidazione 2018/2019

Per l’autoliquidazione 2018/2019, il termine del 31 dicembre 2018 per la messa a disposizione degli altri elementi necessari al calcolo del premio è differito al 31 marzo 2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel "Fascicolo aziende" e tramite i servizi online dedicati, compresi quelli del settore navigazione.

Sono poi differiti al 16 maggio 2019:

  • la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite "Alpi online", "Invio telematico dichiarazione salari" e "Invio delle retribuzioni e calcolo del premio";
  • la comunicazione della volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate;
  • la richiesta di riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 per le imprese artigiane;
  • la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
  • il versamento, tramite F24 e F24EP, dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi del settore marittimo, sia in unica soluzione sia per la prima rata.

Rateizzazione del premio

La circolare precisa che, in caso di pagamento in quattro rate ai sensi delle norme richiamate, le prime due scadenze confluiscono nella rata del 16 maggio 2019. Il piano risultante è il seguente:

  • 1ª rata: 16 maggio 2019, pari al 50% del premio, senza interessi;
  • 2ª rata: 16 agosto 2019, pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
  • 3ª rata: 18 novembre 2019, pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Contributi associativi

Il differimento dell’autoliquidazione si riflette anche sui contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge n. 311/1973. Poiché le convenzioni collegano la riscossione dei contributi all’ordinaria riscossione dei premi, il primo acconto 2019 sarà versato nel mese di luglio 2019, anziché entro maggio.

Premi esclusi dal rinvio

La circolare chiarisce che il rinvio riguarda esclusivamente i premi di autoliquidazione, cioè quelli delle polizze dipendenti, artigiane e del settore marittimo. Restano invariati i termini di pagamento dei premi speciali anticipati 2019 relativi a:

  • polizze scuole;
  • apparecchi RX;
  • sostanze radioattive;
  • pescatori;
  • frantoi;
  • facchini;
  • barrocciai, vetturini e ippotrasportatori.

Tali premi, in attesa della revisione, continuano a beneficiare della riduzione del 15,24% prevista dalla legge n. 147/2013, come stabilito dal decreto interministeriale 22 ottobre 2018. Per queste sole polizze resta disponibile il servizio online OT20 ai fini dell’applicabilità della riduzione nel primo biennio di attività. Le successive istruzioni sulle domande di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione saranno fornite con note operative successive.

Riduzione per il settore edile

L’articolo 1, comma 1126, della legge di bilancio 2019 ha soppresso, dal 1° gennaio 2019, la previsione di riduzione che si applicava ai premi assicurativi del settore edile. La riduzione resta però applicabile alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%, secondo il decreto interministeriale 4 ottobre 2018.

Possono beneficiarne i datori di lavoro che occupano operai con orario di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, purché:

  • siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili;
  • non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’articolo 8 del DM 30 gennaio 2015 sul Durc online.

La riduzione non spetta ai datori di lavoro condannati con sentenza passata in giudicato per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per cinque anni dalla pronuncia. Per ottenere l’agevolazione relativa alla regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via PEC alla sede Inail competente, il modello di autocertificazione disponibile sul sito Inail.

Cessazione dell’attività artigiana tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2019

Per i premi speciali unitari artigiani, se la cessazione dell’attività interviene tra il 1° gennaio e la scadenza dell’autoliquidazione, è ammessa l’autoliquidazione della rata anticipata in proporzione al minor periodo di attività, anziché su base annua. La circolare specifica che, se l’attività cessa a gennaio, si versa un dodicesimo del premio annuale; se cessa a febbraio, due dodicesimi; se cessa a maggio, cinque dodicesimi.

È inoltre ribadito che, ai fini del computo, se l’artigiano ha lavorato anche solo un giorno del mese, il premio è dovuto per l’intero mese.

Lavoratori somministrati

I premi relativi al 4° trimestre 2018, calcolati con i tassi medi delle tariffe approvate con DM 12 dicembre 2000, non sono interessati dal differimento e devono essere versati entro il 18 febbraio 2019 dalle società di somministrazione.

Per i premi successivi, con l’applicazione delle nuove tariffe dal 1° gennaio 2019, i versamenti dovranno avvenire secondo queste scadenze:

  • entro il 16 maggio 2019 per il trimestre gennaio/marzo 2019;
  • entro il 20 agosto 2019 per il trimestre aprile/giugno 2019;
  • entro il 17 novembre 2019 per il trimestre luglio/settembre 2019;
  • entro il 16 febbraio 2020 per il trimestre ottobre/dicembre 2019.

Certificato di assicurazione dell’equipaggio e guida all’autoliquidazione

La validità del certificato di assicurazione dell’equipaggio, o attestato annuale di copertura assicurativa, emesso su richiesta dell’armatore, è prorogata di diritto al 16 maggio 2019 in conseguenza del rinvio dell’autoliquidazione.

La Guida all’autoliquidazione sarà pubblicata successivamente all’emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.

Punti principali

Differimento dei termini dell’autoliquidazione 2018/2019

Per effetto dell’articolo 1, comma 1125, della legge di bilancio 2019, il termine del 31 dicembre 2018 per la disponibilità degli elementi di calcolo viene spostato al 31 marzo 2019, mentre al 16 maggio 2019 sono rinviati la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018, la comunicazione per il pagamento in quattro rate, la richiesta di riduzione per le imprese artigiane e il versamento dei premi ordinari, speciali unitari artigiani e marittimi, sia in unica soluzione sia come prima rata.

Rateizzazione del premio di autoliquidazione

In caso di pagamento in quattro rate, le prime due scadenze sono unificate al 16 maggio 2019. Ne deriva che la prima rata è pari al 50% del premio senza interessi, la seconda scade il 20 agosto 2019 con interessi, e la terza scade il 18 novembre 2019 con interessi. La circolare richiama anche le norme di riferimento sulla rateazione del premio.

Disponibilità delle basi di calcolo e servizi online

Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili entro il 31 marzo 2019 nel "Fascicolo aziende" e tramite i servizi "Visualizza basi di calcolo", "Richiesta basi di calcolo" e, per il settore navigazione, "Visualizzazione elementi di calcolo".

Contributi associativi

Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate. Il primo acconto 2019 sarà quindi versato nel mese di luglio 2019 invece che entro maggio.

Termini non differiti e premi esclusi dal rinvio

Il differimento riguarda solo i premi di autoliquidazione delle polizze dipendenti, artigiane e del settore marittimo. Restano invece fermi i termini per i premi speciali anticipati 2019 relativi a scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini e barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Tali premi continuano a beneficiare della riduzione del 15,24% prevista dalla legge n. 147/2013, in attesa della revisione tariffaria, e per il primo biennio resta disponibile il servizio online OT20.

Riduzione per il settore edile e autocertificazione

La legge di bilancio 2019 ha eliminato, dal 1° gennaio 2019, la riduzione sui premi assicurativi prevista per il settore edile. Per la regolazione 2018 la riduzione resta applicabile nella misura dell’11,50% ai datori di lavoro edili e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, purché in regola con Inail, Inps e Casse edili e privi di cause ostative al Durc online. Per usufruire dell’agevolazione, l’autocertificazione deve essere trasmessa via PEC alla sede competente entro il 16 maggio 2019.

Cessazione dell’attività artigiana nel periodo 1° gennaio-16 maggio 2019

In caso di cessazione dell’attività artigiana tra il 1° gennaio e la nuova scadenza dell’autoliquidazione, il premio speciale unitario va rapportato ai mesi di effettiva attività nel periodo. La circolare precisa che il mese conta per intero anche se l’attività è cessata in un solo giorno del mese.

Lavoratori somministrati

I premi del 4° trimestre 2018 non rientrano nel differimento e devono essere versati dalle società di somministrazione entro il 18 febbraio 2019. Le nuove tariffe si applicano dal 1° gennaio 2019 ai versamenti trimestrali successivi, con scadenze al 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 17 novembre 2019 e 16 febbraio 2020.

Certificato di assicurazione dell’equipaggio

La validità del certificato di assicurazione dell’equipaggio, o attestato annuale di copertura assicurativa, è prorogata di diritto al 16 maggio 2019, in conseguenza del rinvio dell’autoliquidazione.

Guida all’autoliquidazione

La Guida all’autoliquidazione sarà pubblicata successivamente all’emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.

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