Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 3 del 25 gennaio 2019

Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, alla luce della legge n. 145/2018, il termine per il versamento dei premi assicurativi Inail sospesi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Il nuovo termine è fissato al 1° giugno 2019, sia per il pagamento in unica soluzione sia per l’avvio della rateazione; sono inoltre fornite le istruzioni operative sul piano rateale, sui moduli da utilizzare e sui riferimenti da indicare nel modello F24. La circolare conferma anche la sospensione, fino al 31 dicembre 2019, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori nei Comuni interessati.

Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi dei premi assicurativi per i territori colpiti dal sisma 2016-2017

Eventi sismici 2016-2017: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi

La circolare aggiorna la disciplina della sospensione dei versamenti Inail con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Le modifiche derivano dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e incidono sia sul termine per il pagamento dei premi sospesi sia sulla sospensione dei termini di riscossione e delle attività esecutive.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il complesso delle disposizioni che hanno disciplinato nel tempo la materia, in particolare:

  • legge 15 dicembre 2016, n. 229, articolo 48, commi 13 e 14;
  • legge 7 aprile 2017, n. 45, articolo 11, comma 2, e articolo 18-undecies, comma 1, lettera f), e comma 2;
  • legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 43, comma 2;
  • legge 4 dicembre 2017, n. 172, articolo 2, comma 7;
  • legge 24 luglio 2018, n. 89, articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2;
  • legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 991 e 994.

Sono inoltre richiamate le precedenti circolari Inail n. 41/2016, n. 5/2017, n. 24/2017, n. 53/2017 e n. 32/2018, alle quali si rinvia per le disposizioni non modificate.

Ambito di applicazione territoriale e soggettivo

Le previsioni riguardano i Comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La circolare precisa che le disposizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che, alla data degli eventi sismici, erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni ricompresi nei medesimi allegati.

Nuovo termine per i versamenti sospesi

L’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge n. 145/2018 ha modificato l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016. In base al nuovo testo, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi devono essere versati entro il 1° giugno 2019.

La circolare chiarisce che:

  • il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 1° giugno 2019;
  • in alternativa, è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo;
  • la prima rata deve essere versata entro il 1° giugno 2019;
  • non si applicano sanzioni e interessi;
  • i contributi e premi già versati non sono rimborsabili.

Rateizzazione e riavvio dei piani già concessi

Per chi intende pagare in forma rateale è necessario presentare domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato 1, che sostituisce quello allegato alla circolare n. 32/2018. La rateazione è soggetta alle seguenti condizioni:

  • importo minimo di ciascuna rata pari a 50,00 euro;
  • scadenza della prima rata entro il 1° giugno 2019;
  • scadenza delle rate successive entro il primo giorno di ogni mese;
  • facoltà di estinguere anticipatamente la rateazione in qualsiasi momento con pagamento in unica soluzione.

La circolare dispone inoltre che, entro il 1° giugno 2019, devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In tale ipotesi, tutte le rate sospese devono essere versate insieme alla prima rata corrente.

Modalità di versamento

Alla ripresa dei pagamenti, il modello F24 deve essere compilato nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" riportando, secondo i casi, i numeri di riferimento indicati nell’allegato 2 della circolare.

Sospensione dei termini di notifica e riscossione fino al 31 dicembre 2019

La legge n. 145/2018 ha modificato anche l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, sostituendo la decorrenza dal 1° gennaio 2019 con quella dal 1° gennaio 2020. Di conseguenza, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, e anche nei Comuni di cui all’allegato 2-bis, restano sospesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019:

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento;
  • la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010;
  • le attività esecutive degli agenti della riscossione;
  • i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, incluso l’Inail.

La ripresa di tali termini è quindi fissata al 1° gennaio 2020.

Punti principali

Aggiornamento normativo e ambito territoriale

La circolare prende atto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha nuovamente prorogato il termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi. L’intervento riguarda i Comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, relativi agli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017.

Nuovo termine per il versamento dei premi sospesi

Il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019. Il termine vale sia per il pagamento in unica soluzione sia per la prima rata in caso di rateizzazione. La circolare precisa che non sono previsti sanzioni e interessi per i versamenti effettuati entro il termine stabilito.

Rateizzazione e domanda alla sede competente

È consentito il pagamento rateale fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal 1° giugno 2019. Gli interessati che intendono avvalersi della rateazione devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato 1, che sostituisce quello allegato alla circolare n. 32/2018. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro; le rate successive alla prima vanno pagate entro il primo giorno di ogni mese. È sempre possibile estinguere anticipatamente la rateazione versando in un’unica soluzione le somme dovute.

Ripresa dei piani di ammortamento già concessi

Entro il 1° giugno 2019 devono essere riavviati anche i piani di ammortamento delle rateazioni già concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989. In tal caso, tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

Indicazioni operative per il modello F24

Alla ripresa dei versamenti, nel modello F24, sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi", devono essere indicati, a seconda dei casi, i numeri di riferimento riportati nell’allegato 2 della circolare.

Sospensione di cartelle, riscossione ed attività esecutiva

La legge n. 145/2018 ha modificato anche la disciplina della sospensione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento e all’attività esecutiva. Nei Comuni interessati, i termini per la notifica delle cartelle, per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010, nonché le attività esecutive degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, incluso l’Inail, restano sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019, con ripresa dal 1° gennaio 2020.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.