Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 2 del 22 gennaio 2019

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge 30 dicembre 2018, n. 145).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le prime indicazioni sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019 all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico. Le novità riguardano soprattutto l’ampliamento della tutela, l’abbassamento della soglia di inabilità per la rendita, l’introduzione di una prestazione una tantum per le menomazioni tra 6% e 15%, l’estensione dell’età assicurabile fino a 67 anni e l’aumento del premio annuo a 24 euro. Per il 2019, in attesa del decreto interministeriale attuativo, resta provvisoriamente dovuto il premio di 12,91 euro, con successiva integrazione.

Assicurazione contro gli infortuni domestici: modifiche della legge di bilancio 2019

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico: prime indicazioni sulle modifiche della legge di bilancio 2019

La circolare fornisce una prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici disciplinata dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493. Le novità incidono sull’ambito di tutela, sulle prestazioni, sull’età assicurabile e sull’importo del premio, rinviando a un futuro decreto interministeriale la definizione delle modalità applicative e del pagamento.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama come basi normative la legge n. 493/1999, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 534 e 535), nonché le precedenti circolari Inail in materia: n. 9/2001, n. 29/2006, n. 10/2007 e n. 94/2015 sul pagamento tramite pagoPA. Il contenuto si colloca quindi nell’evoluzione dell’assicurazione domestica già disciplinata e progressivamente aggiornata nel tempo.

Ampliamento della tutela assicurativa

La tutela riguarda gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico, in occasione e a causa di attività svolte senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico in cui dimora il nucleo familiare dell’assicurato/a. La circolare evidenzia che la legge di bilancio 2019 amplia la protezione delle persone che svolgono tali attività in modo abituale ed esclusivo, cioè non svolgono altre attività che comportino iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale.

In particolare, il miglioramento della tutela si traduce in tre interventi principali:

  • la soglia di inabilità permanente necessaria per ottenere la rendita scende dal 27% al 16%, con accertamento ai sensi dell’art. 102 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • se l’inabilità permanente è compresa tra il 6% e il 15%, spetta una prestazione una tantum di 300 euro, rivalutabile secondo le stesse modalità previste per la rendita;
  • ai titolari di rendita che presentino una o più menomazioni della tabella allegato n. 3 del d.P.R. n. 1124/1965 e che necessitino di assistenza personale continuativa è riconosciuto anche l’assegno per assistenza personale continuativa ex art. 76 del medesimo testo unico.

Fascia di età assicurata e prevenzione

La tutela assicurativa opera ora per le persone di età compresa tra 18 e 67 anni, invece che tra 18 e 65 anni. La legge di bilancio prevede inoltre che siano destinate annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, risorse per campagne informative nazionali realizzate dall’Inail, finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo.

Premio assicurativo e regime transitorio per il 2019

In relazione all’ampliamento delle prestazioni, il premio annuo è fissato dalla legge in 24,00 euro. Tuttavia, le modalità e i termini per adempiere all’obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, saranno definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente dell’Inail, previsto dall’art. 1, comma 535, della legge n. 145/2018.

Per il 2019, in attesa del decreto e considerata la scadenza del 31 gennaio 2019, resta provvisoriamente dovuto l’importo di 12,91 euro. Tale somma vale:

  • per le persone già iscritte, ai fini del rinnovo dell’assicurazione;
  • per i soggetti che maturano i requisiti assicurativi nel corso del 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67 anni nello stesso anno.

La circolare chiarisce che l’importo versato sarà successivamente integrato fino a raggiungere i 24,00 euro previsti dalla nuova disciplina. Le lettere e gli avvisi di pagamento già inviati agli interessati riportano l’importo di 12,91 euro proprio in ragione di questo regime transitorio.

Esonero dal pagamento e requisiti reddituali

In attesa del decreto attuativo, restano ferme le modalità già previste per l’esonero dal premio in base ai requisiti reddituali. La circolare richiama l’art. 7 del decreto 15 settembre 2000, secondo cui il premio è a carico dello Stato per i soggetti che presentino entrambi i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiore a 4.648,11 euro;
  • appartenenza a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiore a 9.296,22 euro.

Ai fini della verifica del requisito reddituale concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. La domanda di iscrizione all’Inail deve contenere i dati anagrafici del richiedente, l’attestazione della sussistenza dei requisiti assicurativi e la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti reddituali, con l’indicazione dei componenti del nucleo familiare.

La circolare precisa inoltre che:

  • chi possiede i requisiti reddituali e matura per la prima volta i requisiti assicurativi nel corso dell’anno solare deve iscriversi immediatamente alla data di maturazione;
  • per gli anni successivi alla prima iscrizione, i soggetti esonerati devono comunicare all’Inail, entro 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti assicurativi o del requisito reddituale;
  • per la determinazione dei redditi si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF dell’anno precedente rispetto alla dichiarazione sostitutiva.

Decorrenza e ulteriori sviluppi

Il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019. La circolare conclude segnalando che ulteriori istruzioni operative saranno fornite dopo l’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 1, comma 535, della legge n. 145/2018.

Punti principali

Modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2019

L’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 modifica gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 493/1999 sull’assicurazione contro gli infortuni domestici. La circolare precisa che le nuove disposizioni ampliano e migliorano la tutela assicurativa delle persone che svolgono attività di cura della famiglia e dell’ambiente domestico a titolo gratuito, senza vincolo di subordinazione e in modo abituale ed esclusivo.

Ampliamento della tutela assicurativa

La copertura riguarda gli infortuni avvenuti in ambito domestico, in occasione e a causa dello svolgimento delle attività di cura del nucleo familiare e dell’ambiente in cui esso dimora, quando dall’evento derivi una inabilità permanente al lavoro. La soglia per la costituzione della rendita passa dal 27% al 16% di inabilità permanente accertata ai sensi dell’art. 102 del d.P.R. n. 1124/1965. Se l’inabilità permanente è compresa tra il 6% e il 15%, è riconosciuta una prestazione una tantum di 300 euro, rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita.

Ulteriori prestazioni e fascia di età

Ai titolari di rendita che versino in una o più delle menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 del d.P.R. n. 1124/1965 e che necessitino di assistenza personale continuativa è riconosciuto anche l’assegno per assistenza personale continuativa ex art. 76 del medesimo testo unico. La tutela assicurativa si applica ora alle persone di età compresa tra 18 e 67 anni, anziché tra 18 e 65 anni. La legge prevede inoltre il finanziamento annuale di campagne informative nazionali di prevenzione, a cura dell’Inail, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del Fondo.

Premio assicurativo e regime transitorio per il 2019

Il premio annuo è fissato dalla legge in 24,00 euro. Le modalità e i termini di pagamento saranno definiti da un decreto interministeriale previsto dal comma 535. In attesa del decreto, per il 2019 resta dovuto entro il 31 gennaio l’importo di 12,91 euro, sia per il rinnovo delle posizioni già assicurate sia per i nuovi soggetti che maturano i requisiti nel corso dell’anno, compresi coloro che compiono 66 o 67 anni nel 2019. Il decreto dovrà regolare anche l’integrazione del premio per allinearlo a 24,00 euro.

Esonero dal pagamento e requisiti reddituali

Restano invariate, fino all’adozione del decreto attuativo, le modalità di esonero dal premio per i soggetti in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa. Il decreto 15 settembre 2000 stabilisce che il premio è a carico dello Stato se il richiedente ha un reddito complessivo lordo IRPEF non superiore a 4.648,11 euro e appartiene a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo IRPEF non superiore a 9.296,22 euro. Ai fini del calcolo si considerano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. La domanda all’Inail deve contenere i dati anagrafici, l’attestazione dei requisiti assicurativi e la dichiarazione sostitutiva dei requisiti reddituali con l’indicazione dei componenti del nucleo.

Obblighi di iscrizione e comunicazioni

Chi possiede i requisiti reddituali ed entra per la prima volta nella platea assicurata nel corso dell’anno deve iscriversi immediatamente alla data di maturazione dei requisiti. Nei successivi anni, i soggetti esonerati devono comunicare all’Inail, entro 30 giorni, la perdita di uno dei requisiti assicurativi o del requisito reddituale per l’esonero dal premio. Per la determinazione dei redditi ai fini dell’esonero si fa riferimento al reddito complessivo lordo IRPEF dell’anno precedente la dichiarazione sostitutiva.

Decorrenza e ulteriori indicazioni

Il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019. La circolare precisa che ulteriori istruzioni operative saranno emanate successivamente all’adozione del decreto interministeriale previsto dal comma 535 della legge n. 145/2018.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.