Circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019
Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla determinazione presidenziale INAIL n. 527 del 19 dicembre 2018 al Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le novità riguardano la semplificazione dei limiti di spesa, la possibilità per il datore di lavoro di proporre direttamente il progetto, la gestione dei casi di necessità e urgenza, la semplificazione della documentazione richiesta e le nuove modalità operative per la valutazione del profilo funzionale. Viene inoltre chiarito l’ambito dei destinatari, introdotto il rimborso del 60% della retribuzione per specifiche ipotesi di conservazione del posto di lavoro, ribadita l’importanza dell’informazione e aggiornata la modulistica.
Modifiche al Regolamento INAIL per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
Modifiche al Regolamento INAIL per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
La circolare n. 6 del 26 febbraio 2019 interviene sul regolamento INAIL per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, aggiornato dalla determinazione presidenziale n. 527 del 19 dicembre 2018. L’obiettivo è rendere più flessibili le misure di sostegno, semplificare gli adempimenti e chiarire alcuni profili applicativi, anche alla luce della legge n. 145/2018.
Quadro generale e finalità dell’intervento
La circolare si colloca nel solco della disciplina già richiamata dalla circolare INAIL n. 51/2016 e ne integra le istruzioni operative. Le modifiche riguardano soprattutto:
- la rimodulazione dell’importo di spesa rimborsabile;
- la possibilità che il progetto di reinserimento sia proposto direttamente dal datore di lavoro;
- la disciplina degli interventi eseguiti in urgenza prima della conclusione dell’iter autorizzativo;
- la semplificazione della documentazione e della valutazione di congruità;
- l’introduzione della misura di rimborso del 60% della retribuzione;
- l’aggiornamento della modulistica e il rafforzamento dell’attività informativa.
Importi rimborsabili e articolazione della spesa
La determinazione n. 527/2018 non modifica il limite complessivo di spesa sostenibile dall’INAIL, che resta pari a 150.000 euro, ma elimina il precedente frazionamento per tipologia di intervento.
Resta invariato solo il limite di 15.000 euro per gli interventi di formazione. Il residuo importo di 135.000 euro può essere utilizzato indistintamente per:
- interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro.
La circolare modifica inoltre le istruzioni precedenti e consente la presentazione del piano esecutivo anche quando i costi superino i limiti regolamentari, precisando però che l’eccedenza resta integralmente a carico del datore di lavoro.
Progetti di reinserimento proposti dal datore di lavoro
La nuova formulazione dell’articolo 6 del Regolamento valorizza il ruolo propositivo del datore di lavoro, che può presentare un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato già condiviso con il lavoratore.
In tali casi:
- il progetto è valutato dall’INAIL sotto il profilo della coerenza con le finalità di reinserimento e della congruità;
- la valutazione è svolta dall’équipe multidisciplinare di I livello della sede competente per il domicilio del lavoratore;
- l’équipe può avvalersi delle Consulenze tecniche dell’Istituto;
- non si utilizza la scheda prevista per i progetti elaborati direttamente dall’INAIL.
Per gli adempimenti successivi resta applicabile la disciplina già prevista dalla circolare n. 51/2016.
Interventi eseguiti in caso di necessità e urgenza
La circolare disciplina le ipotesi in cui il datore di lavoro, per ragioni di necessità e urgenza, abbia già realizzato gli accomodamenti ragionevoli necessari al reinserimento prima di rivolgersi all’INAIL o prima dell’approvazione del progetto.
La disciplina si applica:
- agli interventi realizzati dopo l’entrata in vigore della determinazione n. 527/2018;
- anche agli interventi eseguiti in precedenza, purché non anteriori al 1° gennaio 2015.
In questi casi il datore di lavoro deve presentare istanza di rimborso alla Direzione regionale, provinciale di Trento o Bolzano, o alla Sede regionale di Aosta, indicando le ragioni di urgenza e documentando le spese secondo le regole già stabilite dalla circolare n. 51/2016.
La struttura competente procede alle verifiche amministrative e tecniche, che riguardano in particolare:
- l’attendibilità delle ragioni di necessità e urgenza;
- la coerenza degli interventi con la finalità di reinserimento;
- la congruità dei costi, secondo i criteri richiamati nel paragrafo specifico della circolare.
Se l’iter si conclude positivamente, la struttura adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego del rimborso. Se solo alcuni interventi sono stati anticipati per urgenza, i relativi costi possono essere inclusi nel rimborso finale, sempre entro il limite complessivo di 150.000 euro.
Semplificazione degli adempimenti e congruità dei costi
La circolare introduce una significativa semplificazione documentale: per ogni intervento è sufficiente allegare al piano esecutivo un unico preventivo, redatto nel rispetto di eventuali listini o tariffari vigenti.
La valutazione di congruità resta in capo alla struttura territoriale competente e varia a seconda della natura dell’intervento:
- per forniture standardizzate di apparecchiature o dispositivi di serie, si fa riferimento ai listini o ai prezzi di mercato di dispositivi analoghi;
- per interventi più complessi, con apparecchiature sostanzialmente uniche e attività tecniche articolate, non si procede a una mera comparazione economica, ma si valuta la congruità dell’insieme delle soluzioni adottate, considerandole positive se il costo complessivo non risulta palesemente sproporzionato rispetto all’obiettivo di reinserimento.
È inoltre eliminato l’onere, per il datore di lavoro, di acquisire certificazioni attestanti i requisiti degli operatori economici incaricati dell’esecuzione degli interventi.
Nuove modalità operative per il progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare
La circolare modifica le modalità operative del progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello. In particolare, la valutazione del profilo delle capacità utili alla ripresa dell’attività lavorativa non è più rimessa a una fase separata e sperimentale, ma viene svolta direttamente nella fase di elaborazione del progetto e di individuazione degli interventi.
Per l’invio della comunicazione al datore di lavoro non è più necessario:
- compilare la scheda sperimentale precedentemente utilizzata;
- acquisire il consenso al trattamento dei dati sensibili del lavoratore.
È sufficiente che il dirigente medico, in sede di visita per l’accertamento dei postumi permanenti, rilevi che le limitazioni funzionali possono rendere difficile o impossibile la ripresa dell’attività lavorativa. La nuova comunicazione è riformulata in termini informativi e non contiene dati sensibili.
Soggetti destinatari degli interventi
La circolare chiarisce che possono accedere agli interventi anche i lavoratori già disabili da lavoro che, a seguito di un aggravamento funzionale collegato al precedente evento lesivo, ottengano dal medico competente o dal Servizio di prevenzione della ASL un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, oppure di inidoneità temporanea o permanente.
Viene precisato che tale aggravamento funzionale non coincide con l’aggravamento rilevante ai fini dell’indennizzo in capitale o della rendita. Ai fini del reinserimento lavorativo, infatti, rilevano tutte le limitazioni funzionali che ostacolino il rientro al lavoro, a prescindere dal momento in cui si è verificato l’evento lesivo e dalla scadenza dei termini revisionali.
Rimborso del 60% della retribuzione
La legge n. 145/2018 introduce una nuova misura di sostegno: il rimborso da parte dell’INAIL del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento finalizzato alla conservazione del posto di lavoro, quando alla cessazione dell’inabilità temporanea assoluta non sia possibile riprendere il lavoro senza gli interventi previsti dal progetto.
La circolare precisa che il rimborso:
- riguarda solo i progetti di conservazione del posto di lavoro, non quelli per nuova occupazione;
- si applica alle retribuzioni corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019;
- decorre dalla manifestazione della volontà di attivare il progetto e termina con la realizzazione degli interventi o, comunque, entro un anno;
- può essere riconosciuto anche se la volontà di attivare il progetto è stata manifestata prima del 1° gennaio 2019, ma in tal caso sono rimborsabili solo le retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 2019 in avanti.
Il primo rimborso è disposto dopo il provvedimento di autorizzazione e riguarda le retribuzioni maturate dalla data di decorrenza fino a quella del provvedimento. I rimborsi successivi sono mensili e richiedono l’invio delle buste paga relative ai mesi interessati. È precisato che per retribuzione effettivamente corrisposta si intendono solo le somme riferite al mese oggetto di rimborso, con esclusione di regolazioni riferite ad altri periodi.
La circolare esclude infine il rimborso per gli interventi realizzati in urgenza prima della comunicazione all’INAIL dell’intenzione di attivare il progetto, poiché in tali casi verrebbe meno il presupposto della manifestazione della volontà richiesto dalla legge.
Attività di informazione e ruolo dei soggetti coinvolti
La circolare ribadisce l’importanza dell’attività di informazione nei confronti di lavoratore e datore di lavoro, richiamando quanto già indicato nella nota del 26 aprile 2018 e valorizzando l’attività di orientamento che può essere svolta da tutte le professionalità INAIL coinvolte.
La legge n. 145/2018 prevede inoltre il finanziamento di progetti di formazione e informazione presentati da associazioni datoriali e dei lavoratori, patronati, enti bilaterali e associazioni senza scopo di lucro, rivolti a datori di lavoro e lavoratori in materia di reinserimento e integrazione lavorativa.
La circolare sottolinea il ruolo dei patronati, che possono accompagnare il disabile da lavoro nel percorso di reinserimento e veicolare in modo mirato le opportunità offerte dall’Istituto.
Modulistica aggiornata e disposizioni finali
In conseguenza delle modifiche regolamentari e delle semplificazioni introdotte, è stata rielaborata la modulistica di supporto. In particolare sono stati:
- riformulati la comunicazione al datore di lavoro;
- predisposta una nuova scheda sul "Profilo delle capacità utili alla ripresa dell’attività lavorativa";
- revisionato il modulo del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato;
- introdotto un modulo di autocertificazione dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 4, del Regolamento;
- modificato il prospetto per la presentazione del piano esecutivo.
I nuovi modelli, pubblicati sul minisito della Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie, sostituiscono quelli precedenti.
La circolare abroga ogni istruzione incompatibile con il nuovo assetto e si applica, ove compatibile, anche ai casi di inserimento in nuova occupazione disciplinati dalla circolare n. 30/2017.
Punti principali
Rimodulazione dei limiti di spesa rimborsabile
L’importo massimo complessivamente sostenibile dall’INAIL resta pari a 150.000 euro, ma viene eliminato il frazionamento per tipologia di intervento. Rimane fermo solo il limite di 15.000 euro per gli interventi di formazione; i restanti 135.000 euro possono essere impiegati indifferentemente per barriere architettoniche o per adeguamento/adattamento delle postazioni di lavoro. Inoltre, il piano esecutivo può essere presentato anche se i costi superano tali limiti, fermo restando che l’eccedenza resta a carico del datore di lavoro.
Progetti di reinserimento proposti dal datore di lavoro
Viene confermata la possibilità che il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato sia proposto dal datore di lavoro e poi valutato dall’INAIL quanto a coerenza con le finalità di reinserimento e congruità. Il progetto, se predisposto dal datore di lavoro, è esaminato dall’équipe multidisciplinare di I livello della sede competente per il domicilio del lavoratore, con eventuale supporto delle consulenze tecniche dell’Istituto. Per questi progetti non si utilizza la scheda prevista per quelli elaborati direttamente dall’INAIL.
Casi di necessità e urgenza
La circolare disciplina i casi in cui il datore di lavoro abbia già realizzato, per urgenza, gli accomodamenti ragionevoli prima dell’avvio o della conclusione dell’iter autorizzativo. È possibile chiedere il rimborso alla struttura territorialmente competente, motivando le ragioni di necessità e urgenza e documentando le spese. La disciplina vale anche per interventi effettuati prima della circolare, purché non anteriori al 1° gennaio 2015. Se solo alcuni interventi del progetto sono stati anticipati, essi possono essere inclusi nel rimborso finale, nel rispetto del tetto massimo di 150.000 euro.
Semplificazione degli adempimenti e valutazione di congruità
Per il piano esecutivo è sufficiente allegare un unico preventivo per ciascun intervento. La congruità dei costi resta in capo alla Direzione regionale/provinciale o alla Sede regionale. Per forniture standard si usano listini o prezzi di mercato analoghi; per interventi complessi e personalizzati la congruità va valutata sull’insieme delle prestazioni, senza comparazioni meramente economiche, purché il costo complessivo non sia palesemente sproporzionato. È inoltre eliminato l’obbligo di acquisire certificazioni dei requisiti degli operatori economici incaricati dal datore di lavoro.
Nuove modalità operative per il progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare
La scheda sperimentale sul profilo delle capacità utili alla ripresa non è più necessaria come presupposto per la comunicazione al datore di lavoro. La valutazione del profilo funzionale viene ora collocata nella fase di elaborazione del progetto e di individuazione degli interventi. Per la comunicazione al datore di lavoro è sufficiente che il dirigente medico ipotizzi, in sede di visita per l’accertamento dei postumi permanenti, che le limitazioni possano rendere difficile o impedire la ripresa lavorativa; non è più richiesto il consenso al trattamento dei dati sensibili né la compilazione della vecchia scheda.
Soggetti destinatari
Si chiarisce che tra i destinatari degli interventi rientrano anche i lavoratori già disabili da lavoro che, a seguito di aggravamento funzionale collegato al precedente evento lesivo, ottengano un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, oppure di inidoneità temporanea o permanente. L’aggravamento funzionale rileva ai fini delle misure di reinserimento anche se non coincide con l’aggravamento rilevante per l’indennizzo in capitale o per la rendita.
Rimborso del 60% della retribuzione
La legge n. 145/2018 introduce il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto finalizzato alla conservazione del posto, quando alla cessazione dell’inabilità temporanea assoluta non possa riprendere l’attività senza gli interventi previsti. Il rimborso riguarda solo i periodi di lavoro successivi al 1° gennaio 2019, decorre dalla manifestazione della volontà di attivare il progetto ed è limitato a un anno massimo. È escluso per i casi di nuova occupazione e per gli interventi realizzati in urgenza prima della comunicazione all’INAIL.
Attività di informazione e aggiornamento della modulistica
La circolare ribadisce il ruolo essenziale dell’informazione verso lavoratore e datore di lavoro, valorizzando anche il contributo di patronati, associazioni e altri soggetti previsti dalla legge. Viene aggiornato il set documentale: nuova comunicazione al datore di lavoro, nuova scheda sul profilo delle capacità, revisione del progetto di reinserimento, modulo di autocertificazione dei requisiti e modifica del prospetto per il piano esecutivo. I nuovi modelli sostituiscono quelli precedenti.
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