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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28659 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2007 per IRPEG, IRAP e IVA, contestando il recupero dell'IVA detratta e la rideterminazione del reddito derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti con la PC M. Srl, ritenuta una mera cartiera. Ha sostenuto che le operazioni fossero effettive, concluse a prezzi di mercato, pagate e regolarmente contabilizzate, e che l'assenza delle fatture fosse dovuta a un furto avvenuto nel 2008. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'errata ripartizione dell'onere probatorio sulla conoscenza della frode e la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla forza maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valutato gli elementi indiziari forniti dall'Amministrazione, tra cui la natura di cartiera del fornitore, gli omessi adempimenti e versamenti fiscali, la pluralità delle transazioni, l'assenza delle fatture e la mancata tempestiva ricostruzione della documentazione. Le censure della società, pur formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della motivazione, non consentita in sede di legittimità. Il furto non è stato ritenuto idoneo a superare le contestazioni relative alle fatture delle operazioni inesistenti. La società è stata condannata al pagamento di 7.300 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che la ricorrente denunciava formalmente violazioni di legge, ma censurava sostanzialmente la sufficienza e adeguatezza della motivazione e chiedeva un riesame del merito.

    In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dell'intera vicenda fattuale tramite una formale denuncia di violazione di legge; il controllo è limitato alla correttezza giuridica e ai vizi motivazionali ammessi dalla disciplina applicabile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21 e 54

    In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del destinatario.

    La mera irregolarità del fornitore non basta: l'Ufficio deve fornire elementi oggettivi e specifici sulla consapevolezza della frode. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.

  • Art. 2697 c.c.

    La decisione richiama la ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

    L'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della contestazione, inclusa la consapevolezza della frode; il contribuente deve fornire la prova contraria della propria buona fede e della diligenza concretamente adottata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La norma è stata invocata con riguardo all'accertamento induttivo.

    L'accertamento può fondarsi su elementi presuntivi e sull'inaffidabilità o incompletezza della documentazione contabile, nei limiti previsti dalla legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • Sentenza Cass. n. 9851 del 10 aprile 2018

    L'Amministrazione deve provare, anche indiziariamente, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisse in un'evasione.

    La pronuncia enuncia il criterio applicato dalla Corte per le operazioni soggettivamente inesistenti e per la distribuzione dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve dimostrare non solo che il fornitore fosse una società cartiera, ma anche, mediante elementi oggettivi e specifici, che il cliente sapesse o dovesse sapere della frode.
  • La regolarità formale della contabilità, il pagamento delle fatture e l'assenza di un apparente vantaggio economico non dimostrano da soli la buona fede del contribuente e non escludono la frode.
  • Il contribuente deve documentare controlli e verifiche adeguati alla propria professionalità e alle circostanze dell'operazione, dimostrando di avere adottato una diligenza concreta e qualificata.
  • La perdita o il furto delle fatture non elimina automaticamente le conseguenze fiscali: occorre dimostrare tempestivamente l'accaduto e ricostruire, per quanto possibile, la documentazione, soprattutto quando la contestazione riguarda proprio quelle operazioni.
  • In Cassazione non è normalmente possibile contestare la valutazione degli indizi o chiedere una nuova ricostruzione dei fatti; il ricorso deve individuare una specifica violazione giuridica o un vizio motivazionale ancora deducibile secondo la disciplina applicabile.

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