Sentenza del 22/07/2016 n. 15193 - Corte di Cassazione
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Investimenti in aree svantaggiate - Credito di imposta di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Acquisto di nuovi beni strumentali - Dismissione, cessione o destinazione del bene a finalità estranee all'impresa - Perdita del beneficio - Condizioni - Dislocazione di beni nei cantieri edili - Inclusione - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la spettanza del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, sostenendo che i beni strumentali acquistati e agevolati fossero stati trasferiti e utilizzati presso cantieri situati al di fuori dell'area svantaggiata cui era riferita l'agevolazione. In subordine, deduceva l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla contestazione relativa all'utilizzo del credito in misura superiore al 49%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la dislocazione temporanea dei beni strumentali presso cantieri diversi dalla sede originaria non comporta la perdita del beneficio quando i cantieri restano parte della medesima struttura produttiva, intesa in senso economico-funzionale, e l'attività d'impresa continua a essere gestita e contabilizzata dalla struttura localizzata nell'area svantaggiata. La revoca sarebbe possibile solo se il cantiere costituisse una struttura produttiva autonoma, assimilabile a un ramo d'azienda dotato di autonomia gestionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., e non ai sensi dei numeri 3 o 5. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a rimborsare alla contribuente le spese processuali, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7
Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato [...]. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato [...].
La norma ha finalità antielusive e consente il recupero del credito se il bene non entra in funzione nei termini o viene dismesso, ceduto, destinato a finalità estranee all'impresa o trasferito a una diversa struttura produttiva avente diritto all'agevolazione. Non si applica, però, al semplice spostamento del bene all'interno della stessa struttura produttiva intesa in senso economico-funzionale.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e istanze ritualmente proposte. L'omessa pronuncia costituisce violazione di questa disposizione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
L'omessa pronuncia deve essere censurata in cassazione come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi del numero 4, e non mediante il vizio di motivazione o la generica violazione di legge.
Massime di principio
- Per mantenere un'agevolazione legata a investimenti in aree svantaggiate, occorre verificare non solo il luogo fisico in cui il bene si trova, ma soprattutto l'appartenenza del bene alla medesima struttura produttiva che ha diritto al beneficio.
- Lo spostamento temporaneo di beni strumentali presso cantieri o altri luoghi operativi non determina automaticamente la decadenza dall'agevolazione, se i beni continuano a essere utilizzati nell'attività della stessa impresa e restano riferibili alla struttura produttiva agevolata.
- La perdita del beneficio può verificarsi quando il luogo di destinazione costituisce una struttura produttiva autonoma, dotata di propria organizzazione e autonomia gestionale, oppure quando il bene viene sottratto all'attività d'impresa o trasferito a una struttura diversa non agevolata.
- La finalità della disciplina è impedire che i beni siano collocati solo temporaneamente nell'area agevolata per ottenere il beneficio, non penalizzare gli spostamenti funzionali allo svolgimento ordinario dell'attività imprenditoriale.
- In caso di contestazione giudiziaria, i motivi di ricorso devono essere qualificati correttamente: l'omessa pronuncia va dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
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