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Regolamento

R.R. Puglia 3/2014

Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro

Normativa regionaleR.R. Puglia 3/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’istituzione, la composizione e le funzioni dei Comitati Consultivi Misti presso ASL, AOU e IRCCS. Definisce requisiti delle associazioni partecipanti, incompatibilità, organi, durata triennale e compiti di consultazione, monitoraggio e proposta sui servizi sanitari e socio-sanitari.

Comitati Consultivi Misti delle aziende sanitarie pugliesi

Comitati Consultivi Misti nelle aziende sanitarie pugliesi

Il regolamento disciplina l’istituzione e il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) nelle aziende sanitarie della Regione Puglia, quale strumento di partecipazione dei cittadini alla programmazione, valutazione e miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Ambito di applicazione e istituzione

Il C.C.M. è istituito obbligatoriamente presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale della Regione Puglia. Presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS la sua istituzione è facoltativa, previa valutazione di opportunità della direzione aziendale.

Il comitato è composto da utenti e operatori delle aziende sanitarie, con particolare valorizzazione della partecipazione di cittadini organizzati in associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e organismi di tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario o socio-sanitario.

Finalità del confronto con le associazioni

Il C.C.M. è concepito come sede periodica di confronto tra associazioni e azienda sanitaria. Da un lato le associazioni espongono esigenze degli utenti e propongono strategie per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità dei servizi; dall’altro l’azienda illustra obiettivi e strategie di miglioramento e promuove la collaborazione delle associazioni alla loro attuazione.

Funzioni e attività operative

Le funzioni fondamentali dei C.C.M. sono due: contribuire alla programmazione aziendale in materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, e valutare i servizi erogati verificandone funzionalità e coerenza con le finalità del Servizio Sanitario Regionale e con i piani sanitari regionali.

Per svolgere tali funzioni i comitati operano, anche tramite collegamenti formalizzati con l’URP aziendale, su strutture pubbliche e private accreditate con l’azienda. In particolare svolgono monitoraggi periodici su organizzazione, tempi, modalità di erogazione e qualità dei servizi; presentano proposte e progetti per superare criticità e migliorare qualità, accessibilità, umanizzazione e qualità percepita; formulano proposte per il Piano Attuativo Locale e per il Piano Attuativo Territoriale; redigono una valutazione annuale complessiva dell’organizzazione dei servizi; collaborano ai piani di educazione sanitaria; promuovono informazione e partecipazione degli utenti sui diritti, sui requisiti di accesso e sulle modalità di erogazione dei servizi.

Organi, struttura e durata

Gli organi del C.C.M. sono l’Assemblea delle Associazioni, la Sezione Plenaria, le Sezioni Distrettuali o Sovra-distrettuali e il Presidente.

Nelle ASL il comitato si articola in una Sezione Plenaria Aziendale e in Sezioni Distrettuali, una per ciascun Distretto Socio-Sanitario; ove il contesto associativo distrettuale sia insufficiente, possono istituirsi Sezioni Sovra-distrettuali. Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli IRCCS, se istituito, il C.C.M. opera esclusivamente in una Sezione Plenaria Aziendale.

Gli organi restano in carica tre anni, salvo dimissioni volontarie dei singoli componenti.

Incompatibilità e conflitti di interesse

La rappresentanza associativa negli organi del C.C.M. non può essere affidata a soggetti che abbiano rapporti di lavoro con l’azienda sanitaria interessata o con strutture private accreditate operanti nel territorio provinciale, nel caso di ASL, o regionale, nel caso di AOU o IRCCS. Sono inoltre esclusi soggetti che siano proprietari, azionisti o amministratori di tali strutture private accreditate e che eroghino prestazioni in favore dell’azienda.

Requisiti per le associazioni partecipanti

Possono partecipare le associazioni iscritte in uno dei registri o albi regionali previsti per il volontariato, la promozione sociale, le ONLUS o le associazioni/movimenti/cooperative no profit di genere. È inoltre richiesto lo svolgimento documentabile, da almeno tre anni, di attività prevalente in ambito sanitario o socio-sanitario, sul territorio provinciale per le ASL e su quello regionale per AOU e IRCCS.

Sono escluse le associazioni i cui legali rappresentanti o componenti degli organi direttivi abbiano rapporti di lavoro con l’azienda, oppure siano titolari o gestori di strutture private accreditate che operano sul territorio interessato e prestano servizi all’azienda, o abbiano rapporti di lavoro con tali strutture. È inoltre esclusa l’associazione che sia in convenzione con l’azienda, che eroghi prestazioni in suo favore o che riceva finanziamenti di qualsiasi genere dall’azienda.

Ammissione delle associazioni

Le associazioni in possesso dei requisiti e prive delle cause di esclusione possono presentare domanda al direttore generale dell’azienda secondo il fac-simile predisposto dall’azienda stessa. Dopo le verifiche svolte tramite l’URP aziendale, il direttore generale autorizza l’inserimento delle associazioni nell’Assemblea delle Associazioni del C.C.M.

Regime di efficacia

Il regolamento è vigente dal 10 marzo 2014 ed è applicabile nell’ambito della Regione Puglia. Non emergono nel testo limiti temporali di efficacia ulteriori rispetto alla durata degli organi del comitato e alle condizioni di partecipazione previste.

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