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Regolamento

R.R. Puglia 7/2014

Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica -Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria)”. L.R. n.18 del 19 luglio 2013

Normativa regionaleR.R. Puglia 7/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Puglia, le visite e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica, in attuazione della L.R. 18/2013 e dei decreti ministeriali richiamati. Stabilisce chi può richiedere e rilasciare i certificati, i moduli da usare e la possibilità di certificazioni di durata inferiore. È vigente dal 9 aprile 2014 e non reca limiti temporali specifici.

Semplificazioni per il rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica in Puglia

Semplificazioni per il rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica

Il regolamento regionale disciplina, nel territorio della Puglia, la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica mediante controlli preventivi e periodici e mediante la semplificazione delle procedure di rilascio dei certificati di idoneità. La disciplina si colloca nell’ambito della L.R. 18/2013 e richiama i criteri del D.M. 18 febbraio 1982 e del D.M. 13 marzo 1995.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento ha come oggetto la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, definite dal D.M. 18 febbraio 1982. La disciplina riguarda i controlli sanitari previsti da tale decreto, da svolgersi in rapporto allo sport praticato, e si applica esclusivamente alla Regione Puglia.

Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

L’attività certificatoria è affidata ai medici specialisti in Medicina dello Sport. Essi possono operare non solo nelle strutture pubbliche, ma anche presso studi medici, strutture e ambulatori privati autorizzati, purché in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dal Regolamento regionale n. 3/2010 e iscritti nell’apposito elenco regionale.

Strutture pubbliche e organizzazione del servizio

Resta fermo il necessario potenziamento delle strutture pubbliche di Medicina dello sport previsto dalla L.R. 18/2013. Il regolamento, quindi, non sostituisce il ruolo del servizio pubblico, ma integra il sistema consentendo il rilascio delle certificazioni anche tramite specialisti operanti in strutture private autorizzate e accreditate secondo i requisiti richiesti.

Procedura per la richiesta della visita medico-sportiva

Ai fini del tesseramento e del rinnovo della certificazione di idoneità, l’associazione o società sportiva richiede la visita medico-sportiva prevista dal D.M. 18 febbraio 1982 presentando un’istanza conforme al modello di cui all’Allegato A. Il cittadino che richiede la visita per l’idoneità alla pratica agonistica, anche per la partecipazione a concorsi, presenta invece un’istanza conforme al modello di cui all’Allegato B.

Destinatari della certificazione

Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica può essere rilasciato a:

  • cittadini residenti nel territorio della Regione Puglia;
  • atleti tesserati da associazioni o società sportive ubicate nella Regione Puglia.

Durata della certificazione

Il medico specialista può, quando lo ritenga opportuno, rilasciare una certificazione di idoneità di durata inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista dalle Tabelle A e B del D.M. 18 febbraio 1982. Il regolamento non prevede altri limiti temporali specifici di efficacia oltre a tale facoltà di riduzione della durata.

Decorrenza e vigenza

Il regolamento è vigente dal 9 aprile 2014. Nel testo fornito non risultano termini finali di applicabilità né disposizioni transitorie ulteriori.

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