R.R. Puglia 5/2014
Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’istituzione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti, il contenuto della domanda, le modalità telematiche di presentazione via PEC, i controlli sulle dichiarazioni e i termini per la formazione dell’elenco e per le esclusioni. È vigente dal 24 marzo 2014 e sostituisce il regolamento regionale n. 22/2013.
Nomina e gestione dell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia
Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia
Il regolamento attuativo disciplina, nell’ambito della Regione Puglia, la formazione e la gestione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Definisce inoltre le modalità di presentazione delle domande, i controlli sulle dichiarazioni e il procedimento di ammissione o esclusione.
Istituzione dell’elenco e soggetti competenti
È istituito presso il Consiglio regionale l’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia. La struttura regionale responsabile del procedimento di formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco è individuata nella Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio regionale.
Domanda di iscrizione e requisiti
La domanda di iscrizione deve contenere i dati anagrafici e di contatto del candidato, compreso l’indirizzo PEC, nonché l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 45 del 2012, l’assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi indicate, oppure l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile. Le dichiarazioni su requisiti e cause ostative sono rese come dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
Il requisito previsto dall’articolo 54, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 45/2012 va riferito all’anno solare precedente a quello della domanda di ammissione; per i già iscritti, il riferimento è alla dichiarazione resa ai fini dell’aggiornamento.
Alla domanda va allegata copia elettronica di un documento di identità valido, sottoscritto con firma digitale.
Presentazione telematica delle domande
La compilazione avviene tramite l’home page del sito internet del Consiglio regionale, accedendo al link “Elenco revisori Regione Puglia”. Completato il modello, il sistema genera un file riepilogativo che il richiedente deve firmare digitalmente e trasmettere all’indirizzo PEC indicato in fase di accesso.
Le domande possono essere inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, con esclusione di ogni altro mezzo.
In fase di prima applicazione, il termine per la presentazione delle domande è fissato in misura non inferiore a quello stabilito dalla legge regionale n. 45/2012 ed è reso noto con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e con gli altri ordinari mezzi di divulgazione regionali.
Istruttoria, controlli e formazione dell’elenco
La struttura responsabile procede ai controlli d’ufficio sulle dichiarazioni sostitutive presentate, su un campione non inferiore al 10% delle domande, oltre che su quelle presentate da tutti i soggetti designati, con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale n. 45/2012.
La Segreteria del Consiglio regionale forma l’elenco entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima formazione dell’elenco, il termine è esteso a 45 giorni. In prima applicazione, i nominativi dei revisori sono estratti dall’elenco aggiornato secondo tali modalità.
Esclusione, cancellazione e ricorsi
Il Segretario Generale del Consiglio regionale dispone la non ammissione o la cancellazione dall’elenco dei candidati che non abbiano trasmesso le dichiarazioni richieste o che, all’esito delle verifiche, risultino privi dei requisiti.
La decisione di non ammissione o esclusione è notificata tempestivamente via PEC con motivazione. Contro l’atto di esclusione è ammesso ricorso motivato al Segretariato Generale entro cinque giorni dalla ricezione della notifica. Il Segretario Generale decide definitivamente entro i successivi dieci giorni e comunica l’esito all’interessato.
I provvedimenti di non ammissione o cancellazione, con la relativa causa, restano pubblicati per 30 giorni nella sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata all’elenco.
Regime sanzionatorio e disciplina dichiarativa
Per le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000. Il regolamento richiama quindi espressamente la disciplina generale sulle autodichiarazioni amministrative e sulla responsabilità penale per false attestazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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