R.R. Puglia 4/2014
Regolamento regionale per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) delle Aziende Sanitarie della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’istituzione, la composizione, i requisiti di partecipazione, le funzioni e l’organizzazione dei Comitati Consultivi Misti presso le ASL; la loro costituzione è facoltativa presso AOU e IRCCS. Non risultano termini temporali di applicazione, ma la durata in carica degli organi è triennale.
Costituzione e funzionamento dei Comitati Consultivi Misti delle aziende sanitarie pugliesi
Comitati Consultivi Misti delle aziende sanitarie pugliesi
Il regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) nelle aziende sanitarie della Regione Puglia. L’obiettivo è assicurare la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione, valutazione e miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari.
Ambito di applicazione e finalità
Il C.C.M. è istituito obbligatoriamente presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) pugliese. Presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU) e gli IRCCS la sua istituzione è solo facoltativa, subordinata alla valutazione di opportunità della direzione aziendale.
La disciplina valorizza la partecipazione di utenti e operatori, con preferenza per i cittadini organizzati in:
- associazioni di volontariato;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- associazioni di promozione sociale;
- organismi di tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario o socio-sanitario.
Il Comitato è sede di confronto periodico tra associazioni e azienda sanitaria, per far emergere esigenze dell’utenza, proporre strategie di tutela dei diritti e favorire il miglioramento della qualità dei servizi.
Funzioni del Comitato
Le funzioni fondamentali del C.C.M. riguardano la programmazione e la valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. In particolare, il Comitato contribuisce alla programmazione aziendale in materia di organizzazione dei servizi e verifica la funzionalità e la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale e dei Piani Sanitari Regionali.
Per svolgere tali compiti, il C.C.M. opera anche tramite collegamenti formalizzati con l’URP aziendale e svolge attività di:
- monitoraggio periodico dell’organizzazione, dei tempi, delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi;
- presentazione di proposte o progetti per superare criticità e migliorare qualità, accessibilità e umanizzazione dei servizi;
- raccolta e valutazione della qualità percepita dai cittadini-utenti;
- proposte per la predisposizione del Piano Attuativo Locale (PAL) e del Piano Attuativo Territoriale (PAT);
- valutazione annuale dell’organizzazione complessiva dei servizi, tramite relazione della Sezione Plenaria Aziendale;
- collaborazione alla stesura di piani di educazione sanitaria;
- iniziative per informare gli utenti sui loro diritti, sui criteri di accesso ai servizi e sulle modalità di erogazione.
Organizzazione interna, costituzione e durata
Gli organi del C.C.M. sono:
- Assemblea delle Associazioni;
- Sezione Plenaria;
- Sezioni Distrettuali o Sovra-distrettuali;
- Presidente.
Nelle ASL il Comitato si articola in una Sezione Plenaria Aziendale e in Sezioni Distrettuali, una per ciascun Distretto Socio-Sanitario, oppure in Sezioni Sovra-distrettuali quando il contesto associativo del distretto non consenta una corretta composizione della sezione.
Nelle AOU e negli IRCCS, se il Comitato è istituito, esso è organizzato esclusivamente in una Sezione/Sessione Plenaria Aziendale.
La costituzione del C.C.M. è disposta dal Direttore generale dell’azienda con atto deliberativo, nel rispetto del regolamento regionale e del regolamento attuativo aziendale. Gli organi durano in carica tre anni, salvo le dimissioni volontarie dei singoli componenti.
Requisiti delle associazioni e cause di esclusione
Possono partecipare al C.C.M. le associazioni che:
- siano iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, all’Elenco regionale delle ONLUS oppure all’Albo regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative no profit di genere;
- svolgano in modo prevalente e documentabile attività in ambito sanitario o socio-sanitario da almeno tre anni, sul territorio provinciale di riferimento per le ASL o sul territorio regionale per AOU e IRCCS.
Sono escluse le associazioni che presentino profili di conflitto di interessi, in particolare quando tra legali rappresentanti o componenti degli organi direttivi vi siano soggetti:
- titolari di rapporti di lavoro con l’azienda sanitaria interessata;
- proprietari o gestori di strutture private accreditate che operano sul territorio di riferimento ed erogano prestazioni in favore dell’azienda;
- titolari di rapporti di lavoro con tali strutture private accreditate.
Sono inoltre escluse le associazioni che:
- siano in convenzione con l’azienda;
- eroghino prestazioni in favore dell’azienda;
- ricevano dall’azienda finanziamenti di qualsiasi genere.
Ammissione delle associazioni
Le associazioni in possesso dei requisiti possono presentare domanda al Direttore generale dell’azienda, secondo un fac-simile predisposto dall’azienda stessa. Il Direttore generale, effettuate le verifiche tramite l’URP aziendale, autorizza l’inserimento nell’Assemblea delle Associazioni.
Profili temporali e vigenza pratica
Il regolamento è vigente dal 10 marzo 2014 e non contiene un termine finale di applicazione. La principale scansione temporale espressa è la durata triennale degli organi del C.C.M., salvo dimissioni. Non emergono discipline transitorie o limiti temporali legati a specifici esercizi o eventi, per cui l’atto mantiene attualità applicativa nel sistema organizzativo sanitario regionale.
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