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Regolamento

R.R. Puglia 4/2014

Regolamento regionale per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) delle Aziende Sanitarie della Puglia

Normativa regionaleR.R. Puglia 4/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’istituzione, la composizione, i requisiti di partecipazione, le funzioni e l’organizzazione dei Comitati Consultivi Misti presso le ASL; la loro costituzione è facoltativa presso AOU e IRCCS. Non risultano termini temporali di applicazione, ma la durata in carica degli organi è triennale.

Costituzione e funzionamento dei Comitati Consultivi Misti delle aziende sanitarie pugliesi

Comitati Consultivi Misti delle aziende sanitarie pugliesi

Il regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento dei Comitati Consultivi Misti (C.C.M.) nelle aziende sanitarie della Regione Puglia. L’obiettivo è assicurare la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione, valutazione e miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Ambito di applicazione e finalità

Il C.C.M. è istituito obbligatoriamente presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) pugliese. Presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU) e gli IRCCS la sua istituzione è solo facoltativa, subordinata alla valutazione di opportunità della direzione aziendale.

La disciplina valorizza la partecipazione di utenti e operatori, con preferenza per i cittadini organizzati in:

  • associazioni di volontariato;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • associazioni di promozione sociale;
  • organismi di tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario o socio-sanitario.

Il Comitato è sede di confronto periodico tra associazioni e azienda sanitaria, per far emergere esigenze dell’utenza, proporre strategie di tutela dei diritti e favorire il miglioramento della qualità dei servizi.

Funzioni del Comitato

Le funzioni fondamentali del C.C.M. riguardano la programmazione e la valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. In particolare, il Comitato contribuisce alla programmazione aziendale in materia di organizzazione dei servizi e verifica la funzionalità e la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi del Servizio Sanitario Regionale e dei Piani Sanitari Regionali.

Per svolgere tali compiti, il C.C.M. opera anche tramite collegamenti formalizzati con l’URP aziendale e svolge attività di:

  • monitoraggio periodico dell’organizzazione, dei tempi, delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi;
  • presentazione di proposte o progetti per superare criticità e migliorare qualità, accessibilità e umanizzazione dei servizi;
  • raccolta e valutazione della qualità percepita dai cittadini-utenti;
  • proposte per la predisposizione del Piano Attuativo Locale (PAL) e del Piano Attuativo Territoriale (PAT);
  • valutazione annuale dell’organizzazione complessiva dei servizi, tramite relazione della Sezione Plenaria Aziendale;
  • collaborazione alla stesura di piani di educazione sanitaria;
  • iniziative per informare gli utenti sui loro diritti, sui criteri di accesso ai servizi e sulle modalità di erogazione.

Organizzazione interna, costituzione e durata

Gli organi del C.C.M. sono:

  • Assemblea delle Associazioni;
  • Sezione Plenaria;
  • Sezioni Distrettuali o Sovra-distrettuali;
  • Presidente.

Nelle ASL il Comitato si articola in una Sezione Plenaria Aziendale e in Sezioni Distrettuali, una per ciascun Distretto Socio-Sanitario, oppure in Sezioni Sovra-distrettuali quando il contesto associativo del distretto non consenta una corretta composizione della sezione.

Nelle AOU e negli IRCCS, se il Comitato è istituito, esso è organizzato esclusivamente in una Sezione/Sessione Plenaria Aziendale.

La costituzione del C.C.M. è disposta dal Direttore generale dell’azienda con atto deliberativo, nel rispetto del regolamento regionale e del regolamento attuativo aziendale. Gli organi durano in carica tre anni, salvo le dimissioni volontarie dei singoli componenti.

Requisiti delle associazioni e cause di esclusione

Possono partecipare al C.C.M. le associazioni che:

  • siano iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, all’Elenco regionale delle ONLUS oppure all’Albo regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative no profit di genere;
  • svolgano in modo prevalente e documentabile attività in ambito sanitario o socio-sanitario da almeno tre anni, sul territorio provinciale di riferimento per le ASL o sul territorio regionale per AOU e IRCCS.

Sono escluse le associazioni che presentino profili di conflitto di interessi, in particolare quando tra legali rappresentanti o componenti degli organi direttivi vi siano soggetti:

  • titolari di rapporti di lavoro con l’azienda sanitaria interessata;
  • proprietari o gestori di strutture private accreditate che operano sul territorio di riferimento ed erogano prestazioni in favore dell’azienda;
  • titolari di rapporti di lavoro con tali strutture private accreditate.

Sono inoltre escluse le associazioni che:

  • siano in convenzione con l’azienda;
  • eroghino prestazioni in favore dell’azienda;
  • ricevano dall’azienda finanziamenti di qualsiasi genere.

Ammissione delle associazioni

Le associazioni in possesso dei requisiti possono presentare domanda al Direttore generale dell’azienda, secondo un fac-simile predisposto dall’azienda stessa. Il Direttore generale, effettuate le verifiche tramite l’URP aziendale, autorizza l’inserimento nell’Assemblea delle Associazioni.

Profili temporali e vigenza pratica

Il regolamento è vigente dal 10 marzo 2014 e non contiene un termine finale di applicazione. La principale scansione temporale espressa è la durata triennale degli organi del C.C.M., salvo dimissioni. Non emergono discipline transitorie o limiti temporali legati a specifici esercizi o eventi, per cui l’atto mantiene attualità applicativa nel sistema organizzativo sanitario regionale.

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