Cassazione Penale, Ordinanza n. 28057/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la rilevanza della regola secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, cioè un confronto effettivo e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda un imputato già condannato in primo grado per il delitto di calunnia, il cui appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello. Avverso tale declaratoria di inammissibilità l'interessato proponeva ricorso per cassazione. La Corte ha però ritenuto i motivi di ricorso inammissibili perché generici, aspecifici e non correlati al contenuto della sentenza impugnata: il ricorrente non avrebbe svolto una critica argomentata al provvedimento, limitandosi a mere affermazioni prive del necessario confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
L'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La carenza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'impugnazione penale assolve alla funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o generica.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, i motivi devono confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata, indicando specificamente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda il dissenso.
- La mera riproduzione di censure astratte o scollegate dalla motivazione della sentenza impugnata equivale, in sostanza, a una mancata impugnazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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