Sentenza del 09/05/2017 n. 2563 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Attribuzione nuovo classamento - Motivazione - Obbligo di effettuare un sopralluogo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'attribuzione di un nuovo classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, lamentando, in particolare, l'insufficiente motivazione dell'atto e la mancata effettuazione di un sopralluogo preventivo da parte dell'Ufficio. Sosteneva quindi che il riclassamento non fosse valido in assenza di una specifica illustrazione dei presupposti e di un preventivo contraddittorio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nella procedura di revisione delle rendite catastali prevista dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, l'atto può essere motivato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuite dall'Ufficio. La motivazione serve a delimitare le ragioni che l'Amministrazione potrà far valere nel successivo giudizio, nel quale il contribuente può contestare la correttezza dei parametri utilizzati. Non è inoltre obbligatorio effettuare un sopralluogo, poiché la procedura non richiede un preventivo contraddittorio endoprocedimentale.
Norme richiamate
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 335
Revisione delle rendite catastali urbane mediante attribuzione di un nuovo classamento.
La norma consente la revisione del classamento catastale senza imporre né un sopralluogo obbligatorio né un previo contraddittorio con il contribuente. L'atto può indicare consistenza, categoria e classe attribuite, lasciando al successivo giudizio la verifica della correttezza dei parametri adottati.
Massime di principio
- In caso di riclassamento catastale effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, l'assenza di un sopralluogo non rende automaticamente illegittimo l'atto.
- Il contribuente non può pretendere necessariamente un contraddittorio preventivo: la procedura può svolgersi anche senza interlocuzione endoprocedimentale.
- La motivazione dell'atto può essere sintetica, purché individui almeno i dati catastali essenziali, come consistenza, categoria e classe attribuite.
- La contestazione deve concentrarsi sulla concreta correttezza dei parametri e dei presupposti del nuovo classamento, non soltanto sulla mancata ispezione dell'immobile o sulla brevità della motivazione.
- L'Amministrazione non può introdurre in giudizio ragioni diverse da quelle riconducibili alla motivazione dell'atto, poiché quest'ultima delimita l'ambito della controversia e garantisce il diritto di difesa del contribuente.
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