Cassazione Penale, Sentenza n. 10392/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648-bis c.p.), fondata su due censure principali: (1) vizio di motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo, cioè la consapevolezza della provenienza furtiva del veicolo; (2) errata applicazione della legge penale (art. 2 c.p.), con riferimento al calcolo della sanzione pecuniaria ritenuta fondato su una modifica normativa (legge 15/12/2014 n.186, in vigore dal 1/1/2015) posteriore alla commissione dei fatti nel 2014.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere una mera reiterazione delle censure già proposte in appello e per riguardare valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla corte territoriale. Sulla motivazione la Corte ha ritenuto coerente la ricostruzione fattuale del giudice di merito, che ha evidenziato elementi concreti (l'imputato sorpreso a smontare parti dell'autovettura di provenienza furtiva e la fuga alla vista degli agenti) idonei a dimostrare la consapevolezza della provenienza furtiva. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto infondata la censura: il giudice di primo grado era a conoscenza delle modifiche normative e la pena pecuniaria è stata valutata in misura compatibile con i parametri temporali corretti (ratione temporis), risultando comunque lievemente superiore al minimo e ben al di sotto della media edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamata come norma procedurale: il processo si è svolto secondo le forme previste da tale disposizione (misure procedurali speciali introdotte dal decreto-legge).
art. 56 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato: la condotta è stata valutata in un contesto di partecipazione con altri soggetti.
art. 648-bis cod. pen.
Norma che sanziona la ricettazione. La Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto (smontaggio di parti, condizioni del mezzo, fuga) dimostrassero la consapevolezza della provenienza furtiva necessaria per la responsabilità ex art. 648-bis.
art. 2 cod. pen.
Principio di legalità e determinazione della legge penale applicabile nel tempo (non retroattività delle norme più sfavorevoli). La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla errata applicazione di tale principio, ritenendo corretta l'applicazione dei parametri temporali vigenti.
legge 15 dicembre 2014 n.186
Modifica normativa richiamata dalla difesa in relazione alla determinazione della pena pecuniaria. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse valutato correttamente la disciplina pertinente ratione temporis e che la quantificazione della sanzione pecuniaria fosse giustificata.
Massime di principio
- In cassazione le censure che ripropongono semplicemente motivi già esaminati in appello e consistono in una mera rivalutazione del merito sono spesso dichiarate inammissibili.
- La prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza furtiva) può essere desunta da elementi fattuali concreti e comportamentali (es. smontaggio di parti, condizioni del mezzo, fuga alla vista delle forze dell'ordine); per contestarne la valutazione è necessario dimostrare vizi logici o contraddizioni nella motivazione, non il semplice dissenso.
- Le questioni relative all'applicazione temporale della legge penale (art. 2 c.p.) richiedono di dimostrare che il giudice abbia effettivamente applicato una disciplina normativa diversa da quella vigente al momento del fatto; l'attestazione che il giudice ha tenuto conto delle modifiche legislative rende la censura infondata.
- La quantificazione delle pene pecuniarie è valutata rispetto ai parametri vigenti ratione temporis; piccole differenze rispetto al minimo edittale possono essere giustificate se la pena complessiva resta proporzionata e inferiore alla media edittale.
- Per ottenere l'annullamento in cassazione occorre evidenziare vizi di diritto o profili di violazione di legge/contraddittorietà logica nella motivazione, non solo fornire una diversa interpretazione dei fatti.
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