Ordinanza n. 2488/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - dell’atto prot. n. 190/2025/P.A.S.I./Cat.11E datato 9.10.2025 e notificato il 14.10.2025 con il quale il Questore della Provincia di Caserta ha revocato le licenze n. 121/2024/Div/P.A.S. dell’11.3.2024 e n. 307/2024 del 2.12.2024 rilasciate ex art. 88 TULPS per esercitare l’attività di raccolta scommesse, ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall’articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nei locali siti nel Comune di Teverola, alla Via Provinciale Teverola-Casaluce n. 158, per l’insussistenza degli imprescindibili requisiti previsti dalla legge 2 marzo 2020, n. 2”; - di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui la comunicazione prot. n. 164 in data 29.7.2025 di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della prima licenza, e con riserva di impugnare con motivi aggiunti le note indicate nella parte motiva del provvedimento, se in seguito prodotte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca delle licenze ex art. 88 TULPS per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Caserta ha revocato due licenze per la raccolta di scommesse, ritenendo insussistenti gli imprescindibili requisiti previsti dalla legge n. 2/2020, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione, affidata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Campania, necessaria per accertare un profilo rilevante ai fini della definizione della controversia, presumibilmente connesso al calcolo della distanza e al percorso pedonale. La relazione non è stata depositata entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'incarico, avvenuta il 27 febbraio 2026, né sono stati segnalati impedimenti. La difesa del ricorrente ha chiesto di integrare il quesito, affinché il percorso pedonale più breve fosse calcolato nel rispetto delle norme del codice della strada e, in particolare, dell'art. 190.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che la verificazione già disposta è necessaria per decidere la causa e, poiché la relazione non era stata depositata senza che fossero rappresentati impedimenti, ha ordinato all'organismo già nominato di svolgere senza ulteriore indugio l'incarico e di depositare la relazione conclusiva entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha respinto la richiesta di integrazione del quesito formulata dal ricorrente, confermando il quesito originario. Richiamando l'indirizzo della Sezione, ha precisato che per percorso pedonale si intende quello ordinariamente percorribile mediante normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali; non è necessario, di regola, seguire scrupolosamente le disposizioni amministrative sui passaggi pedonali né attraversare esclusivamente sulle strisce, salvo che la situazione concreta renda l'attraversamento fuori dai punti stabiliti un vero ostacolo materiale. I passaggi pedonali meramente simbolici, non corrispondenti a una particolare conformazione del terreno e soggetti a frequenti modifiche, non sono di per sé determinanti per il calcolo delle distanze. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base processuale per la verificazione e la gestione dell'istruttoria.
art. 88 TULPS
Base normativa delle licenze per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse; il merito della legittimità della revoca non è stato deciso.
art. 1, comma 643, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato quale fondamento normativo dell'attività di raccolta scommesse oggetto delle licenze revocate.
art. 1, comma 926, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione modificativa del regime normativo applicabile all'attività di raccolta scommesse.
l. 2 marzo 2020, n. 2
Il provvedimento di revoca ha motivato l'insussistenza degli imprescindibili requisiti previsti da tale legge; la questione sostanziale resta da decidere dopo l'acquisizione della verificazione.
art. 190 codice della strada
La parte ricorrente ne ha invocato l'applicazione per il calcolo del percorso pedonale, ma il TAR ha ritenuto non necessario integrare il quesito in tal senso.
Massime di principio
- Quando una verificazione già disposta è necessaria per la definizione della causa e il verificatore non deposita la relazione entro il termine assegnato senza rappresentare impedimenti, il giudice può ordinare l'immediata prosecuzione dell'incarico e assegnare un ulteriore termine per il deposito della relazione conclusiva, rinviando la decisione sul merito.
- Ai fini del calcolo di una distanza mediante percorso pedonale, il percorso ordinariamente praticabile con normale deambulazione non deve necessariamente rispettare in modo rigoroso le prescrizioni amministrative relative ai passaggi e agli attraversamenti pedonali.
- L'attraversamento della strada al di fuori dei passaggi pedonali segnalati rileva come ostacolo impeditivo soltanto quando le concrete circostanze dei luoghi lo rendano un vero e proprio ostacolo materiale; la mera presenza o collocazione variabile di attraversamenti pedonali simbolici non è, di per sé, determinante per il calcolo della distanza.
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