Sentenza n. 16803/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sulla domanda di rilascio di permesso a costruire assunta al prot. n. CS/113056 del 17/10/2025, depositata tramite SUET in data 6/11/2025, avente ad oggetto: “Restauro della Torre rossa all’interno del lotto; demolizioni delle superfetazioni di scarsa qualità architettonica e molto degradate ad essa addossate; realizzazione del nuovo edificio della Club House; realizzazione di un centro sportivo. Demolizione e ricostruzione con premialità del 20% e cambio di destinazione d’uso da residenziale a servizi – fitness in forza L.R. 7/2017” (doc. 1); e per il conseguente ordine a Roma Capitale di provvedere su quanto sopra entro il termine di cui all’art. 117, co., 2, c.p.a., anche previa nomina di un Commissario ad acta; e per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla Società per il ritardo di Roma Capitale nella definizione del procedimento e nel rilascio del permesso a costruire oggetto della domanda prot. n. CS/113056 del 17/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di permesso di costruire per interventi di restauro, demolizione e ricostruzione con premialità del 20% e cambio di destinazione d’uso da residenziale a servizi-fitness
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulla domanda di permesso di costruire, presentata tramite SUET il 6 novembre 2025 e assunta al protocollo il 17 ottobre 2025, nonché l’ordine di provvedere, anche con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni da ritardo. Nelle more, il 4 agosto 2026, la società ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, dopo aver ricevuto la determinazione dirigenziale del 17 luglio 2026 che ha negato il permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento espresso adottato e notificato nelle more ha posto fine all’inerzia, pur negando l’utilità richiesta e rendendo espliciti i motivi ostativi al rilascio del permesso. La stessa ricorrente aveva dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione. Le spese sono state poste a carico di Roma Capitale secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione ha definito l’istanza soltanto durante il giudizio, determinandone l’instaurazione; liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Società ricorrente, con gravame ex art. 117 c.p.a. notificato alla controparte in data 10/06/2026 e tempestivamente depositato in giudizio il 15/06/2026, ha agito per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla propria istanza in oggetto meglio specificata; nonché per l’accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di adottare un provvedimento espresso su di essa entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a. e la condanna in tale senso del Comune intimato, con contestuale nomina sin d’ora di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata.
L’azione avverso il silenzio è diretta all’accertamento dell’inadempimento e dell’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso; se nelle more viene adottato un provvedimento che pone fine all’inerzia, viene meno l’oggetto della domanda sul silenzio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’adozione del provvedimento dirigenziale nelle more del giudizio, avendo comportato il venir meno dell’inerzia dell’Amministrazione comunale, ha fatto, altresì, venir meno l’interesse azionato con il ricorso, secondo quanto peraltro rappresentato dalla stessa ricorrente; ne consegue l’improcedibilità dell’azione proposta per sopravvenuta carenza di interesse.
La sopravvenuta cessazione dell’inerzia, accompagnata dal venir meno dell’interesse alla decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Nel caso di specie, le spese devono essere poste a carico del Comune resistente, il quale ha provveduto a definire l’istanza dell’odierna ricorrente soltanto nelle more del presente giudizio, determinandone in tal modo l’instaurazione.
Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della definizione tardiva dell’istanza amministrativa, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha determinato l’instaurazione del processo.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile quando, durante il giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso che pone fine all’inerzia, anche se il provvedimento è sfavorevole e non attribuisce il bene della vita richiesto.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso fa venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale; è quindi rilevante che l’amministrazione abbia definito l’istanza soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, causandone la proposizione.
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