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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09345/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La controversia originaria riguardava una domanda proposta per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del sequestro di due automezzi eseguito dalla curatela fallimentare nei confronti di una società in liquidazione, con conseguente richiesta di risarcimento danni quantificati in oltre 30.000 euro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, condannando inoltre la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in appello nella misura di euro 9.515,00. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente individuato lo scaglione di valore applicabile per la liquidazione delle spese, assumendo quello da euro 52.000 a euro 260.000 anziché quello correttamente riferibile a una causa di valore di poco superiore a euro 30.000. Si contestava anche che, pur avendo escluso la fase istruttoria, la liquidazione fosse comunque superiore ai valori medi previsti per lo scaglione corretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese di appello. Ha cassato la sentenza impugnata solo sul capo delle spese, ha deciso nel merito senza rinvio e ha rideterminato le spese del grado di appello in euro 6.615,00 oltre accessori di legge, applicando lo scaglione di valore da euro 26.000,00 a euro 52.000,00 e i corrispondenti valori medi, esclusa la fase istruttoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 4, n. 1, d.m. n. 55/2014

    La liquidazione dei compensi va effettuata in base allo scaglione di valore corretto della controversia.

  • art. 5, n. 1, d.m. n. 55/2014

    Nel determinare il compenso il giudice deve fare riferimento al valore della causa e ai parametri applicabili allo scaglione pertinente.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve individuare correttamente lo scaglione di valore della causa sulla base dell'effettivo petitum o del valore accertabile dalla controversia.
  • Se il giudice esclude una fase processuale dalla liquidazione, la quantificazione dei compensi deve comunque restare coerente con i valori medi previsti per lo scaglione corretto, salvo specifica motivazione per lo scostamento.
  • Quando l'errore riguarda solo la statuizione sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare limitatamente a quel capo e decidere direttamente nel merito.
  • La soccombenza sulle spese segue l'esito finale della lite e la loro regolazione può essere rideterminata anche in sede di legittimità, se la liquidazione originaria è viziata da errore nello scaglione o nei parametri applicati.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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