Circolare numero 202 del 29-12-2021
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla all’Associazione sindacale Confederazione Nazionale Del Lavoro (CNL), dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCircolare che illustra le principali norme della convenzione sottoscritta il 4 novembre 2021 tra INPS e CNL per la riscossione delle quote associative delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.). La convenzione è valida fino al 31/12/2023 rinnovabile una sola volta su richiesta via PEC; disciplina modalità di riscossione, deleghe, revoche, misura delle quote, fornitura dati, aspetti finanziari e contabili, controlli, penali e clausole di salvaguardia.
Convenzione INPS per la riscossione delle quote associative con la Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL)
Punti principali
Premessa e durata
Convenzione sottoscritta il 4/11/2021 basata su delibera CdA n.7/2021; validità fino al 31/12/2023 con possibilità di un unico rinnovo triennale su richiesta dell'Associazione via PEC almeno 6 mesi prima della scadenza; facoltà di recesso per entrambe le parti.
Modalità di riscossione e riversamento
INPS riscuote la quota associativa insieme ai contributi obbligatori, evidenziando l'importo sull'avviso di pagamento e nei servizi online; la riscossione resta volontaria e INPS non ha obbligo di esazione coattiva. I riversamenti all'Associazione avvengono con l'abbinamento F24, di norma entro il settimo giorno successivo alla scadenza ordinaria; versamenti tardivi non sono riversati ma resi disponibili per compensazioni o rimborsi.
Gestione di pagamenti parziali
Se l'associato versa un importo parziale, le somme sono imputate prioritariamente ai contributi previdenziali obbligatori e oneri accessori; eventuali residui sono ripartiti proporzionalmente tra quota associativa e quote contrattuali oggetto della convenzione.
Presentazione e decorrenza della delega
Le deleghe sono trasmesse digitalmente tramite il servizio 'Agricoltura - gestione deleghe sindacali' con copia di documento d'identità; devono utilizzare il modulo INPS e contenere le autorizzazioni privacy; la copia è resa disponibile nel cassetto previdenziale; la delega produce effetti dalla prima tariffazione utile successiva alla ricezione.
Conservazione delle deleghe e responsabilità
L'Associazione deve custodire l'originale della delega e copia del documento d'identità secondo le norme di conservazione sostitutiva, garantendo integrità, datazione e sicurezza. INPS non è responsabile per incoerenze tra flussi telematici e propri archivi.
Revoca della delega
L'associato può revocare la delega direttamente all'INPS, indicando l'Associazione e allegando documento valido; INPS elabora la richiesta entro 30 giorni e notifica l'Associazione; la revoca ha effetto dalla prima tariffazione utile successiva alla definizione della richiesta.
Misura della quota associativa
La misura della quota è notificata all'INPS dall'Associazione e può essere fissa o percentuale, anche differenziata a livello territoriale o aziendale.
Fornitura dati
INPS mette a disposizione dell'Associazione, tramite il servizio online, l'ammontare delle quote riscosse per provincia, i dettagli delle singole quote emesse e riscosse, i costi del servizio e l'elenco dei pagamenti telematici; consultazione e prelievo nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy.
Rapporti finanziari, spese e corrispettivi
Le modalità finanziarie sono regolate negli articoli 6 e 7 della convenzione. L'Associazione corrisponde a INPS: a) Euro 5.300,00 una tantum per attivazione; b) Euro 1.100,00 annui costi fissi; c) Euro 3,31 annui per gestione nuove deleghe e emissione codeline; d) Euro 3,07 annui per gestione e revoca deleghe; e) Euro 0,31 trimestrale per gestione singolo modello F24. Spese e oneri aggiuntivi a carico dell'Associazione.
Clausola di salvaguardia
INPS è estraneo al rapporto associativo e viene esonerato da responsabilità derivanti da controversie tra associato e Associazione; l'Associazione che perde in giudizio si obbliga a rimborsare eventuali ritenute operate; INPS è sollevato anche rispetto a pignoramenti su somme oggetto della convenzione.
Recesso, risoluzione e sospensione
INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti o altre cause motivate (uso denominazione, oneri eccessivi, nuovi testi convenzionali, eventi straordinari); prima del recesso è prevista comunicazione motivata e 30 giorni per osservazioni; risoluzione automatica nei casi previsti dall'art.1456 c.c. (es. perdita requisiti, conflitti di interesse, misure inibitorie, violazioni privacy, penali ecc.) e sospensione in caso di indagini giudiziarie. Tutte le comunicazioni via PEC.
Controlli a campione e penali
INPS verifica annualmente a campione almeno il 10% delle deleghe validate. L'Associazione deve fornire entro 30 giorni le deleghe originali e le copie dei documenti richiesti. Per ogni irregolarità è prevista una penale di €106,00; se le penali superano il 10% delle quote riversate nell'anno, la convenzione si risolve di diritto.
Istruzioni contabili
Istituiti conti specifici per la rilevazione: GPN25217 per contributi associativi riscossi per conto del CNL; GPN35217 per accreditamenti; GPN11217 per debito verso CNL. Gli adempimenti contabili sono a cura della Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali; variazione al piano dei conti nell'allegato n.2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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