Ordinanza n. 2936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il diniego di visto per la partecipazione a un Foundation Course universitario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito del giudizio contro il diniego di visto per studio. In via cautelare ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità procedimentale del diniego per omissione del colloquio previsto dall’art. 4, comma 2, del d.m. 11 maggio 2011, n. 850, disposizione qualificata come fondamentale per verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del visto. La ricorrente sosteneva che l’opportunità del colloquio dovesse essere valutata considerando la durata della sua precedente esperienza lavorativa nel settore turistico, il carattere ineludibile del corso propedeutico in relazione al percorso di studi seguito in Russia e la non necessità della previa conoscenza della lingua italiana. Il giudice ha rilevato inoltre che il colloquio consolare, pur non essendo obbligatorio ai sensi dell’art. 21, par. 8, del regolamento CE n. 810/2009, costituisce nell’ordinamento interno l’unica forma di partecipazione procedimentale prevista per il richiedente il visto, dopo l’esclusione del preavviso di rigetto per effetto dell’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare perché non risultava integrato il requisito del periculum in mora. Dagli atti difensivi non emergevano chiare indicazioni sul punto e il sito dell’Università degli Studi di Brescia consentiva di rilevare che il Foundation Course relativo all’anno accademico 2025-2026, della durata da ottobre a maggio dell’anno successivo, era ormai concluso, salvi gli esami successivi riservati a chi avesse frequentato i corsi. Non sussistevano quindi concrete esigenze di tutela cautelare connesse a un pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio ha tuttavia precisato che, nel giudizio di primo grado, potrà essere approfondita la censura procedimentale sull’omesso colloquio, anche in vista della ripresentazione della domanda per l’anno accademico 2026-2027. In particolare, pur riconoscendo che il colloquio consolare è facoltativo secondo il regolamento CE n. 810/2009, il giudice ha evidenziato la necessità di raccordare tale previsione con il sistema interno, nel quale il colloquio rappresenta l’unica forma di partecipazione procedimentale del richiedente il visto, non essendo più obbligatorio il preavviso di rigetto. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 21, par. 8, regolamento CE n. 810/2009
Nel corso dell’esame di una domanda, i consolati o le autorità centrali possono, in casi giustificati, procedere a un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari
Il colloquio presso la sede consolare non è previsto come passaggio obbligatorio in ogni procedimento di rilascio del visto, ma può essere disposto nei casi giustificati.
art. 4, comma 2, d.m. 11 maggio 2011, n. 850
Prevede il colloquio come strumento fondamentale per verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del visto; la sua applicazione deve essere valutata nel contesto procedimentale interno.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Ha escluso l’obbligatorietà del preavviso di rigetto nel procedimento considerato, rendendo il colloquio l’unica forma di partecipazione procedimentale prevista per il richiedente il visto.
d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Ha introdotto la disciplina che esclude l’obbligatorietà del preavviso di rigetto mediante il comma 7-bis dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la conclusione del corso universitario o dell’attività cui il visto era funzionale esclude, in assenza di ulteriori concrete esigenze, la configurabilità di un pregiudizio grave e irreparabile e comporta il rigetto della domanda per difetto di periculum in mora.
- Il carattere non obbligatorio del colloquio consolare previsto dal regolamento CE n. 810/2009 non esclude che l’amministrazione debba valutarne concretamente l’opportunità alla luce della disciplina interna e delle peculiarità della posizione del richiedente.
- Quando il preavviso di rigetto non costituisce più una forma obbligatoria di partecipazione nel procedimento di rilascio del visto, il colloquio consolare assume particolare rilievo quale unica forma di partecipazione procedimentale prevista per il richiedente; la sua omissione può pertanto costituire una censura procedimentale da esaminare in relazione alle circostanze concrete.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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