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Sentenza

Sentenza del 15/01/2024 n. 1419 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'erede contro avviso di liquidazione dell'imposta di registro (e sanzioni) relativo alla sentenza civile di opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria dell'holding individuale di B.B.; l'Agenzia contestava la decisione ritenendo che: (i) i commissari straordinari fossero gli unici legittimati passivi destinatari degli avvisi; (ii) non fosse stato considerato che gli avvisi erano stati notificati anche ai commissari; (iii) fosse errata la conclusione che la pretesa non potesse essere fatta valere ultra vires hereditatis e che fosse necessario che l'atto impositivo menzionasse la limitazione intra vires hereditatis.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha stabilito che l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario è comunque soggetto alla pretesa tributaria ma solo nei limiti del valore dei beni pervenuti per successione (responsabilità intra vires hereditatis). La Corte ha precisato che gli atti impositivi successivi alla procedura concorsuale devono essere notificati sia agli organi della procedura (commissari/curatore) sia agli eredi; l'assenza di una specifica menzione della limitazione nella notifica non esime l'erede dal poter opporre la limitazione nel giudizio di merito. Spese dei gradi di merito compensate; la controricorrente condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia (Euro 10.000,00 oltre spese prenotate).

Norme richiamate

  • art. 57, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel primo motivo: contestata la corretta applicazione in ordine alla legittimazione passiva della procedura concorsuale quale destinatario degli atti tributari.

  • art. 145 cod. proc. civ.

    Riferimento processuale connesso alla legittimazione alla ricezione degli atti processuali e tributari.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma invocata come motivo di cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 4, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270

    "1. La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale è soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge fallimentare . 2. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano le disposizioni dell' articolo 12 della legge fallimentare"

    Stabilisce che la procedura concorsuale sulle imprese individuali prosegue anche dopo la morte dell'imprenditore e che agli eredi si applicano le disposizioni relative al fallimento (inclusa la prosecuzione della procedura).

  • art. 12, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Applicabile per analogia alla continuazione della procedura concorsuale nei confronti degli eredi dell'imprenditore deceduto.

  • artt. 43 e 44, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Principio che la dichiarazione di fallimento non fa venire meno l'impresa ma trasferisce la legittimazione al curatore; tuttavia gli atti tributari vanno notificati sia al curatore sia al fallito per preservare opponibilità e possibilità di impugnazione.

  • art. 489, cod. civ.

    Rinvio alle norme sull'accettazione dell'eredità e alla possibilità di eccepire la decadenza dal beneficio d'inventario; la Corte nota che l'Amministrazione non aveva dedotto la decadenza.

  • art. 490, cod. civ.

    Stabilisce la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari entro il valore dei beni ereditati; la Corte afferma che tale limitazione è opponibile e deve poter essere valutata nel giudizio tributario.

  • art. 2697, cod. civ.

    Riferimento alle norme sulla distribuzione dell'onere della prova, invocate in relazione alla contestazione dei presupposti della pretesa tributaria e della responsabilità ereditaria.

Massime di principio

  • Se un'impresa individuale è sottoposta a procedura concorsuale (fallimento o amministrazione straordinaria), gli atti tributari posti dopo l'apertura della procedura vanno notificati sia agli organi della procedura (curatore/commissari) sia agli eredi o al titolare; la notificazione ad entrambi è necessaria per l'opponibilità e per l'ammissione al passivo.
  • L'erede che accetta con beneficio d'inventario rimane soggetto passivo dei debiti ereditari, ma la sua responsabilità è limitata al valore dei beni pervenuti (responsabilità intra vires hereditatis); questa limitazione può e deve essere fatta valere nel giudizio di merito davanti alla commissione tributaria.
  • La mancanza, nell'atto impositivo, di una specifica menzione della limitazione della responsabilità dell'erede (intra vires) non esonera l'erede dall'essere destinatario dell'atto né impedisce che la limitazione sia opposta e accertata nel giudizio; tuttavia è onere dell'erede far valere l'accettazione beneficiata nel giudizio di cognizione per circoscrivere gli effetti della pronuncia.
  • L'Amministrazione può notificare l'avviso di liquidazione anche all'erede beneficiato, ma l'effettiva possibilità di esigere l'intera somma dipende dall'esito della liquidazione dei debiti ereditari e dall'esistenza di un attivo; in molti casi la tutela efficace del beneficio richiede che la questione sia trattata nel merito dalla giurisdizione tributaria.
  • Nei casi simili è prassi prudente per l'Amministrazione inviare la 'doppia notifica' (organi concorsuali e eredi) per preservare i propri diritti nel concorso e per mantenere opponibilità degli atti, mentre gli eredi devono tempestivamente eccepire il limite di responsabilità nella fase cognitiva.

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