Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 163/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202600444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e conseguente esclusione dalla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2026, nonché la conseguente comunicazione di esclusione. Ha contestato anche l'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, nella parte in cui prevede che le autorizzazioni siano rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni dell'area protetta fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi, prescindendo dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dei requisiti di eco-compatibilità. È stata eccepita la tardività della censura contro la norma regolamentare; il TAR ha ritenuto tale eccezione superabile perché la disposizione è stata impugnata insieme all'atto applicativo, ossia la collocazione della ricorrente in posizione non utile in graduatoria, dal quale è sorto l'interesse a ricorrere. In sede cautelare la ricorrente ha inoltre dedotto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'impossibilità di svolgere l'attività durante il favorevole periodo di stagionalità, con perdita di introiti e possibile definitivo sviamento della clientela.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure rivolte alla riserva del 75% prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento dell'Area marina protetta, poiché la disciplina, per la quota riservata alle imprese residenti, sembra prescindere completamente dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità. Ha ritenuto superabile l'eccezione di tardività, in quanto l'interesse a contestare la norma regolamentare è sorto con l'atto applicativo lesivo rappresentato dalla collocazione in graduatoria in posizione non utile. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato danni gravi e irreparabili nell'impossibilità di esercitare l'attività durante la stagione favorevole, per il rischio di definitivo sviamento della clientela e per i mancati introiti. Per l'effetto, ha sospeso i provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente, consentendole di svolgere, fino alla decisione di merito, l'attività di noleggio o locazione nell'Area Marina Protetta con l'unità indicata nella domanda di partecipazione. Ha fissato l'udienza pubblica per il 30 settembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta approvato con D.M. 24.2.2015

    Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]

    La previsione della riserva del 75% per le imprese residenti, nella parte in cui prescinde completamente dalla qualità dell'offerta in termini di eco-compatibilità, presenta sufficienti profili di fondatezza secondo la valutazione cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda e della valutazione cautelare; il TAR ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente.

  • D.M. 24 febbraio 2015

    È l'atto ministeriale con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta contenente la disposizione impugnata.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva per il rilascio di autorizzazioni in un'area marina protetta, una riserva percentuale a favore delle imprese residenti presenta profili di illegittimità, almeno in sede cautelare, quando attribuisce la preferenza territoriale prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità rilevanti per l'attività autorizzata.
  • La contestazione di una disposizione regolamentare divenuta lesiva mediante un atto applicativo non è tardiva se la disposizione è impugnata insieme a tale atto; l'interesse a ricorrere può sorgere con la concreta collocazione del partecipante in posizione non utile della graduatoria.
  • L'impossibilità di esercitare un'attività economica stagionale nel periodo più favorevole può integrare il periculum in mora quando comporta non soltanto mancati introiti, ma anche il rischio di definitivo sviamento della clientela.
  • La sospensione cautelare di una graduatoria e degli atti conseguenti può essere limitata alla posizione del ricorrente e accompagnata dall'autorizzazione provvisoria allo svolgimento dell'attività fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.