Sentenza del 27/02/2015 n. 4052 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittimi due avvisi di accertamento per maggiori IRPEF e ILOR relative agli anni 1995 e 1996. L'accertamento era stato effettuato sinteticamente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, considerando il possesso di autovetture e immobili e le spese sostenute per l'acquisto di un esercizio commerciale. I contribuenti hanno denunciato, da un lato, carenza e contraddittorietà della motivazione e, dall'altro, l'erronea applicazione dell'accertamento sintetico e la violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il semplice scostamento dai parametri non fosse sufficiente e che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del momento di sintesi e dell'indicazione del fatto decisivo e controverso; inoltre, censurava sostanzialmente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio logico della motivazione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per l'inidoneità dei quesiti di diritto, formulati in modo generico e astratto ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., e comunque ritenuti infondati. La Corte ha confermato che l'ufficio può determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi e dei relativi coefficienti ministeriali, senza dover prima dimostrare autonomamente un maggior reddito mediante altre presunzioni. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre al rimborso forfetario del 15% e alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Gli uffici finanziari possono determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
La norma consente l'accertamento sintetico sulla base di elementi indicativi della capacità contributiva, come il possesso di beni e le spese per incrementi patrimoniali. I coefficienti e le tabelle ministeriali sono strumenti dell'accertamento e non devono essere utilizzati solo dopo una preventiva autonoma quantificazione del maggior reddito tramite altre presunzioni.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nel caso concreto la censura relativa alla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti non è stata accolta; la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo degli elementi di capacità contributiva e dei coefficienti previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 5
Il ricorso per cassazione può denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei limiti applicabili. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I quesiti di diritto devono essere specifici, collegati alla fattispecie concreta e idonei a evidenziare l'errore commesso dal giudice di merito; quesiti generici o astratti rendono il motivo inammissibile.
Massime di principio
- In presenza di beni posseduti e di spese patrimoniali incompatibili con il reddito dichiarato, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento sintetico utilizzando gli elementi di capacità contributiva e i coefficienti ministeriali previsti dalla legge.
- Il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della provenienza non reddituale delle somme utilizzate per acquistare o mantenere i beni, nonché della relativa copertura finanziaria.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che il giudice abbia valutato male le prove: occorre indicare uno specifico vizio di motivazione o una precisa violazione di legge.
- I quesiti di diritto, quando richiesti dalla disciplina processuale applicabile, devono essere formulati in relazione ai fatti del caso e non come semplici domande teoriche sulla corretta interpretazione della norma.
- L'accertamento sintetico non richiede necessariamente una separata e preventiva dimostrazione del maggior reddito con presunzioni diverse dai parametri e dagli indici previsti dalla disciplina applicabile.
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