Sentenza del 23/01/2017 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Istruttoria accertamento - Luogo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'accertamento fosse illegittimo per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ritenendo applicabili le garanzie previste per le verifiche fiscali svolte presso i locali del contribuente. La questione riguardava, in particolare, il fatto che l'istruttoria fosse stata condotta nei locali dell'Ufficio e non presso la sede o i locali del contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'istruttoria svolta presso i locali dell'Ufficio non integra una verifica eseguita nei locali del contribuente e, pertanto, non comporta la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Le garanzie previste da tale disposizione, tra cui il termine dilatorio per la presentazione di osservazioni prima dell'emissione dell'atto, sono collegate agli accessi, ispezioni e verifiche effettuati presso i locali del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Se il contribuente non invia osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La disposizione tutela il contribuente quando l'Amministrazione svolge accessi, ispezioni o verifiche nei suoi locali. Non si applica automaticamente alle attività istruttorie svolte esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione, in assenza di un accesso nei locali del contribuente.
Massime di principio
- La garanzia del termine dilatorio prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 presuppone normalmente un'attività di controllo svolta presso i locali del contribuente.
- La semplice istruttoria interna o documentale condotta negli uffici dell'Amministrazione non equivale a una verifica presso il contribuente e, di regola, non attiva le garanzie proprie dell'accesso, ispezione o verifica in loco.
- Per valutare l'applicabilità della norma occorre verificare il luogo e le modalità concrete dell'attività: se vi è stato un effettivo accesso nei locali del contribuente con redazione di un verbale di chiusura, le garanzie possono operare; se l'attività è rimasta presso gli uffici dell'Amministrazione, la violazione non è normalmente configurabile.
- La mancata applicazione del termine dilatorio può comunque essere valutata diversamente se emergono specifiche circostanze previste dalla legge o dalla giurisprudenza, come un'attività sostanzialmente assimilabile a una verifica presso il contribuente o l'assenza di una valida motivazione di urgenza nei casi in cui essa sia richiesta.
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