Sentenza n. 94/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del RUP che ha comunicato l’insussistenza dei presupposti per procedere alla revisione dei prezzi contrattuali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa, affidataria di una convenzione per servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori in ambito sanitario, ha impugnato la nota con cui l’ASP ha escluso la sussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi richiesta sulla base dell’incremento dell’indice FOI e della maggiore estensione delle superfici servite rispetto a quelle indicate in gara. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016, dell’art. 25 del disciplinare e dell’art. 13 del capitolato tecnico, nonché sviamento. L’ASP ha eccepito l’inammissibilità per omessa impugnazione di una propria deliberazione, per inesistenza di un diniego definitivo e per l’improponibilità delle domande di accertamento e condanna, sostenendo comunque l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che la procedura di revisione dei prezzi non era conclusa e che permaneva l’esercizio di un potere amministrativo relativo alla determinazione del quantum, sicché il giudice non poteva sostituirsi all’amministrazione né pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Tuttavia, ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’ASP, che aveva arrestato sine die il procedimento. Le eventuali incertezze sulle superfici e sulle aree di rischio potevano incidere soltanto sulla quantificazione della revisione o determinare conguagli successivi, ma non giustificavano il blocco dell’intera procedura. L’anagrafica tecnica era infatti dinamica e suscettibile di aggiornamenti, mentre i dati già recepiti dall’amministrazione potevano costituire la base per la revisione. La motivazione del RUP non trovava riscontro nell’art. 25 del disciplinare, era contraddetta dalla stessa condotta dell’ASP e violava i canoni di logicità, coerenza e buona fede nell’esecuzione del contratto. L’ASP è stata quindi obbligata a concludere tempestivamente il procedimento avviato con l’istanza dell’11 dicembre 2023, in contraddittorio con l’impresa e valutando ogni ulteriore circostanza utile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. È stata esclusa una pronuncia immediata sul diritto alla revisione e sul pagamento delle somme, poiché la relativa determinazione spettava ancora all’amministrazione. L’ASP è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al mancato corretto svolgimento del contraddittorio procedimentale; la sentenza accoglie il ricorso per l’arresto illegittimo del procedimento, senza sviluppare una distinta statuizione sull’applicazione dell’articolo.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
La norma è richiamata quale base normativa della revisione o modifica dei contratti pubblici; la decisione non procede a una determinazione definitiva dell’an e del quantum della revisione, rimessi all’amministrazione.
art. 25 del Disciplinare di gara
La clausola disciplina la revisione dei prezzi. Il giudice ha ritenuto che essa non subordinasse l’avvio o la prosecuzione della procedura alla stabilità assoluta dell’anagrafica tecnica e che le incertezze dimensionali potessero incidere sulla quantificazione, non giustificare il blocco del procedimento.
art. 13 del Capitolato tecnico
È richiamato in relazione alla disciplina delle superfici e dell’anagrafica tecnica, considerata dinamica e suscettibile di aggiornamenti.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati; pertanto, non ha accertato definitivamente il diritto alla revisione né liquidato le somme, limitandosi a ordinare la conclusione del procedimento.
d.lgs. 231/2002
È stato richiamato dalla ricorrente per la domanda di interessi moratori, ma la sentenza non ha disposto il pagamento degli interessi né definito la pretesa economica.
Massime di principio
- Quando una procedura amministrativa di revisione dei prezzi contrattuali non si è ancora conclusa e residua un potere dell’amministrazione sulla determinazione del quantum, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione né accertare definitivamente somme dovute, ma può sindacare l’illegittimo arresto del procedimento e ordinare la sua conclusione.
- Le incertezze o variazioni dei dati tecnici rilevanti per la quantificazione della revisione dei prezzi, quali superfici e aree di rischio, possono giustificare conguagli o una diversa determinazione dell’importo, ma non consentono di bloccare sine die l’intera procedura quando la disciplina contrattuale prevede dati dinamici e aggiornabili.
- L’amministrazione non può interpretare una propria deliberazione o un dato tecnico già recepito in modo da trasformarlo in un ostacolo assoluto alla revisione dei prezzi, quando quel dato può costituire la base oggettiva per la quantificazione del compenso aggiornato.
- Nell’esecuzione dei contratti pubblici l’amministrazione deve esercitare i propri poteri secondo canoni di logicità, coerenza, buona fede e correttezza; una motivazione non coerente con la disciplina contrattuale e con la condotta precedentemente tenuta rende illegittimo l’arresto del procedimento di revisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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