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Sentenza

Sentenza del 24/10/2019 n. 5852 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Avvisi di accertamento - Società - Notifica all'amministratore di fatto a scopo conoscitivo - Impugnazione dell'amministratore - Inammissibilità - Legittimazione attiva - Carenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Gli avvisi erano rivolti alla società, titolare del rapporto tributario, mentre la notifica all'amministratore di fatto aveva esclusivamente finalità conoscitiva. Non è stato ritenuto ipotizzabile un concorso dell'amministratore di fatto nella violazione fiscale riferita a un rapporto tributario facente capo a una società dotata di personalità giuridica.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato avvisi di accertamento intestati alla società, che gli erano stati notificati personalmente soltanto per conoscenza, presumibilmente ritenendo di poter contestare gli effetti dell'accertamento in qualità di amministratore di fatto. La questione centrale riguarda la sua legittimazione attiva, cioè la possibilità di impugnare atti relativi a un rapporto tributario proprio della società.

Norme richiamate

  • Principio di legittimazione attiva nel processo tributario

    Non è ammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l'impugnazione di avvisi di accertamento rivolti alla società e notificati all'amministratore di fatto ai soli fini conoscitivi.

    È legittimato a impugnare l'atto tributario, di regola, il soggetto al quale l'atto è intestato e al quale si riferisce il rapporto tributario. La mera notifica per conoscenza a un amministratore, anche di fatto, non attribuisce automaticamente il diritto di proporre ricorso.

  • Cassazione civile, n. 28331/2018

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'amministratore di fatto non può impugnare un avviso intestato alla società quando la notificazione personale ha finalità meramente conoscitiva.

  • Cassazione civile, n. 25284/2017

    Richiamata come precedente in materia di legittimazione a impugnare atti tributari riferiti a una società e di distinzione tra destinatario dell'atto e soggetto informato della sua esistenza.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un avviso di accertamento spetta normalmente al soggetto cui l'atto è intestato e cui fa capo il rapporto tributario.
  • La notifica di un atto a un amministratore, socio o altro soggetto soltanto per conoscenza non lo rende automaticamente destinatario sostanziale dell'obbligazione tributaria né gli conferisce il diritto di ricorrere.
  • L'amministratore di fatto di una società con personalità giuridica non può contestare in proprio un accertamento rivolto alla società, salvo che l'atto produca nei suoi confronti effetti diretti e autonomi o che una specifica norma gli riconosca la legittimazione.
  • Prima di proporre ricorso è necessario verificare l'intestazione dell'atto, il titolare del rapporto tributario e la finalità della notifica: la carenza di legittimazione comporta l'inammissibilità del ricorso, senza esame del merito.

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