Cassazione Penale, Sentenza n. 27402/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra tre gruppi di condanne per fatti di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990: due sentenze del Tribunale di Milano (2 novembre 2023 e 13 marzo 2024), già unificate tra loro in executivis, e una precedente sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 settembre 2022 relativa a fatti del 5 maggio 2021. Il ricorso denuncia violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione valorizzato in modo decisivo la sola distanza temporale tra i fatti, senza considerare altri indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, in particolare l'omogeneità delle condotte, lo stesso luogo di consumazione e la prospettata tossicodipendenza del condannato, dedotta come causa del reato e come elemento collegante le diverse condotte. Si lamenta inoltre che la tossicodipendenza sarebbe stata ingiustificatamente ritenuta non provata e comunque non valorizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato i principi sulla continuazione, dando rilievo al notevole iato temporale tra i fatti e alla mancanza di concreti indicatori di un originario programma criminoso comune. Ha escluso che la tossicodipendenza potesse, da sola, dimostrare la continuazione, osservando che nel caso concreto non era adeguatamente documentata e non emergeva dalle sentenze in esecuzione alcun collegamento tra tale stato e la ideazione/programmazione dei reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede l'esistenza di un originario e unico disegno criminoso, anche delineato solo per grandi linee, al quale siano riferibili le successive condotte; non basta la mera omogeneità dei reati o la generica inclinazione a delinquere.
art. 671 c.p.p.
In sede esecutiva il giudice deve verificare, sulla base delle allegazioni e degli atti acquisibili, se i reati siano unificabili per continuazione; l'istanza può essere rigettata quando manchino indicatori concreti dell'unicità del disegno criminoso.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È il titolo di reato per cui risultano le condanne oggetto della richiesta di continuazione; la natura omogenea dei fatti di spaccio è un dato solo indiziario e non decisivo.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 3 Cost.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, occorre accertare che i reati siano espressione di una programmazione iniziale unitaria, almeno delineata nelle linee essenziali; la mera ripetizione di condotte analoghe non basta.
- Il giudice dell'esecuzione deve compiere una verifica complessiva degli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causale e abitudini di vita; la mancata o parziale valutazione di tali elementi può integrare vizio motivazionale.
- La distanza temporale rilevante tra i fatti può legittimamente assumere valore di indice negativo della continuazione, tanto più quanto i reati sono istantanei e privi di preordinazione specifica.
- La tossicodipendenza dell'agente è un elemento da considerare solo in concorso con altri dati fattuali; non è sufficiente, di per sé, a fondare l'unicità del disegno criminoso.
- Chi invoca la continuazione deve indicare i reati da unificare e allegare specifici elementi sintomatici della comune deliberazione; l'onere di prova dell'unicità, tuttavia, resta in capo al giudice che decide sulla base degli atti e delle allegazioni.
Come è indicizzato
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