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Sentenza

Sentenza n. 16858/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 6623/2020, emessa dal Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1980/2019, pubblicata in data 21/10/2020, notificata in data 24/11/2020, e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202605377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 6623/2020 del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 6623/2020 del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 21 ottobre 2020, notificata il 24 novembre 2020 e passata in giudicato. Ha inoltre richiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, o per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha dedotto e documentato la definitività della sentenza e la mancata ottemperanza del Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, anche in applicazione del principio di non contestazione, dato che il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, disponendone la decorrenza solo dall’eventuale inosservanza successiva alla scadenza del termine di 60 giorni e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 700 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tuttavia, le penalità devono esser fatte decorrere dal giorno in cui si dovesse verificare l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ovvero al decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e devono essere commisurate, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

    La penalità di mora può essere applicata per l’inosservanza successiva del termine fissato per l’esecuzione e, nel caso concreto, è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Tanto premesso, dovendo ritenersi provata la mancata ottemperanza della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.

    La mancata contestazione da parte dell’amministrazione può concorrere a fondare la prova dell’inottemperanza al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all’amministrazione un termine per adempiere e ordinare l’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente prova la definitività del titolo e la mancata esecuzione, anche mediante il principio di non contestazione, il giudice ordina all’amministrazione di adempiere entro il termine fissato in sentenza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e, quando il titolo ha ad oggetto somme di denaro, può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
  • In caso di protratta inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione e consentendo la delega delle funzioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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