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Legge

L.R. Lombardia 26/2009

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori

Normativa regionaleL.R. Lombardia 26/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 26/2009 amplia i confini del Parco regionale Campo dei Fiori includendo nuovi comuni e aggiorna il testo unico dei parchi. Per le aree in ampliamento prevede la variante al piano territoriale di coordinamento entro due anni e, nel frattempo, specifiche misure di salvaguardia e divieti, con alcune attività subordinate al parere dell’ente gestore.

Ampliamento dei confini del Parco regionale Campo dei Fiori e norme transitorie di salvaguardia

Ampliamento dei confini del Parco regionale Campo dei Fiori

La legge regionale della Lombardia interviene sul testo unico in materia di parchi per estendere il perimetro del Parco regionale Campo dei Fiori e per disciplinare, in via transitoria, l’uso delle aree oggetto di ampliamento. La disciplina si applica solo nel territorio regionale lombardo e, in particolare, alle aree interessate dai nuovi confini del parco.

Modifiche al testo unico dei parchi

Viene aggiornato l’elenco dei comuni ricompresi nella disciplina del parco, con l’inserimento di Casciago, Cunardo e Masciago Primo nel contesto dell’articolato richiamato dalla legge regionale n. 16/2007.

È inoltre inserito un nuovo articolo dedicato alle disposizioni per l’ampliamento dei confini del parco regionale, che coordina la pianificazione territoriale e le misure di salvaguardia nelle aree interessate.

Pianificazione delle aree in ampliamento

Per le aree oggetto di ampliamento nei comuni di Casciago, Cunardo, Cuvio, Masciago Primo e Rancio Valcuvia, la variante al piano territoriale di coordinamento deve essere adottata dal consorzio entro due anni dall’entrata in vigore della legge. L’approvazione segue le modalità previste dall’articolo 19 della l.r. 86/1983.

Regime transitorio e misure di salvaguardia

Fino all’adozione della proposta di piano territoriale e comunque per un periodo non superiore a due anni dall’entrata in vigore della legge, nelle aree ampliate si applicano misure di salvaguardia, salvo le disposizioni più restrittive già previste dallo strumento urbanistico vigente.

Nelle zone agricole è ammessa solo la costruzione delle strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto della disciplina urbanistica regionale richiamata dalla norma.

Divieti nelle aree esterne al tessuto urbano consolidato

All’esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato, la legge vieta una serie di interventi e attività, tra cui:

  • apertura di nuove cave, salvo recupero ambientale pubblico convenzionato con l’ente gestore;
  • abbandono e deposito permanente o temporaneo di rifiuti;
  • ammasso di materiali fuori dalle aree di pertinenza di insediamenti produttivi o cantieri, salvo lo stallatico in attesa di interramento;
  • costruzione di recinzioni, con limitate eccezioni per sicurezza, attività agro-silvo-pastorali e muretti a secco;
  • chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico e degli accessi ai corpi d’acqua;
  • cartelli e manufatti pubblicitari, salvo segnaletica di servizio, viaria, turistica e indicazioni di edifici, servizi pubblici o aziende agricole;
  • allestimento e ampliamento di villaggi turistici;
  • livellamento di terrazzi e declivi;
  • nuove derivazioni o captazioni d’acqua e interventi che alterino regime idrico o composizione delle acque, salvo prelievi per attività agro-silvo-pastorali;
  • trasformazione dei boschi, salvo interventi per biodiversità, viabilità agro-silvo-pastorale, allacciamenti tecnologici, collegamenti viari a edifici esistenti e costruzione degli edifici ammessi;
  • eliminazione di siepi autoctone nelle aree agricole;
  • distruzione o manomissione di muri a secco e di pavimentazioni in pietra storiche, salvo sistemazioni provvisorie o lavori di pubblico interesse;
  • transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità consentita, salvo mezzi di servizio e mezzi per attività agricola e forestale;
  • impianti fissi e percorsi per sport con mezzi motorizzati;
  • distruzione o alterazione di zone umide;
  • alterazione e deturpazione di grotte e fenomeni carsici, inclusi fossili, minerali e concrezioni.

Attività soggette a parere dell’ente gestore

Sempre all’esterno del tessuto urbano consolidato, sono subordinate al parere favorevole dell’ente gestore del parco, da rendere entro 60 giorni dalla richiesta, due attività: la costruzione e l’ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi e al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli strumenti urbanistici, e l’allestimento di campeggi. Se il parere non interviene entro il termine, si intende non favorevole.

Aggiornamento della cartografia del parco

La legge sostituisce la precedente planimetria con quella allegata, che individua i nuovi confini del Parco regionale Campo dei Fiori.

Decorrenza e limiti temporali

Le misure di salvaguardia e le restrizioni transitorie operano solo fino all’adozione della proposta di piano territoriale e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della legge. Si tratta quindi di una disciplina strettamente collegata all’ampliamento del parco e alla fase di adeguamento pianificatorio, priva di portata generale oltre tali aree e oltre tale periodo.

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