R.R. Lombardia 6/2009
Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia')
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale Lombardia 18 dicembre 2009, n. 6 modifica il r.r. 6 dicembre 2004, n. 10 sulle discipline sportive della montagna: aggiorna corsi, prove attitudinali ed esami per maestri di sci e guide alpine, disciplina l’esercizio occasionale, rivede requisiti di associazioni e ambiti operativi, e interviene su soccorso piste e altre disposizioni tecniche. Si applica in Lombardia e sostituisce le precedenti formulazioni degli articoli interessati.
Modifiche al regolamento lombardo sulle professioni sportive della montagna
Modifiche al regolamento sulle discipline sportive della montagna in Lombardia
Il regolamento regionale Lombardia 18 dicembre 2009, n. 6 interviene sul r.r. 6 dicembre 2004, n. 10, aggiornando la disciplina di maestri di sci, guide alpine, corsi di formazione, esami, esercizio occasionale della professione e profili organizzativi e tecnici connessi. La disciplina risultante vale esclusivamente per la Regione Lombardia.
Formazione, prove attitudinali ed esami dei maestri di sci
La durata minima dei corsi per maestri di sci è elevata a 540 ore, articolate in fasi tecnico-pratiche, didattiche, teorico-culturali e in 20 ore di tirocinio presso scuole di sci della Regione. Per i corsi riservati ai maestri già iscritti all’albo e finalizzati a una ulteriore abilitazione, le ore scendono a 200.
La direzione generale regionale competente in materia di sport, con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci, organizza le prove attitudinali di ammissione ai corsi, distinte per disciplina e da sostenersi dinanzi alle sottocommissioni competenti. L’accesso alle prove richiede una domanda presentata almeno 45 giorni prima della data fissata.
L’avvio delle prove attitudinali è subordinato alla dichiarazione di idoneità della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento, rilasciata da due maestri di sci designati dal collegio regionale. Gli stessi vigilano sul permanere delle condizioni di sicurezza e idoneità; in caso di loro assenza, i presidenti sospendono o rinviano le prove.
Per i maestri di sci, viene aggiornato il giudizio di esame: la commissione formula l’esito finale in termini di idoneità o non idoneità, a maggioranza, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità, sulla base della relazione dei docenti e delle prove sostenute. Il candidato non idoneo può essere riammesso a un nuovo esame nelle due sessioni ordinarie successive, senza rifare il corso.
Esoneri e riconoscimenti per i maestri di sci
Sono esonerati dalle prove attitudinali e dai corsi, per la disciplina interessata, gli atleti che nei cinque anni precedenti l’inizio del corso abbiano ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle Olimpiadi o ai campionati mondiali, nonché i vincitori della Coppa del mondo della corrispondente disciplina.
È inoltre prevista l’esenzione dalla prova teorico-culturale per i maestri di sci già iscritti all’albo che, dopo aver frequentato il corso riservato per ulteriore abilitazione, sostengono gli esami per conseguirla.
Commissioni d’esame e composizione degli organi
Le disposizioni sulla composizione delle sottocommissioni vengono riviste: si elimina il riferimento alla preselezione e si aggiorna la struttura dei componenti, includendo un istruttore nazionale iscritto all’albo da almeno sette anni, un maestro di sci iscritto all’albo regionale da almeno sette anni e abilitato nella disciplina di riferimento, nonché due maestri di sci abilitati nella disciplina, di cui uno con direzione di scuola di sci da almeno due anni, individuati tra gli iscritti da almeno sette anni.
Tra gli insegnamenti teorici rientrano anche nivologia, valangologia e meteorologia alpina. Sono soppressi alcuni componenti precedentemente previsti e viene abrogata una disposizione del comma 3 dell’articolo dedicato alla commissione.
Le nomine dei componenti delle commissioni possono essere confermate al massimo per ulteriori due sessioni d’esame successive.
Esercizio professionale occasionale dei maestri di sci
L’esercizio occasionale della professione da parte di maestri di sci provenienti con i propri allievi da altre regioni, province autonome o Stati esteri è assoggettato alle regole del d.lgs. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Per esercizio occasionale si intende quello svolto per non più di 15 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di una stagione sciistica.
Scuole di sci, distintivi, divise e assicurazioni
Vengono aggiornate le norme organizzative delle scuole di sci: si elimina il riferimento al limite comunale e si rafforza l’assetto associativo su base di più maestri, preferibilmente operanti nello stesso comprensorio sciistico. È soppressa una lettera tra i requisiti originari.
La Giunta regionale è autorizzata a stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative richieste e a disciplinare le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica dei maestri di sci.
È inoltre precisato che il maestro deve portare con sé il tesserino o documento abilitativo durante l’esercizio della professione, preferibilmente in evidenza.
Modifiche analoghe per le guide alpine e le guide alpine-maestri di alpinismo
Per le guide alpine, le disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali sono aggiornate al d.lgs. 206/2007. Anche qui l’esercizio occasionale da parte di professionisti provenienti con i propri allievi da altre regioni, province autonome o Stati è soggetto al medesimo decreto e si considera occasionale se svolto per non più di 15 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno.
Vengono eliminati limiti comunali per l’attività delle associazioni professionali e ridefiniti i requisiti delle organizzazioni delle guide: sono previste costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su base associativa fra aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri iscritte all’albo regionale, con ripartizione dei proventi in ragione delle prestazioni effettive.
Anche per questo settore la Giunta regionale può fissare caratteristiche e massimali delle polizze assicurative e disciplinare distintivo e divisa degli iscritti.
Formazione ed esame delle guide alpine
Il corso di formazione per guide alpine ha durata minima di 55 giorni ed è di natura teorico-pratica. Gli insegnamenti comprendono normativa professionale e ambientale, cultura dell’alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecnica della camminata, conduzione escursionistica, topografia e orientamento.
Anche per le guide alpine la commissione d’esame decide a maggioranza il giudizio finale di idoneità o non idoneità sulla base del percorso formativo e delle prove sostenute; il candidato non idoneo può ripresentarsi nelle due sessioni ordinarie successive senza rifare il corso.
Soccorso sulle piste e disciplina di sicurezza
Nel servizio di soccorso sulle piste viene precisato che l’assistenza deve essere prestata rapidamente e con perizia alle persone infortunate sulle piste o nelle zone adiacenti, con successiva consegna agli ordinari servizi di soccorso mediante i mezzi e le modalità più adeguati.
Viene inoltre sostituito il riferimento ai “rischi evidenti” con quello al “pericolo” in una disposizione in materia di vigilanza o sicurezza.
Aggiornamento di termini e rinvii normativi
Il regolamento aggiorna vari rinvii normativi al d.lgs. 206/2007 in sostituzione del precedente d.lgs. 319/1994 e modifica talune definizioni e termini, tra cui la scadenza del 30 aprile, sostituita con il 31 maggio, per gli adempimenti previsti dall’articolo interessato.
Sono anche soppressi alcuni riferimenti a formule ormai superate, come quelli ai “minimi” e a specifiche qualifiche FISI o al rispetto della l.r. 95/1980, in coerenza con l’aggiornamento complessivo della disciplina.
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