L.R. Lombardia 25/2009
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia le nomine e designazioni del Consiglio regionale e del suo Presidente, fissando procedure di candidatura, pubblicità, requisiti, cause di esclusione, incompatibilità, conflitti d’interesse, durata, sostituzioni, accettazione e pubblicità dei dati. Si applica alle nomine con scadenza successiva alla sua entrata in vigore; restano salve le procedure già avviate.
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale lombardo
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale lombardo
La legge regionale disciplina, in Lombardia, le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale e del suo Presidente, nel rispetto dei principi di partecipazione, pubblicità, trasparenza e pari opportunità. La disciplina riguarda soprattutto gli incarichi negli organi di revisione e, in alcuni casi, altre nomine previste dallo Statuto e dalla legge regionale.
Ambito di applicazione
La normativa si applica alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione:
- negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;
- negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti a partecipazione regionale;
- nei casi di rappresentanza del Consiglio regionale espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge.
Si applica anche alle nomine e designazioni negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale indicati negli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006. Per i rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società a sistema duale vale invece la disciplina del Regolamento generale del Consiglio.
Presentazione delle candidature e pubblicità
Le candidature per le nomine e designazioni del Consiglio regionale sono presentate al Presidente del Consiglio regionale. Possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, da ordini e collegi professionali, associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni lombardi.
Le candidature prive della proposta di uno dei soggetti legittimati sono inammissibili. Per favorire le pari opportunità, per gli organismi collegiali i soggetti proponenti devono indicare persone di entrambi i generi.
Alla candidatura devono essere allegati i dati anagrafici, il titolo di studio, il curriculum professionale con l’elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti negli ultimi cinque anni, l’indicazione dei rapporti con Regione ed enti dipendenti, la disponibilità all’accettazione, la dichiarazione sulle condizioni di esclusione, incompatibilità e conflitto d’interessi e, per collegio sindacale o revisore legale, la prova dell’iscrizione nel registro dei revisori legali. Se la documentazione è incompleta, gli uffici richiedono integrazioni entro un termine fissato in base all’urgenza; le candidature carenti sono comunque inammissibili.
Se mancano candidature, o se non sono almeno il doppio del numero necessario a garantire l’equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio regionale può riaprire i termini o presentare egli stesso le candidature, sentito l’Ufficio di Presidenza.
Per la pubblicità, l’Ufficio di Presidenza pubblica un bando almeno 45 giorni prima della scadenza sul Bollettino ufficiale e sul sito del Consiglio; in caso di scadenze ravvicinate, i bandi possono essere cumulativi. Entro il 31 gennaio di ogni anno è inoltre pubblicato un avviso indicativo delle scadenze degli organismi di competenza consiliare.
Requisiti professionali
Per gli incarichi di revisore legale o componente di collegio sindacale è richiesta l’iscrizione nel registro dei revisori legali.
Per i rappresentanti del Consiglio regionale non consiglieri regionali sono inoltre richiesti:
- un titolo di studio adeguato all’attività dell’organismo;
- almeno tre anni di esperienza professionale, dirigenziale o direttiva presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell’ente interessato.
Ai fini del computo dell’esperienza è considerato utile anche il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, fino a un massimo di un anno. Sono equiparate all’esperienza direttiva alcune cariche pubbliche, se ricoperte complessivamente per almeno cinque anni: parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con più di 15.000 abitanti.
Le regole sui requisiti e parte delle regole documentali non si applicano alle candidature dei consiglieri regionali.
Esame delle candidature
Le candidature, complete di documentazione, sono trasmesse dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, che esprime un parere non vincolante entro il termine indicato. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti, la commissione può ascoltare i candidati.
Il parere è comunicato a tutti i consiglieri. Se il parere non interviene nei termini, il Consiglio può procedere ugualmente alla nomina o designazione. Questa fase non si applica agli incarichi di revisore legale o componente di collegio sindacale, per i quali opera l’istruttoria degli uffici sull’iscrizione al registro.
Cause di esclusione
Non possono essere candidati né ricoprire gli incarichi i soggetti che:
- si trovano in interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese;
- sono stati condannati con sentenza definitiva, salvo riabilitazione, per i reati bancari e creditizi indicati nel d.lgs. 385/1993 o per i reati del titolo XI del libro V c.c. e della legge fallimentare;
- sono stati condannati definitivamente o sottoposti a misura di prevenzione definitiva per fatti richiamati dalla l. 55/1990 in materia antimafia;
- rientrano in talune ipotesi di ineleggibilità previste dalla l. 154/1981, tra cui specifiche posizioni di vertice nella pubblica sicurezza, prefetture, forze armate ed ecclesiastici con giurisdizione nel territorio interessato.
Le cause di esclusione comprendono anche le sentenze ex art. 444 c.p.p., salvo l’estinzione degli effetti prevista dall’art. 445, comma 2, c.p.p.
Incompatibilità
Sono incompatibili con gli incarichi, salvo diverse previsioni della legge elettorale regionale, tra gli altri:
- membri del Parlamento nazionale ed europeo e giudici costituzionali;
- componenti di organi consultivi, di vigilanza o controllo che debbano esprimersi sugli atti dell’ente interessato;
- magistrati di ogni giurisdizione;
- avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
- appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- sindaci e assessori dei comuni lombardi con più di 40.000 abitanti, assessori e presidenti di provincia, e componenti di organi delle AATO, limitatamente agli incarichi di collegio sindacale e revisore legale, salvo incarichi presso enti con ambito operativo estraneo al territorio della provincia o città metropolitana interessata;
- componenti del Consiglio delle Autonomie locali;
- componenti della Commissione garante dello Statuto e difensore regionale;
- difensori civici provinciali o comunali dei comuni lombardi con più di 40.000 abitanti;
- presidente e componenti della giunta delle Camere di commercio lombarde;
- direttori generali, sociali, sanitari, amministrativi delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e degli IRCCS lombardi, nonché il direttore scientifico di questi ultimi; per collegio sindacale e revisore legale è prevista una deroga se l’ente è esterno al territorio provinciale della sede dell’azienda di appartenenza;
- consiglieri regionali, componenti della Giunta e sottosegretari, salvo casi in cui gli atti istitutivi prevedano la titolarità della carica di consigliere regionale;
- dipendenti della Regione, salvo situazioni di interconnessione funzionale che richiedano la loro presenza nell’organo.
Conflitto d’interessi
Non possono ricoprire l’incarico i soggetti in conflitto di interessi con l’incarico o con l’ente interessato, in particolare:
- dipendenti pubblici addetti alla vigilanza sull’ente;
- soggetti che abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, somministrazioni o appalti nell’interesse dell’ente;
- chi abbia lite pendente con l’ente in sede civile o amministrativa;
- chi partecipi ad attività imprenditoriali, commerciali o professionali riguardanti l’ente e suscettibili di trarre vantaggio dalle decisioni dell’organo, nonché il coniuge o parenti/affini entro il secondo grado di tali soggetti.
La nomina o designazione è inefficace se, al momento dell’accettazione, il prescelto non abbia fatto cessare il conflitto o l’incompatibilità, dimettendosi, collocandosi in aspettativa quando previsto e comunque astenendosi da atti relativi alle funzioni incompatibili. Se il conflitto o l’incompatibilità sopravvengono dopo l’assunzione dell’incarico, interviene la decadenza se l’interessato non rimuove la causa.
Il Presidente del Consiglio regionale, accertata anche d’ufficio la situazione, invita l’interessato a cessarla entro 10 giorni; decorso inutilmente il termine, dichiara la decadenza con provvedimento motivato.
Cumulo di incarichi
Gli incarichi disciplinati dalla legge non sono cumulabili: l’accettazione di un nuovo incarico comporta la decadenza da quello precedentemente ricoperto, anche se la nuova nomina o designazione proviene dalla Giunta o dal suo Presidente.
La nuova nomina o designazione diventa inefficace se non è accettata entro 15 giorni dalla ricezione dell’avviso. All’accettazione il candidato deve contestualmente dimettersi dall’incarico precedente oppure rinunciare al nuovo incarico optando per quello in essere.
È però consentito cumulare due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale; le cariche di supplente non si computano ai fini di tale limite.
Procedura di nomina e votazioni
Le candidature, corredate dal parere della commissione o dall’istruttoria degli uffici per i revisori legali e i componenti di collegio sindacale, sono comunicate ai consiglieri almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per provvedere.
Nel voto il sistema deve garantire alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare; se si devono nominare tre componenti, alla minoranza spetta comunque un componente.
Se il risultato della votazione non rispetta la tutela delle minoranze o l’equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio invalida la votazione e ne indice una nuova. Se anche la nuova votazione è irregolare, la proposta è rinviata alla seduta successiva; se anche allora l’esito è non conforme o manca la votazione, il Presidente procede con le funzioni sostitutive.
Sostituzioni
Se un soggetto nominato o designato cessa prima della scadenza del mandato, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro 60 giorni, seguendo le stesse procedure e, se possibile, utilizzando le candidature già acquisite. Per le sostituzioni relative a rappresentanti della minoranza, risultano eletti i candidati indicati dalla minoranza che ottengono il maggior numero di voti.
L’incarico del subentrante dura fino alla scadenza dell’organismo. Se il Consiglio non provvede entro il termine, la sostituzione è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.
Durata, proroga e cessazione degli incarichi
Gli incarichi che durano quanto la legislatura regionale scadono il 150° giorno successivo alla prima convocazione del nuovo Consiglio regionale; la stessa regola vale per gli incarichi senza scadenza prevista.
Gli incarichi possono essere prorogati al massimo per 45 giorni dalla scadenza dell’incarico o dell’organismo interessato. Se la nomina o designazione comporta la carica di consigliere regionale, la cessazione di questa carica determina la decadenza dall’incarico esterno; in tal caso il Consiglio provvede alla sostituzione entro 45 giorni, salvo termine di legislatura o scioglimento anticipato.
Per quanto non disciplinato dalla legge si applica la disciplina statale sulla proroga degli organi amministrativi.
Funzioni sostitutive del Presidente del Consiglio
Nei cinque giorni precedenti la scadenza dei termini di proroga, se il Consiglio regionale non provvede, nomina o designa il Presidente del Consiglio regionale.
Le funzioni sostitutive si esercitano solo tra le candidature già pervenute, con acquisizione del parere della commissione o con l’istruttoria degli uffici per i revisori legali e i componenti di collegio sindacale. La stessa disciplina vale anche per gli organismi di nuova costituzione, quando il Consiglio non si esprima nei termini.
Accettazione dell’incarico e dichiarazioni obbligatorie
Entro 15 giorni dalla ricezione dell’avviso di nomina o designazione, il nominato o designato deve comunicare per iscritto l’accettazione e dichiarare:
- l’assenza delle cause di esclusione;
- l’assenza o cessazione delle incompatibilità;
- l’assenza o cessazione dei conflitti di interesse e delle limitazioni sul cumulo;
- la consistenza del patrimonio;
- l’avvenuta dichiarazione dei redditi ai fini fiscali, con indicazione dell’importo totale.
La mancanza delle dichiarazioni rende inefficace la nomina. La Regione può acquisire, anche a campione, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Durante il mandato l’interessato deve comunicare entro 10 giorni ogni sopravvenuta incompatibilità, conflitto o causa di esclusione. Entro 30 giorni dalla cessazione dell’incarico deve trasmettere nuovamente la dichiarazione dei redditi.
Revoca, decadenza e sospensione
La nomina o designazione di soggetti nelle condizioni di esclusione è nulla e deve essere revocata appena l’organo competente ne abbia notizia. Se tali condizioni sopravvengono nel corso del mandato, la nomina è revocata per le ipotesi di interdizione e di condanna per alcuni reati; negli altri casi previsti dalla norma, il soggetto decade di diritto.
Le dichiarazioni patrimoniali e fiscali inesatte o infedeli comportano la decadenza, dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.
In caso di condanna non definitiva, la causa relativa alle condanne previste dalla legge produce la sospensione automatica dall’incarico, con sostituzione per tutta la durata della sospensione.
Pubblicità dei dati e registro degli incarichi
Entro aprile di ogni anno l’Ufficio di Presidenza pubblica sul Bollettino ufficiale un estratto del registro degli incarichi, con i dati essenziali e con i dati patrimoniali e fiscali relativi agli incarichi e ai soggetti nominati o designati nell’anno precedente. Entro lo stesso termine sono pubblicati anche gli incarichi cessati nell’anno precedente, con i dati fiscali previsti.
Presso il Consiglio regionale è istituito un registro regionale degli incarichi conferiti ai sensi della legge, tenuto e aggiornato secondo criteri deliberati dall’Ufficio di Presidenza, in modo da garantirne la facile consultazione.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
La legge si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla sua entrata in vigore; restano salve le candidature e le procedure già in corso a quella data. Le nuove leggi regionali che prevedano nomine o designazioni devono indicare l’organo regionale o l’ente competente, in conformità allo Statuto.
Sono abrogate le precedenti disposizioni regionali in materia di nomine e designazioni richiamate dalla legge, sostituite dal nuovo assetto normativo.
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