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Sentenza

Sentenza n. 1763/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso orale del Questore di Catanzaro, notificato il 16 marzo 2023, fondato sul deferimento in stato di libertà per ipotesi di indebita percezione di benefici legati al reddito di cittadinanza, falsità ideologica e truffa aggravata ai danni di ente pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso orale deducendo, in primo luogo, carenza di motivazione in fatto e in diritto, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, falsità del presupposto e illogicità. Ha negato di essere stata deferita dai Carabinieri, di aver ricevuto comunicazioni dalla Procura o dall’INPS in relazione alle contestazioni e di essere stata condannata; ha inoltre sostenuto che la propria condotta non rientrasse nei presupposti degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011. In secondo luogo, ha contestato come arbitrario e irragionevole il giudizio di pericolosità sociale, deducendo l’assenza di elementi concreti e attuali e l’infondatezza dell’affermazione secondo cui avrebbe violato un dovere di lealtà verso le istituzioni. Aveva inoltre chiesto al Questore la revoca dell’avviso e l’accesso, senza che risultasse adottata una determinazione. La domanda cautelare era stata respinta per carenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che l’avviso fosse fondato su elementi puntuali risultanti dagli atti d’ufficio: il deferimento in stato di libertà del 5 dicembre 2021 per le condotte indicate nel provvedimento e la valutazione questorile che ne traeva un rischio per la sicurezza e la tranquillità pubblica. L’avviso orale ha funzione preventiva e monitoria e non richiede l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già configurabili come reati; la valutazione di pericolosità può basarsi su elementi circostanziati anche indiziari. Il deferimento per l’indebito conseguimento di benefici pubblici poteva quindi integrare i presupposti dell’intervento anche in assenza di una condanna. Le contestazioni della ricorrente circa l’inesistenza del deferimento e l’assenza di procedimenti o condanne erano mere affermazioni, non accompagnate neppure da un principio di prova, benché la documentazione fosse acquisibile dalla stessa; non sussisteva pertanto ragione per attivare i poteri istruttori del giudice. La genericità riguardava anche l’istanza di revoca. Ricorso rigettato; spese compensate; confermata in via definitiva l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011

    Gli elementi valorizzati dalla Questura giustificano di per sé il provvedimento impugnato, tenuto conto che “L’avviso orale è un provvedimento monitorio, col quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ha finalità lato sensu preventiva, cosicché l’esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria.”

    Ai fini dell’avviso orale, misura preventiva e monitoria, non occorrono una condanna penale o l’accertamento di fatti costituenti reato: la valutazione di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati anche indiziari.

  • artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

    Incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale - applicabile anche al processo amministrativo - affermato dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

    Il ricorrente deve allegare e provare specificamente i fatti posti a fondamento delle proprie censure; nel processo amministrativo, il metodo acquisitivo non esonera dall’offrire almeno un principio di prova.

Massime di principio

  • L’avviso orale, quale misura monitoria e preventiva, non richiede l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né che i fatti siano già configurabili come reato; il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati anche indiziari.
  • Il deferimento per ipotesi di indebito conseguimento di benefici economici pubblici può costituire, anche in assenza di una pronuncia di condanna, un elemento idoneo a fondare i presupposti dell’avviso orale.
  • Nel processo amministrativo, chi contesta i presupposti fattuali di un provvedimento deve fornire un principio di prova. I poteri istruttori del giudice non servono a colmare allegazioni meramente assertive o carenze probatorie quando gli elementi di prova possono essere acquisiti dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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