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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42749/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per carenza di interesse rispetto alla richiesta di liquidazione delle spese di difesa. In particolare la ricorrente sosteneva di aver chiesto, nell'atto di appello, la separata liquidazione delle spese sostenute personalmente prima dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e contestava che la Corte di appello avesse travisato il contenuto dell'atto, ritenendo invece che la richiesta riguardasse esclusivamente la riliquidazione in favore dell'Erario e non per sé.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato (assorbendo il secondo), accertando il travisamento documentale operato dalla Corte di appello. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni relative alle spese della parte civile e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen.) affinché valuti, nell'ambito della propria discrezionalità, i motivi della parte civile esclusivamente in relazione alla liquidazione delle spese da questa sostenute. Al giudice di rinvio è altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per la fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 591, lett. a), cod.proc.pen.

    La Corte d'appello aveva invocato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse; la Cassazione ha però ritenuto che tale valutazione fosse basata su un travisamento degli atti e quindi applicata erroneamente.

  • art. 110, comma terzo, d.P.R. 115/2002

    art. 110, comma terzo, del d.P.R. 115 del 2002

    La Corte d'appello aveva considerato intervenuta la liquidazione delle spese con destinatario l'Erario ai sensi di questa norma; la Cassazione ha comunque ritenuto che rimanga rilevante l'interesse della parte civile a ottenere la separata liquidazione delle spese sostenute prima dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 541, cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di ricorso come norma potenzialmente violata dalla Corte di appello in tema di decisione sull'interesse all'impugnazione; la Cassazione ha ritenuto prevalente il vizio di travisamento della motivazione rispetto alla corretta applicazione di tale disposizione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    La Corte di Cassazione ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione, conformemente al richiamo di questa disposizione sulle modalità di esposizione dei motivi in sede di legittimità.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    La Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 per la valutazione della questione della liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.

Massime di principio

  • Se la parte civile contesta la liquidazione delle spese già effettuata a favore dell'Erario ma ritiene di avere diritto a una separata liquidazione di spese personali anteriori all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve esplicitamente e chiaramente dedurre tale motivo in appello (indicando date e importi) per non incorrere in una valutazione di carenza di interesse.
  • La mancanza di interesse rilevata dal giudice d'appello può essere contrastata in Cassazione quando tale valutazione deriva da un travisamento del contenuto dell'atto di impugnazione; Cassazione può annullare limitatamente alla materia travisata e rinviare per nuovo esame.
  • Nelle impugnazioni relative a spese già liquidate all'Erario è fondamentale distinguere e quantificare le voci relative alle attività svolte prima e dopo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché solo così si preserva l'interesse a impugnare.
  • La Cassazione può limitare l'annullamento al solo profilo delle spese di parte civile e rimandare la decisione al giudice competente per valore in grado di appello, che valuterà la liquidazione nel merito.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità per carenza di interesse, gli atti di appello devono contenere una chiara denunzia dell'errore del primo giudice (per omessa pronuncia o per errata liquidazione) e le conclusioni devono formulare in modo non equivoco la richiesta di liquidazione a favore della parte e non solo in favore dell'Erario.

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