Sentenza n. 12888/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento dell' “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. ” emanato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2025, nella parte in cui risulta inserito il ricorrente Consortium GARR tra gli “Enti produttori di servizi tecnici e economici”; nonché di ogni altro atto a questo connesso, presupposto e consequenziale, tra cui la nota ISTAT in data 1 ottobre 2025, prot. N.1570021/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte relativa all'inserimento dell'associazione tra gli enti produttori di servizi tecnici e economici, e nota ISTAT connessa
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione riconosciuta ha impugnato l'elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2025, limitatamente alla propria inclusione tra gli enti produttori di servizi tecnici e economici, nonché la nota ISTAT del 1° ottobre 2025 e gli ulteriori atti connessi, presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 39/2026, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Il difensore della ricorrente ha quindi rinunciato alla richiesta di riassunzione del giudizio davanti al giudice contabile, avendo già instaurato un autonomo giudizio contabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice contabile. La decisione è fondata sulla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha definitivamente risolto la questione attribuendo alla Corte dei conti la cognizione piena sull'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte all'inserimento dell'associazione nell'elenco. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della complessità della questione.
Norme richiamate
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; la relativa pronuncia ha comportato l'attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
sentenza Corte costituzionale n. 39/2026
Ha definitivamente risolto la questione di giurisdizione relativa all'impugnazione dell'elenco ISTAT, riconoscendo la giurisdizione del giudice contabile.
Massime di principio
- La cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e sull'inserimento di un ente nell'elenco rilevante ai fini del conto economico consolidato spetta alla Corte dei conti, non al giudice amministrativo.
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale attribuisce definitivamente la controversia a una diversa giurisdizione, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione senza esaminare le censure di merito.
- La rinuncia alla richiesta di riassunzione davanti al giudice contabile non impedisce la declaratoria di difetto di giurisdizione; ove il giudizio contabile sia già stato instaurato, il processo amministrativo si definisce con la relativa pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 893/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 894/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1558/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1559/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1561/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 14 lug 2026Sentenza n. 1562/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →