Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2065

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2065 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32024R2065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo. Il Consiglio aggiunge nove persone e un’entità all’allegato I bis, sulla base della loro posizione di rilievo o del loro sostegno a gruppi armati responsabili di conflitto, instabilità, insicurezza e gravi abusi dei diritti umani. L’atto produce effetti immediati dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, aggiungendo nove persone e un’entità all’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 1183/2005 relative alla situazione nella Repubblica democratica del Congo, con effetto per i soggetti inseriti nell’allegato I bis. L’intervento riguarda specificamente nove persone fisiche e un’entità individuate come responsabili, o comunque coinvolte, nel sostenere il conflitto armato, l’instabilità e l’insicurezza nella RDC e in gravi violazioni o abusi dei diritti umani. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2065 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive per la Repubblica democratica del Congo

Il regolamento interviene nell’ambito del regime sanzionatorio istituito dal regolamento (CE) n. 1183/2005 in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo. Il Consiglio, valutate le circostanze pertinenti e la gravità della situazione, ritiene necessario aggiornare l’elenco dei soggetti designati, aggiungendo nove persone e un’entità all’allegato I bis.

Finalità e base normativa

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005. La finalità è adeguare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive in relazione alla RDC, in ragione del loro coinvolgimento nel conflitto armato, nell’instabilità e in gravi abusi dei diritti umani.

Ambito dell’aggiornamento dell’elenco

L’allegato del regolamento inserisce nella sezione A («Persone») nove nuovi nominativi:

  • Benjamin Mbonimpa;
  • Justin Gacheri Musanga;
  • Pierre Celestin Rurakabije;
  • Gustave Kubwayo;
  • Jean Claude Habyarimana Mbitse;
  • Dominique Kamanzi Ndarurutse;
  • Amigo Kibirige;
  • Augustin Migabo;
  • Corneille Nangaa Yobeluo.

Nella sezione B («Entità») è aggiunta l’Alliance Fleuve Congo (AFC).

Motivi dell’inserimento delle persone fisiche

Le persone inserite risultano collegate, a diverso titolo, a gruppi armati o movimenti politico-militari operanti nella RDC orientale, in particolare M23/ARC, FDLR-FOCA, CMC-FDP, VDP, ADF e AFC. Il regolamento evidenzia che tali soggetti:

  • occupano posizioni di alto livello, comando o coordinamento politico-militare;
  • sostengono il conflitto armato, l’instabilità e l’insicurezza nella RDC;
  • sono coinvolti nella pianificazione, direzione o commissione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani;
  • in alcuni casi sono associati a uccisioni di civili, attacchi contro civili, violenze sessuali, stupri, reclutamento di minori, rapimenti a scopo di riscatto, torture, detenzioni ed esecuzioni arbitrarie.

Per Augustin Migabo, il regolamento sottolinea anche la presenza delle Forze di difesa ruandesi (FDR) nella RDC dal maggio 2022 e il loro sostegno operativo all’M23/ARC mediante truppe e attrezzature, qualificando tale presenza come violazione dell’integrità territoriale della RDC.

Motivi dell’inserimento dell’Alliance Fleuve Congo (AFC)

L’AFC è descritta come un movimento politico-militare costituito il 15 dicembre 2023 in Kenya, attivo nella RDC orientale e apertamente associato a gruppi armati, inclusa l’M23/ARC. Il regolamento afferma che l’AFC sostiene il conflitto armato, l’instabilità e l’insicurezza nella RDC e incita pubblicamente e ripetutamente al rovesciamento militare e violento del governo congolese.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 1 rende operativa la modifica dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sul piano dell’attuazione delle misure restrittive.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato inserisce nove persone fisiche nella sezione A e un’entità nella sezione B dell’elenco soggetto a misure restrittive.

Nuove persone fisiche designate

Sono aggiunti: Benjamin Mbonimpa, Justin Gacheri Musanga, Pierre Celestin Rurakabije, Gustave Kubwayo, Jean Claude Habyarimana Mbitse, Dominique Kamanzi Ndarurutse, Amigo Kibirige, Augustin Migabo e Corneille Nangaa Yobeluo. Le motivazioni comuni riguardano ruoli apicali in gruppi armati o movimenti politico-militari attivi nella RDC orientale, partecipazione alla pianificazione, direzione o esecuzione di atti costituenti gravi violazioni o abusi dei diritti umani, nonché sostegno al conflitto armato, all’instabilità e all’insicurezza nella RDC.

Nuova entità designata

È aggiunta l’Alliance Fleuve Congo (AFC), movimento politico-militare costituito il 15 dicembre 2023 in Kenya e operante nella RDC orientale. Secondo il regolamento, l’AFC è apertamente associata all’M23/ARC, sostiene il conflitto armato e l’insicurezza nella RDC e incita pubblicamente al rovesciamento militare e violento del governo congolese.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritti umanirepubblica democratica del congo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.