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Sentenza

Sentenza n. 14442/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022 della REGIONE TOSCANA - Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del DL 78/2015”, pubblicato in pari data nella Banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale e notificato a mezzo PEC in data 20.12.2022; - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, ivi inclusi: - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”; - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”.

Giustizia amministrativa202306157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionale relativi alla definizione dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e all'obbligo di payback a carico delle aziende fornitrici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Toscana che approvava l'elenco delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e la circolare ministeriale presupposti. Ha dedotto censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback sui dispositivi medici, sia a vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto e ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione è stata fondata sullo ius superveniens costituito dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, e sull'avvenuto versamento da parte della ricorrente del 25 per cento degli importi richiesti, pagamento confermato dalla Regione Toscana. Tale versamento ha determinato, secondo la disciplina sopravvenuta, l'estinzione dell'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e il venir meno dell'interesse alla decisione delle censure proposte contro gli atti del payback. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce il riferimento normativo per i provvedimenti regionali e provinciali concernenti gli importi posti a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni recanti obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    Il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità; l'avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicata nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione posta a carico del ricorrente mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua integralmente tale pagamento, viene meno l'interesse attuale alla decisione delle impugnazioni proposte contro gli atti presupposti e applicativi dell'obbligazione.
  • Il pagamento della quota ridotta previsto dalla disciplina sopravvenuta, ove espressamente qualificato dalla legge come estintivo dell'obbligazione e preclusivo di ulteriori azioni giurisdizionali, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anziché una decisione nel merito sulle censure dedotte.
  • La conferma dell'amministrazione destinataria del pagamento costituisce elemento idoneo a comprovare l'avvenuto adempimento della condizione sopravvenuta che determina il venir meno dell'interesse alla pronuncia.
  • In caso di improcedibilità derivante dalla disciplina sopravvenuta e dall'adempimento previsto da tale disciplina, le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura della decisione in rito e alla complessità della materia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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