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Interpello

Risposta n. 517 del 12/12/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l'istante, i compensi per diritti d'autore correlati all'attività professionale forfetaria concorrono al limite dei 65.000 euro, ma restano assoggettati all'imposta sostitutiva del regime forfetario; quindi il committente non deve applicare la ritenuta d'acconto.

Applicazione del regime forfetario ai compensi per diritti d'autore corrisposti da un committente a professionisti forfetari e obbligo di ritenuta d'acconto.

Il quesito

ALFA S.p.A. chiede se, quando corrisponde compensi per diritti d'autore connessi all'attività di lavoro autonomo a professionisti in regime forfetario, debba operare la ritenuta d'acconto; in particolare se tali proventi vadano solo considerati nel limite dei 65.000 euro oppure siano tassati ordinariamente.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che, se i proventi per diritti d'autore sono effettivamente correlati all'attività di lavoro autonomo svolta, essi concorrono al limite dei 65.000 euro e sono tassati con l'imposta sostitutiva del regime forfetario; inoltre, il committente non deve operare la ritenuta d'acconto, purché acquisisca una dichiarazione del professionista sulla correlazione dei compensi all'attività forfetaria.

Applicazione del regime forfetario ai compensi per diritti d'autore

L'interpello riguarda il trattamento fiscale dei compensi per diritti d'autore corrisposti da ALFA S.p.A. a professionisti che operano nel regime forfetario. Il punto centrale è stabilire se tali somme debbano essere assoggettate a ritenuta d'acconto da parte del committente oppure se, in presenza di correlazione con l'attività professionale, rientrino nel perimetro del regime agevolato.

Fattispecie e contesto

ALFA S.p.A. rappresenta di corrispondere a collaboratori/professionisti compensi nell'ambito di contratti di collaborazione artistica/professionale finalizzati alla realizzazione di opere dell'ingegno. Nella documentazione integrativa viene precisato che i professionisti, nel corso del rapporto, sottoscrivono anche contratti di tipo "misto" e rilasciano notule con l'indicazione di operare nel regime forfetario.

L'istanza si inserisce nel quadro del regime forfetario disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede come interpretare il passaggio della circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 relativo ai proventi da diritti d'autore percepiti da soggetti in regime forfetario. In particolare, domanda se tale precisazione significhi:

  • che i compensi per diritti d'autore connessi all'attività professionale vanno solo computati nel limite di accesso/permanenza del regime forfetario pari a 65.000 euro, restando comunque soggetti all'imposta sostitutiva; oppure
  • che tali compensi debbano essere tassati ordinariamente, pur rilevando per il superamento della soglia.

La conseguenza pratica che l'istante prospetta è l'assenza dell'obbligo di ritenuta d'acconto sui compensi erogati ai professionisti forfetari.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

ALFA sostiene che i compensi per diritti d'autore, se connessi all'attività di lavoro autonomo svolta in regime forfetario:

  • concorrono al raggiungimento della soglia di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime;
  • scontano l'imposta sostitutiva del regime forfetario e non la tassazione ordinaria;
  • non sono quindi soggetti a ritenuta d'acconto da parte del committente.

Operativamente, l'istante dichiara di richiedere ai collaboratori:

  • una dichiarazione di responsabilità sulla correlazione dei compensi per diritti d'autore all'attività autonoma in regime forfetario;
  • una notula con dati anagrafici, importo dei compensi e riferimento normativo al regime forfetario.

Normativa e prassi richiamate

L'Agenzia richiama:

  • l'articolo 1, commi 54-89, della legge n. 190 del 2014, che disciplina il regime forfetario;
  • la legge n. 145 del 2018, che ha ampliato la platea dei soggetti ammessi al regime;
  • il comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede la determinazione del reddito imponibile applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto dall'allegato 4 e l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15 per cento, ovvero del 5 per cento per le nuove iniziative produttive;
  • l'articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, relativo ai proventi a titolo di diritti d'autore;
  • l'articolo 54, comma 8, del TUIR, che prevede, per i diritti d'autore, la riduzione forfetaria del 25 per cento, ovvero del 40 per cento se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni;
  • la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che distingue tra rilevanza dei proventi ai fini della soglia di 65.000 euro e modalità di tassazione degli stessi;
  • la risoluzione n. 311/E del 21 luglio 2008, richiamata in via analogica in tema di contribuenti "minimi".

Soluzione interpretativa dell'Agenzia

L'Agenzia precisa preliminarmente di non esprimersi:

  • sui requisiti di accesso al regime forfetario;
  • sulle eventuali cause ostative;
  • sulla qualificazione, in generale, dei redditi percepiti dai collaboratori dell'istante.

Il parere è reso assumendo che i compensi siano effettivamente qualificabili come corrispettivi per l'utilizzo di diritti d'autore. In tale presupposto, l'Agenzia afferma che:

  • i proventi da diritti d'autore, se effettivamente correlati all'attività di lavoro autonomo svolta, concorrono al limite di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario;
  • tali proventi restano assoggettati alle modalità di tassazione previste dall'articolo 54, comma 8, del TUIR, quindi con abbattimento forfetario del 25 per cento, o del 40 per cento per i soggetti under 35;
  • l'importo così determinato confluisce con gli altri compensi del professionista soggetti ai coefficienti di redditività dell'allegato 4 della legge n. 190 del 2014, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia conclude che, per i compensi per diritti d'autore effettivamente correlati all'attività professionale svolta da un soggetto in regime forfetario:

  • non si applica la ritenuta d'acconto da parte del committente, in base al comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014;
  • resta necessario che il committente acquisisca dal professionista una dichiarazione, sotto la sua responsabilità, attestante la correlazione dei compensi all'attività autonoma esercitata nel regime forfetario.

Viene tuttavia precisato che, se non vi è effettivo sfruttamento di un diritto d'autore, oppure se l'attività resa dal collaboratore è in realtà riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, non possono applicarsi né l'articolo 54, comma 8, del TUIR né il regime forfetario; in tal caso il committente deve operare la ritenuta d'acconto secondo le regole ordinarie, indipendentemente dalla dichiarazione resa dal collaboratore.

Conclusioni operative

Per ALFA S.p.A. la regola operativa è quindi la seguente: quando i compensi per diritti d'autore sono realmente collegati all'attività autonoma svolta da professionisti in regime forfetario, essi:

  • si computano nel limite dei 65.000 euro;
  • sono tassati con imposta sostitutiva nel perimetro del regime forfetario;
  • non subiscono ritenuta d'acconto.

Resta essenziale la verifica sostanziale della natura del compenso e della reale autonomia del rapporto, poiché la mera dichiarazione del prestatore non è sufficiente a superare eventuali differenti qualificazioni fiscali da parte dell'Amministrazione.

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