Risposta n. 520 del 12/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che le spese di trasferta siano agevolabili perché sostenute esclusivamente per consentire al professionista di svolgere l'attività di ricerca e sviluppo e quindi rientranti nei costi del progetto.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n. 145/2013: rilevanza delle spese di trasferta del professionista incaricato
Il quesito
La società chiede se, nel calcolo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo maturato nel 2018, possa includere anche le spese di trasferta sostenute e rimborsate all'ingegnere incaricato, indicate nelle notule come "altre spese sostenute".
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, in linea generale, i costi della ricerca contrattuale extra-muros possono essere ammissibili se congrui, pertinenti e collegati a un'attività di ricerca e sviluppo agevolabile. Nel caso specifico, però, le spese di viaggio non risultano, sulla base della documentazione fornita, direttamente collegate all'attività R&S; potranno essere considerate solo se l'istante dimostrerà che si tratta di viaggi di lavoro strumentali alla ricerca, ferma la loro imputazione per competenza e la necessaria congruità.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo e spese di trasferta del professionista incaricato
L’interpello riguarda la corretta determinazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. La questione attiene in particolare alla possibilità di includere tra i costi agevolabili anche le spese di trasferta rimborsate a un professionista incaricato di svolgere attività di ricerca.
Fattispecie rappresentata
La società istante dichiara di aver realizzato nel 2018 un progetto di ricerca e sviluppo per il quale intende fruire del credito d’imposta. L’istanza non chiede di valutare se il progetto sia effettivamente riconducibile a una delle attività di ricerca ammissibili ai fini dell’agevolazione, profilo che resta quindi estraneo all’interpello.
La società ha sottoscritto con l’ingegnere TIZIO un contratto di incarico professionale, in base al quale il fornitore opera in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di orario. Nel contratto è previsto, oltre al compenso per l’esecuzione dell’incarico, anche il rimborso delle spese anticipate dal professionista in nome e per conto della committente, tra cui viaggi e alloggi relativi a eventuali trasferte richieste dalla società.
Quesito del contribuente
La società chiede se, ai fini della quantificazione del credito d’imposta spettante per il 2018, possa considerare tra i costi relativi alle prestazioni per attività di ricerca e sviluppo svolte dall’ingegnere TIZIO anche il costo di trasferta classificato nelle notule come "altre spese sostenute".
Soluzione interpretativa proposta
Secondo la società, anche le spese di trasferta dovrebbero essere incluse nei costi agevolabili, poiché sarebbero state sostenute esclusivamente per consentire al professionista di svolgere l’attività di ricerca e sviluppo. L’istante richiama la natura automatica dell’incentivo e ritiene che i costi per trasferta, se contenuti e identificabili nelle notule mensili, debbano concorrere al calcolo del credito.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, nella versione vigente dal 1° gennaio 2019, che riconosce il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel periodo compreso tra quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e quello in corso al 31 dicembre 2020;
- il decreto ministeriale 27 maggio 2015, contenente le disposizioni applicative;
- le circolari n. 5/E del 2016, n. 13/E del 2017, n. 10/E del 2018 e n. 8/E del 2019.
In particolare, la circolare n. 5/E del 2016 chiarisce che i costi per attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e organizzazione possono rientrare tra i costi ammissibili, inquadrabili nella ricerca "extra-muros", purché rispettino le condizioni previste dalla norma. La stessa circolare precisa che i contratti devono prevedere l’impegno a svolgere attività di ricerca e sviluppo ammissibili e devono attribuire all’impresa committente il beneficio degli eventuali risultati.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 51/E del 2011, secondo cui i costi di ricerca contrattuale sono ammissibili nella misura congrua e pertinente, a condizione che i risultati siano acquisiti a normali condizioni di mercato e senza elementi di collusione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, in via preliminare, ribadisce che non forma oggetto di risposta la verifica della riconducibilità dell’attività descritta a una delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, profilo che resta comunque soggetto ai poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Dall’esame sommario dei fatti emergono tuttavia perplessità sulla stessa ammissibilità dell’attività descritta, sia nel caso di modifiche non sostanziali a una piattaforma esistente, sia nel caso di sviluppo dell’intera piattaforma.
Quanto al quesito, l’Agenzia osserva che il contratto distingue tra il compenso per l’esecuzione dell’incarico e il rimborso delle spese per viaggi e alloggio relativi a eventuali viaggi di lavoro richiesti dalla committente. In base alla documentazione prodotta, le spese di "viaggi di lavoro" non risultano di per sé collegate allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che la società può dimostrare che tali viaggi siano effettivamente strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo; in tale sola ipotesi, gli oneri potranno essere considerati rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta. Resta fermo che:
- tali costi concorrono, se del caso, nel periodo d’imposta di competenza ai sensi dell’articolo 109 del TUIR;
- deve essere garantita dal committente la congruità degli oneri rispetto all’attività di ricerca.
Conclusioni operative
L’esito dell’interpello non riconosce automaticamente l’ammissibilità delle spese di trasferta come costi agevolabili. L’inclusione è possibile solo se la società riesce a provare che si tratta di spese effettivamente e direttamente strumentali all’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto, nel rispetto dei requisiti di congruità, pertinenza e imputazione per competenza. In mancanza di tale prova, le spese non possono essere considerate nel calcolo del credito d’imposta.
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