Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 703/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 441/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 1123/2022, pubblicata in data 20/12/2023, notificata in data 28/01/2024, passata in giudicato.-.

Giustizia amministrativa202600276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 441/2023, passata in giudicato, relativa al pagamento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 441/2023, che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali al pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alla rifusione dei due terzi delle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale passato in giudicato non era stato eseguito e che il Ministero non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto ai ricorrenti dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale, previamente notificato, non sia stato eseguito e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato che riconosce un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione obbligata impone al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • Quando l'amministrazione si costituisce solo formalmente e non deduce ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa fondata sul giudicato, il giudice può accertare l'inadempimento sulla base del titolo giudiziale e della mancata esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.